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Ordinanza — n. 17320/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for public employee seeking recovery of overpaid salary from municipality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17320/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the public employee's cassation appeal against a lower court ruling that confirmed the municipality's right to recover overpaid salary. The employee argued that a regional court decision was ignored and that new legislation barred direct recovery from the individual. The court rejected these claims, stating that the appeal improperly sought a factual review and misinterpreted the law regarding the direct action for unjust enrichment.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.; Art. 4 d.l. n. 16/2014: The court of cassation cannot review the factual assessment of evidence or the appreciation of documents, and the new law does not preclude the public administration's direct action for recovery of overpaid sums from the individual recipient.

Parole chiave

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public employment unjust enrichment direct recovery action cassation admissibility factual review prohibition retribuzione del lavoratore dipendente adattamento delle retribuzioni ricalcolo delle prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il primo motiv o di ricorso è rubricat o « omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti(art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il primo motiv o di ricorso è rubricat o « omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti(art. 360, comma 1, n.
Art. 4 d.l. n. 16 del 2014, conv. in legge n. 68 del 2014
Art. 2033 c.c.
68 del 2014, non deroga affatto all’art. 2033 c.c., con la conseguenza che lapubblica amministrazione può, nelle ipotesi previste dal comma 1 del medesimo articolo, recuperare direttamente dal dipendente che le abbia percepite le somme indebitamente versate (Cass.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 2033 c.c
68 del 2014, non deroga affatto all’art. 2033 c.c., con la conseguenza che lapubblica amministrazione può, nelle ipotesi previste dal comma 1 del medesimo articolo, recuperare direttamente dal dipendente che le abbia percepite le somme indebitamente versate (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 23419/2023
2033 c.c., con la conseguenza che lapubblica amministrazione può, nelle ipotesi previste dal comma 1 del medesimo articolo, recuperare direttamente dal dipendente che le abbia percepite le somme indebitamente versate (Cass. nn. 23419/2023 e 17648/2023) .
Cass. n. 17648/2023
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Testo completo

4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5500/2021 R.G. proposto da -ricorrente - contro Comune di MARTINA FRANCA , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, corso Vittorio Emanuele IIn. 18, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Pecorilla, che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 559/2020della Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, depositata il 23.12.2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.4.2024dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSAIl Comune di Martina Franca chiese ed ottenne dal Tribunale di Taranto decreto ingiuntivo nei confronti del suo ex dirigenteCamillo Dell’Anno, per il pagamento della somma di € 65.414,08, in linea capitale, a titolo di ripetizione di retribuzioni di posizione e di risultato versate nel corso degli anni e ritenute indebite perché non previste dalla contrattazione collettiva e prive di copertura finanziaria negli appositi fondi. In parziale accoglimento dell’opposizione del dirigente, il Tribunale revocò il decreto ingiuntivo e condannò l’opponente al pagamento della minor somma capitale di € 34.385,06, al netto delle ritenute fiscali e previdenziale e nei limiti di quanto non estinto per prescrizione.

La Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, adita in via principale dal lavoratore, respinse il gravame ed anche l’appello incidentale del Comune, integralmente confermando la sentenza di primo grado. Contro la sentenza della Corte territorialeil lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Il Comune di Martina Francasi è difeso con controricorso . Il lavoratore ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motiv o di ricorso è rubricat o « omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti(art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) omesso esame di un documento decisivo ai fini del decidere». Il ricorrente si duole, in realtà, che non sia stato adeguatamente apprezzato il contenuto di una deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti, di cui osserva che non avrebbe riguardato il periodo antecedente al 2009 e, quindi, il periodo(2003-2005) in cui egli aveva lavorato alle dipendenzedel Comune di Martina Franca. 1.1.

Il motivo è inammissibile, perché non denuncia, in realtà, l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio, bensì si duole della mancata o errata valutazione del contenuto di uno solo dei tre documenti che lo stesso ricorso indicaquali fonti del convincimento dei giudici dimerito che hanno ritenuto in debite, e quindi ripetibili, le maggiorazioni retributive erogate al ricorrente. È quindi evidente che si richiede al giudice di legittimità una revisione dell’accertamento del fatto e dell’apprezzamento delle prove che spettano soltanto ai giudici del merito.

2. Il secondo motivo censura « violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360, comma 1 , n. 3 , c.p.c.) art. 4 d.l. n. 16del 2014, conv. in legge n. 68 del 2014 ». Secondo il ricorrente, la disposizione di legge – ritenuta ius superveniens direttamente applicabile al caso di specie – imporrebbe il recupero delle somme indebitamente erogate secondo determinate modalità ivi stabilite e diverse dall’azione diretta e immediata nei confronti del percipiente. 2.1. I l motivo è infondato , perché l’interpretazione propugnata dal ricorrente, laddove afferma la non azionabilità della condictio indebiti nei confronti del singolo dipendente, si pone in conflitto con l’orientamento di legittimità, il quale ha chiarito che l’art. 4, comma 1, del d.l. n. 16 del 2014, convertito dalla legge n. 68 del 2014, non deroga affatto all’art. 2033 c.c., con la conseguenza che lapubblica amministrazione può, nelle ipotesi previste dal comma 1 del medesimo articolo, recuperare direttamente dal dipendente che le abbia percepite le somme indebitamente versate (Cass. nn. 23419/2023 e 17648/2023) .

Esente da censure è, pertanto, la decisione impugnata che ha ritenuto non preclusa dalla disposizione di cui sopra l’azione di recupero dell’ente locale.

3. Rigettato il ricorso , l e spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002.

P.Q.M.

La Corte: rigettail ricors o ; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad € 200 per esborsi e agli accessori di legge; si dà atto che sussiste il presupposto per il raddoppiodel contributo unificato ai sensi dell