Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, represented by two lawyers, did not act within this timeframe, while the opposing party, ATS Milano, had no further arguments to present. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the costs to be shared.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of judgment definition within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14136/2019 R.G. proposto da : MARASCHI GIACOMO, POLASTRI GIANNI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA, 109, presso lo studio dell’avvocato BERTOLONE BIAGIO che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MONACIS LUCIA -ricorrente- contro AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA, rappresentata e difesa dall’Avv. MARIO VITTORIO BOTTINI presso il quale è elettivamente domiciliata come da pec registri di giustizia -controricorrente – avverso la SENTENZA n. 1443/2018 emessa dalla CORTE D'APPELLO MILANO il 27/11/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, in quanto l’orientamento di legittimità sulla cui base è stata proposta la definizione è maturato successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Compensa fra le parti delle spese del giudizio di cassazione.