Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17505/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn; parties signed private settlement extinguishing proceedings under Art. 391 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17505/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following a private settlement signed by both parties. The labor dispute between Barbara Ventura and Philip Morris Italia Italia S.R.L. had previously been rejected by the Court of Appeal, but the parties subsequently agreed to a private transaction resolving all issues. The court ruled that because the withdrawal was formalized in a univocal act and expressly accepted by the opposing party, the proceedings were legally terminated without further judicial intervention.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A cassation appeal is extinguished when the appellant unilaterally withdraws the appeal in a formal act and the opposing party expressly accepts this withdrawal, thereby producing the effect of extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal private settlement agreement extinction of proceedings labor dispute resolution univocal abdicative act ritiro dell'istanza giudiziaria rinuncia al diritto desistenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Considerato che 1.rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo di cui all’art.
Art. 391 c.p.c.
390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo di cui all’art. 391 c.p.c.; 2.essa è produttiva di effetti in quanto espressamente accettata dalla parte controricorrente; 3.ai sensi del quarto comma dell’art.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 390 c.p
Considerato che 1.rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo di cui all’art.
art. 391 c.p
390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo di cui all’art. 391 c.p.c.; 2.essa è produttiva di effetti in quanto espressamente accettata dalla parte controricorrente; 3.ai sensi del quarto comma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

DINI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 11215/2019 proposto da: VENTURA BARBARA, elettivamente domiciliata in Roma , VIALE PARIOLI 77, presso lo studio dell'avvocato MARIA GIULIA CANNATA , rappresentatae difesa dall’avvocato LUCIA CAMPOREALE ; -ricorrente - contro PHILIP MORRIS ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LIVENZA 3, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FABRIZIO DAVERIO, SALVATORE FLORIO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 4576/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/01/2019R.G.N. 861/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere Dott.MICHELINI GUALTIERO.Rilevato che 1.la Corte di Appello di Roma ha rigettato , con sentenza n. 4576/2018, il gravame avverso sentenza del Tribunale di Roma in controversia di lavoro tra Barbara Ventura e la società Philip Morris Italia; 2.avverso la sentenza ha proposto ricorso la lavoratrice con 2 motivi; controparte ha resistito con controricorso; 3.successivamente la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in cassazione aseguito di sottoscrizione tra le parti di scrittura privata transattiva in data 3.4.2024, comprensiva di regolazione delle spese legali; la società ha , a sua volta, depositato atto di adesione alla rinuncia;

Considerato che 1.rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo di cui all’art. 391 c.p.c.; 2.essa è produttiva di effetti in quanto espressamente accettata dalla parte controricorrente; 3.ai sensi del quarto comma dell’art. 391 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; 4.in conclusione, il processo di cassazione va dichiarato estinto; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, regolate dalle parti nel negozio transattivo; non vi è luogo a provvedere sul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma