Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation proceedings extinguished because neither party requested a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of definition. The INPS and ENEL X Italia had failed to act after the court proposed a settlement under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeals were deemed renounced and the case closed without substantive review of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of definition within forty days results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso principale iscritto al n. 8888/2023 R.G. proposto da: I.N.P.S., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B), SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B) anche nella qualità di procuratore speciale della S.C.C.I. S.p.A., contro ENEL X ITALIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MARESCA ARTURO (MRSRTR51H23H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GRASSI MONICA (GRSMNC68L65H501O) nonché sul ricorso incidentale proposto da:
ENEL X ITALIA SRL, contro INPS, SCCI SPA avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.3833/2022 depositata il 18/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le parti abbiano chiesto la decisione deiricorsi; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricorsi dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimen