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Ordinanza — n. 17608/2024 — snciv Generato dall'IA

Court corrects Cassation order name error from Mautone to Imparato regarding administrative appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17608/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous order regarding the names of the parties involved. The original text incorrectly listed 'Gianluca Mautone' instead of 'Gianluca Imparato' in the reasoning section of the administrative appeal. The court ruled that the error was evident and required immediate correction to reflect the actual litigants.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 1, comma 519, L. 296/2006: The court may correct material errors in its own orders when they clearly alter the identity of parties or facts, ensuring the document reflects the true subject matter of the dispute.

Parole chiave

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material error correction Cassation order amendment party name misidentification administrative appeal procedure civil procedural law classificazione del posto collocabilità ridotta occupazione sostitutiva esigibile

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 1, comma 519, L. 296/2006
Il suddetto errore materiale è evidente come si rileva dal raffronto con il primo motivo del ricorso del Ministero: “1) Quanto alla posizione di Imparato Gianluca: Violazione e/o applicazione di legge: art. 1, comma 519, L. 296/2006; art.
Art. 97, comma 1, Cost.
296 del 2006, art. 97, comma 1, Cost., art.
Art. 6, comma 1, D.lgs. 165/2001
97, comma 1, Cost., art. 6, comma 1, D.lgs. 165/2001 nel testo applicabile ai fatti di causa; art.
Art. 2697 c.c.
165/2001 nel testo applicabile ai fatti di causa; art. 2697 c.c. (art.
art. 2697 c.c
165/2001 nel testo applicabile ai fatti di causa; art. 2697 c.c.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 15432-2018 proposto da: MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -ricorrente - contro ANGELINI CARLOTTA, COVIELLO GIORGIA, IMPARATO GIANLUCA, SORCE MARIA ANGELA, TRANNE GIUSEPPE, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SALARIA 103, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA CHIUMMIENTO, che li rappresenta e difende; -controricorrenti - nonchè contro Oggetto Correzione errore materiale R.G.N.15432/2018 CC 17/04/2024 RGN 15432/2018 Pag.VALENTE MARTA, CARRARA FABIANA, MAGGI GIULIO, MAUTONE ORSOLA; -intimati - sul ricorso successivo senza N.R.G. proposto da:

LIVERANI MARIA ANTONIETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO CATALDI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO MARIA DENTICI; - ricorrente successivo - contro MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE; -intimato - sulla successiva istanza presentata da IMPARATO GIANLUCA per la correzione dell’ordinanza n. 32471/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 22/11/2023 R.G.N. 15432/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024 dal Consigliere Dott.

CATERINA MAROTTA. RILEVATO CHE 1. Q uesta Corte di cassazione, pronunciando sul ricorso del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché sul ricorso proposto da Maria Antonietta Liverani avverso la sentenza n. 5270/2017 della Corte d’appello di Roma, ha rigettato entrambi i ricorsi e condannato il Ministero al RGN 15432/2018 Pag.pagamento delle spese in favore dei controricorrenti.

2. Gianluca Imparato ha proposto istanza di correzione di errore materiale. Ha evidenziato che a pag. 4 della suddetta ordinanza si legge: “2. con il primo motivo il Ministero, quanto alla posizione di Gianluca Mautone, denuncia la violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 1, comma 519 della legge n. 296 del 2006, art. 97, comma 1, Cost., art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 nel testo applicabile ai fatti di causa, art. 2697 cc (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.); assume che le stabilizzazioni si possono effettuare nei limiti della disponibilità finanziaria stabilita dalla legge e nei limiti della disponibilità di organico e che per la cat.

C2, alla quale aspirava il Mautone, erano previsti 29 posti di stabilizzazione mentre il predetto, nella graduatoria del 14 aprile 2008, come da tabella inserita nel testo del ricorso, era collocato al 98° posto, non utile neppure in caso di aumento dei suddetti posti di ulteriori 28 unità (peraltro, neppure era stato dimostrato che tali 28 unità sarebbero state tutte di C2)”. Ha rilevato l’errore materiale nella indicazione di cui al primo rigo del punto 2. del nominativo di “Gianluca Mautone”, in luogo di quello di “Gianluca Imparato” e nella indicazione di cui al rigo 9 del medesimo punto 2. del nominativo “Mautone”, in luogo di quello di “Imparato”.

3. La richiesta di correzione di errore materiale è stata comunicata dalla cancelleria alle controparti costituite nel procedimento esitato nell’ordinanza corrigenda. RGN 15432/2018 Pag.4. Non è stata svolta attività difensiva. CONSIDERATO CHE 1. Il suddetto errore materiale è evidente come si rileva dal raffronto con il primo motivo del ricorso del Ministero: “1) Quanto alla posizione di Imparato Gianluca: Violazione e/o applicazione di legge: art. 1, comma 519, L. 296/2006; art. 97, comma 1, Cost., art. 6, comma 1, D.lgs. 165/2001 nel testo applicabile ai fatti di causa; art. 2697 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)”.

P.Q.M.

La Corte dispone che l’ordinanza n. 32471/2023 sia corretta là dove alla pag. 4, punto 2. è indicato, al rigo n. 1 ( del predetto punto 2. – rigo 9 della pagina) , il nominativo di “Gianluca Mautone” in luogo di quello esatto di “Gianluca Imparato” e là dove al rigo 9 del medesimo punto 2.( rigo 15 della pagina 4) è indicato il nominativo di “Mautone” in luogo di quello esatto “Imparato”. Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelle