Cassation appeal dismissed due to failure to respond to proposal for case termination within statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation proceedings extinguished because the appellant failed to respond to the proposal for case definition within the required forty-day period. The case involved a dispute between INPS and ENEL regarding electricity services, where the appellant did not request a decision on the termination proposal. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Code of Civil Procedure to dismiss the appeal and order cost compensation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for case termination within the statutory period results in the automatic extinction of the cassation proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso principaleiscritto al n. 29654/2022 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato MARITATO LELIO (MRTLLE64B22D390K) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B), CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W) -ricorrente- contro ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI N. 22, presso lo studio dell’avvocato MARESCA ARTURO (MRSRTR51H23H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GRASSI MONICA (GRSMNC68L65H501O) E sul ricorso incidentaleproposto da ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A., contro INPS avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2677/2022 depositata il 14/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le part i abbia no chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricors i de vono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate per la reciproca soccombenza
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimen