Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Conti Serenella, challenged a second-instance judgment against the Umbria Health Service but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and the mutual compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal, resulting in the extinction of the proceedings and mutual compensation of costs.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17540/2020 R.G. proposto da : CONTI SERENELLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NIZZA 45, presso lo studio dell’avvocato BORROMEO CARLO che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N 2, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ULPIANO, 47, presso lo studio dell’avvocato DI CANDILO PAOLO, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCUCCI MASSIMO -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 244/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO PERUGIA il 05/12/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in quanto i precedenti di legittimità sulla cui base è stata proposta la definizione sono successivi al deposito del ricorso per cassazione;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione. dichiara la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di cassazione.