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Ordinanza — n. 17417/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on merits but allows partial cassation regarding litigation costs calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17417/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially quashed the Second Instance Court's decision, which had declared a disciplinary fine illegal. The appellant argued the litigation costs were calculated incorrectly based on a single hour's wage, violating specific administrative guidelines. The court agreed that disciplinary disputes involve indeterminate value beyond mere economic loss, rendering the cost calculation invalid.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; D.M. 55/14: When litigation concerns the validity of a disciplinary sanction, the value of the dispute is indeterminate due to its impact on professional status, requiring a new calculation of litigation costs by the lower court.

Parole chiave

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disciplinary sanction litigation costs indeterminate value Cassation procedure professional status administrative guidelines partial cassation sanzione disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
4 e 5, in relazione all’art. 91 c.p.c., ove la Corte d’Appello è pervenuta alla quantificazione della somma dovuta a ristoro delle spese di lite in violazione dei parametri di cui alla tabella allegata nel citato decreto e (secondo motivo), violazione dell’art.
D.M. 55/14, artt. 4 e 5
3, c.p.c., violazione e falsa applicazione del D.M. 55/14, artt. 4 e 5, in relazione all’art.
Art. 2233, comma 2, c.c.
Art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.
art. 91 c.p
4 e 5, in relazione all’art. 91 c.p.c., ove la Corte d’Appello è pervenuta alla quantificazione della somma dovuta a ristoro delle spese di lite in violazione dei parametri di cui alla tabella allegata nel citato decreto e (secondo motivo), violazione dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24979/2018
Cass. n. 27961/2022
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Testo completo

DINI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 4141/2023proposto da: GRECO GRAZIA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesadall’avvocato MANUEL GALDO; -ricorrente - contro POSTE ITALIANE S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso gli uffici dell’AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa dagli avvocati PASQUALE DI IESO, FORTUNATA CIRINO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 859/2022della CORTE D'APPELLO di MILANO , depositata il 11/11/2022R.G.N. 552/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere Dott.MICHELINI GUALTIERO.RILEVATO CHE 1.la Corte d’Appello di Milano, in riforma di sentenza del T ribunale della stessa sede,dichiarava illegittima la sanzione disciplinare di un'ora di multa irrogata da Poste Italiane alla dipendente Grazia G reco con provvedimento del 20.7.2021; 2.propone ricorso la lavoratrice per la cassazione parziale della sentenza d’appello, esclusivamente con riferimento alle spese di lite del doppio grado, per come liquidate dalla Corte distrettuale; resiste la società con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;

CONSIDERATO CHE 1.la Corte distrettuale ha condannato la società a rifondere alla lavoratrice le spese del doppio grado, liquidate in€ 121,50 per il primo grado e in € 250 per il secondo grado, oltre spese generali ed oneri accessori di legge, “in ragione della natura, del valore (indicato in modo identico da entrambe le parti) e del grado di complessità della controversia”; 2.parte ricorrente critica la liquidazione delle spese, denunciando (primo motivo), ex art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione del D.M. 55/14, artt. 4 e 5, in relazione all’art. 91 c.p.c., ove la Corte d’Appello è pervenuta alla quantificazione della somma dovuta a ristoro delle spese di lite in violazione dei parametri di cui alla tabella allegata nel citato decreto e (secondo motivo), violazione dell’art. 2233, comma 2, c.c., ove la Corte d’Appello ha provveduto violando in difetto il limite ivi indicato; 3.il primo motivo è fondato, come già rilevato in controversia analoga da questa Corte con ordinanza n. 27961/2022, le cui motivazioni si confermano in questa sede;4.invero la controversia concernente la legittimità di una sanzione disciplinare è di valore indeterminabile, giacché l'applicazione della sanzione può esplicare un'incidenza sullo status del lavoratore, implicando un giudizio negativo che va oltre il valore strettamente economico della sanzione stessa ed involge la correttezza, la diligenza e la capacità professionale del lavoratore (Cass. n. 24979/ 2018); 5.pertanto, la Corte territoriale ha violato i limiti minimi della tabella, ancorando la liquidazione ad un dato (il valore di un’ora di retribuzione, corrispondente all’entità pecuniaria della sanzionadisciplinare irrogata e annullata) non perspicuo per la liquidazione dei compensi professionali del difensore nella controversia in esame; 6.assorbito il secondo motivo, il ricorso principale deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo, per procedere a riliquidazione delle spese di lite dei gradi di merito, oltre che per provvedere su quelle del presente giudizio, secondo i principi sopra espressi;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolt o e rinvi a alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così