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Decreto — n. 17621/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 17621/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Conti Serenella, challenged a second-instance judgment against the Umbria Health Service but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and the mutual compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal, resulting in the extinction of the proceedings and mutual compensation of costs.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal forty day period proposed settlement extinction of proceedings mutual compensation of costs tassazione delle spese ripetibili dell'avvocato anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
244/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO PERUGIA il 05/12/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in quanto i precedenti di legittimità sulla cui base è stata proposta la definizione sono successivi al deposito del ricorso per cassazione;
art. 380-bis c.p
244/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO PERUGIA il 05/12/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17540/2020 R.G. proposto da : CONTI SERENELLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NIZZA 45, presso lo studio dell’avvocato BORROMEO CARLO che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N 2, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ULPIANO, 47, presso lo studio dell’avvocato DI CANDILO PAOLO, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCUCCI MASSIMO -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 244/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO PERUGIA il 05/12/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in quanto i precedenti di legittimità sulla cui base è stata proposta la definizione sono successivi al deposito del ricorso per cassazione;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione. dichiara la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di cassazione.