Cassation court dismisses appeal against disciplinary suspension for safety violation due to lack of legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claims regarding the timeliness of the disciplinary contestation and the proportionality of the suspension. The appellant argued that the employer failed to act promptly and that the penalty was excessive for climbing a tank without a helmet, but the court found these to be mere disagreements with the lower court's factual assessment. The decision emphasized that the appellate court provided sufficient reasoning on both issues and that the cassation court cannot re-evaluate the merits or substitute its own judgment for the lower court's specific application of collective bargaining rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 1375 c.c.; Art. 7 L. 300/1970: Appeals alleging violation of law based on a lack of timeliness in disciplinary proceedings or disproportionality in safety sanctions are inadmissible if the lower court's reasoning is congruous and logical, as the supreme court cannot re-evaluate the merits or substitute its judgment for the specific subsumption of facts under collective norms.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DINI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 12173/2019 proposto da: POLITI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA , VIA GIUSEPPE DI BARTOLO 22, presso lo studio dell'avvocato DANIELA CONTE , rappresentatoe difes o dall’avvocato VINCENZO PUGLIESE ; -ricorrente - contro ENI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 2, presso lo studio dell’avvocato ANGELO ABIGNENTE, che l a rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1249 /2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 02/10/2018 R.G.N. 1905/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere Dott.GUALTIERO MICHELINI.RILEVATO CHE 1.la Corte d’Appello di Catanzaro respingeva l’appello di Antonio Politi avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, a sua volta di rigetto delle domande dirette aottenere l'annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni 5,irrogata con provvedimento del 2.4.2013 , per essere salit o in data 27.3.2013su un serbatoio alto 8/10 metri, senza indossare il prescritto elmetto di protezione; 2.l’originario ricorrente e appellante propone ricorso in cassazione con due motivi, che ricalcano i corrispondenti motivi di appello; resiste la società con controricorso; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE 1.con il primo motivo parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 137 5 c.c. e 7 legge n . 300/1970,lamentando la non tempestività della contestazione; 2.con il secondo motivo deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) v iolazione e falsa applicazione degli artt. 1375 e 2106 c.c., in relazione all’art. 55 del CCNL applicato al rapporto, sostenendo la minima gravità dell’inadempimento e la conseguente non proporzionalità della sanzione; 3.i motivi sono entrambi inammissibili, esprimendo in sostanza un mero dissenso motivazionale rispetto alla valutazione delle circostanze di fatto operata nei gradi di merito conformemente al compito devoluto atali fasi, senza che emergano le denunciate violazioni di legge; 4.quanto al primo motivo, la sentenza gravata contiene congrua e logica motivazione circa la tempestività della contestazione, costituendo valutazione riservata al giudice del merito l’apprezzamento in concreto del rispetto del principio dell'immediatezza dellacontestazione, principio da intendersi in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa (v.
Cass. n. 281/2016, n. 16841/2018, n.2654/2022 e giurisprudenza ivi richiamata, n. 29332/2022); 5.parimenti, quanto al secondo motivo, la Corte ha fornito congrua motivazione in ordine alla proporzionalità della sanzione conservativa rispetto al fatto contestato e accertato, sussumibile in condotta contraria alle norme di igiene e sicurezza del lavoro; non può essere censuratoin sede di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, il giudizio di sussunzione del fatto concreto, siccome accertato, nella norma contrattuale collettiva, se non in virtù di una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale, non essendo, invece, consentita in sede di sindacato di legittimità la sostituzione di questa Corte al giudice del merito nell'attività di sussunzione dell'ipotesi specifica nella norma generale, quale sua concretizzazione (cfr.
Cass. n. 13534/2019 Cass. n. 88/2023); 6.il motivo di censura della decisione gravata, invero, involge apprezzamenti di merito, non suscettibili di riesame innanzi a questa Corte di legittimità; la censura si profila non ammissibile perché propone una rivalutazione di merito, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge,per di più in presenza di una pronuncia cd. doppia conforme, ex art. 348 ter, commi 4 e 5 (ora art. 360, comma 4) c.p.c. (cfr. Cass. n. 23021/2014, S.U. n. 30646/2019); ancora di recente le Sezioni unite hanno ribadito l'inammissibilità di censure che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso il riesame dei fatti storici da cui è originata l'azione, così travalicando dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 c.p.c., ponendo come presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti (cfr.
Cass. S.U. n. 34476/2019, n. 33373/2019, n. 25950/2020; cfr. altresì Cass. n. 898/2022, n. 6431/2024); 7.in ragione della soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di parte controricorrente, liquidate come da dispositivo; 8.al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello