Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The applicant, Artale Domenica, had not responded to the court's proposal for case definition, while the respondent, the Sanitary District of Trapani, argued for dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the applicant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal for case definition results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19699/2020 R.G. proposto da : ARTALE DOMENICA, rappresentata e difesa dagli avvocati FERRANTE VINCENZO e PERRONE PASQUALE ed elettivamente domiciliata in ROMA VIA LIVENZA, 3, presso lo studio dell’avvocato LOTTI MASSIMO -ricorrente- contro ASP - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI, rappresentata e difesa dall'avvocato CARINI FRANCESCA MARIA presso la quale è domiciliata come da pec registri di giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 1112/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO di PALERMO il 23/01/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge