Italian Court corrects Cassation ruling to dismiss INPS legal fees due to INPS's lack of defense activity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request to correct a material error in its 2018 ruling regarding legal fees. Although the INPS had not actively defended itself in the proceedings, the original order incorrectly condemned the company to pay costs. The court ruled that since the opposing party performed no defensive activity, no fees were due, and the operative part of the judgment must be amended to reflect this.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, Art. 391-bis c.p.c.: A material error in the operative part of a judgment ordering costs against a party that did not exercise its right of defense must be corrected to nullify the cost award.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20069-2023 proposto da: DIDONNA TRADE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LEOPARDI 12, presso lo studio legale DE VIVO, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE DI DONNA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO; -resistenti con mandato - per la correzione dell'ordinanza n. 26842/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 23/10/2018 R.G.N. 21394/2014;
Oggetto correzione errore materiale R.G.N.20069/2023 Cron. Rep. Ud.26/03/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI. RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò l’opposizione proposta dalla Didonna Trade s.r.l. avverso la cartella di pagamento notificata il 19.3.2007 e recante l’importo di € 230.870,91 a titolo di contributi omessi negli anni 2001, 2002 e 2004, sanzioni interessi e spese sul rilievo che l’INPS avesse offerto la prova dell’esistenza del credito esibendo le denunce trimestrali di assunzione di operai a tempo determinato senza che fossero stati versati i dovuti contributi; che la cartella fosse sufficientemente specifica e chiara si da far comprendere alla società qual’ era il credito riportato che peraltro era stato preceduto dall’invio di avviso bonario; che gli importi chiesti erano vincolati nel loro ammontare e frutto di una semplice operazione matematica basata su dati noti alla parte e comunque riportati nelle denunce trimestrali presentate dalla società e dalle quali aveva tratto origine; che le stampe informatiche depositate dall’INPS fossero idonee a dimostrare i presupposti della richiesta riportata in cartella e la società le aveva genericamente contestate deducendo l’esistenza di eventi calamitosi di cui però non aveva offerto la prova e senza dimostrare che le dichiarazioni non erano state presentate o avessero contenuto diverso.
2. Con ordinanza di questa Corte n. 26842 del 2018 è stato rigettato il ricorso proposto dalla Didonna Trade s.r.l. e la società è stata condannata a pagare le spese all’INPS.
3. Con ricorso ex art. 391 bis c.p.c., notificato il 9.10.2023 , la Didonna Trade s.r.l. ha chiesto la correzione dell’errore materiale in cui era incorsa la Corte di cassazione che pur dando atto del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’INPS,che aveva depositato soltanto una procura , ha tuttavia in dispositivo condannato la società al pagamento delle spese che sono state liquidate in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.
4. Nessuno si è costituito per la parte intimata nonostante la ritualità della notifica del ricorso. RITENUTO CHE 5. Il ricorso è fondato. 5.1. Risulta dagli atti di causa che nel giudizio iscritto al ruolo al n. 21394 del 2014 e definito con ordinanza di questa Corte n. 26842 del 2018 l’INPS si è limitato a depositare una delega e non ha svolto alcuna attività difensiva. 5.2. Di tale circostanza viene dato atto anche nel l’ordinanza oggetto della richiesta di correzione. Nella esposizione in fatto si riferisce che l’INPS ha depositato procura apposta in calce alla copia notificata del ricorso per cassazione e, al termine della motivazione, si dispone che “non si deve provvedere sulle spese non avendo l’Istituto svolto attività difensiva”. 5.3.
Per mero errore materiale, perciò, nella parte dispositiva della sentenza la ricorrente è stata condannata a pagare le spese in favore della parte che, si era dato atto, non aveva svolto alcuna attività difensiva. 5.4. Ne consegue che tale errore deve essere emendato e si deve disporre che nulla è dovuto per le spese all’INPS.
6. Nulla occorre statuire sulle spese processuali, poiché il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. non configura di regola ipotesi di soccombenza, per la sua natura sostanzialmente amministrativa (Cass. Sez. U, 9438/2002, 10203/2009; Cass. 27196/2018, 26566/2023)
P.Q.M.
La Corte dispone la correzione dell’ ordinanza n. 26842 del 2018 nel senso che nel dispositivo, a pag. 5, la frase «condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge» sia sostituita con la frase «nulla per le spese del giudizio di legittimità». Dispone c