Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation proceedings extinguished because neither the appellant nor the incidental appellant requested a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of termination. The primary party was an hospital company challenging a lower court judgment against an individual, while the opposing party was an incidental appellant. The court ruled that the statutory time limit for requesting a decision had expired, legally terminating the case and ordering mutual compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the parties do not request a decision on the proposal of termination within forty days, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished, with costs being mutually compensated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4077/2020 R.G. proposto da : AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI, rappresentata e difesa dagli Avv.ti VINCENZO GAMBARDELLA, GIUSEPPE FRATTO e EGIDIO MAMMONE con domicilio eletto c/o la sede dell’Azienda in Roma, via Circonvallazione Gianicolense 87 - ricorrente - contro KOHN ANNA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti GIOVANNI SALONIA e FRANCESCO M. MANTOVANI e presso gli stessi domiciliata come da pec registri di giustizia -controricorrente incidentale - avverso la SENTENZA n. 4106/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO ROMA il 07/01/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale abbia no chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e quello incidentale dev ono intendersi rinunciatie deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in quanto a non essere accolti sono sia il ricorso principale sia quello incidentale;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di cassazione