Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, a regional health service, did not act within the statutory timeframe, while the respondent, Faustoferrì Stefania, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and extinguished the proceedings under the relevant civil procedure code articles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days of the proposal's communication results in the appeal being deemed renounced and the proceedings extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19257/2020 R.G. proposto da : AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MICHELE DI LANDO 88, presso lo studio dell’avvocato ROMANO TOMMASINA, rappresentata e difesa dall'avvocato ROMANO CARLO -ricorrente- contro FAUSTOFERRI STEFANIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LIMA 20, presso lo studio dell’avvocato IACOVINO VINCENZO che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 202/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO il 07/11/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatarioavv. Vincenzo Iaco