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Ordinanza — n. 17315/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses public employer's appeal against EU damages for abusive fixed-term contracts where competitive hiring occurred.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17315/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the public health authority's appeal against a lower court ruling awarding EU damages to a public employee. The employee argued that continuous fixed-term contracts constituted an illegal abuse, while the employer contended that subsequent stable employment via a competitive procedure negated any prejudice. The court held that because the stable position resulted from a competitive selection process rather than a direct causal link to the abusive contracts, the employer failed to prove the absence of compensable damage.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.c.; Art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001; The mere continuity of fixed-term contracts is insufficient to establish an actionable interest for EU damages if the employee subsequently obtains stable employment through a competitive procedure lacking a direct causal link to the abusive succession.

Parole chiave

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abusive fixed-term contracts EU damages liability competitive selection procedure causal link requirement public employment law interest to sue Cassazione Roma rimborso ospedaliero

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.c.
Art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
art. 100 c.p

Giurisprudenza citata

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 25650-2019proposto da: A.S.Re.M. - AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE, in persona del Direttore Generalee legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, MICHELE DI LANDO 88, presso lo studio dell'avvocato TOMMASINA ROMANO, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO ROMANO; -ricorrente - contro DI CARLO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IPPOLITO NIEVO 61/Dpresso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA PICCIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO DE ANGELIS; -controricorrente - avverso la sentenza n. 56/2019 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 07/03/2019 R.G.N. 89/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.25650/2019 Cron. Rep. Ud.17/04/2024 CC - che, con sentenza del 7 marzo 201 9 la Corte d'Appello di Campobasso in parziale riforma, disposta solo con riguardo alla statuizione in punto spese di lite, della decisione resa dal Tribunale di Larino, sulla domanda proposta da Antonio Di Carlo nei confronti dell’ASREM –Azienda Sanitaria Regionale del Molise, dichiarava, sul presupposto dell’illegittimità, per difetto della causale giustificatrice, dei contratti a termine in base ai quali l’istante era stato assunto presso l’ASREM, il diritto, non alla conversione a tempo indeterminato del rapporto, come richiesto dall’istante in via principale, stante la natura pubblicistica dello stesso, ma al risarcimento del c.d. danno comunitario, non avendo riconosciuto valenza riparatoria alla stabilizzazione seguita al superamento da parte dell’istante di un concorso indetto senza collegamento alcuno con l’illecito; - che per la cassazione d i tale decisione ricorreva l’ASREM, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resisteva, con controricorso, il Di Carlo; - che entrambe le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, l’Azienda sanitaria ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., deduce il difetto di interesse ad agire del Di Carlo per non avere il bene della vita al cui conseguimento l’azione sarebbe volta, dato dalla continuità dell’occupazione, subito alcun pregiudizio per essere stato il Di Carlo mantenuto in servizio, seppur a termine, fino alla stabilizzazione ottenuta mediante l’accesso privilegiato alla procedura concorsuale successivamente indetta; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 e della clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, l’Azienda sanitaria ricorrente, sulla base del medesimo presupposto di cui al motivo che precede, dato dall’inconfigurabilità nella specie di un pregiudizio per il Di Carlo,stante le varie chances di occupazione stabile offerte e conseguite, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia di condanna al risarcimento del danno comunitario resa dalla Corte territoriale; - che nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza impugnata, è prospettata in relazione all’omessa pronunzia circa l’eccezione tempestivamente sollevata dall’Azienda sanitaria ricorrente relativamente alla compensatio lucri cum damno, legittimata, a detta della medesima, dall’essere la stessa situazione fonte di danno, ovvero l’abusivo impiego a termine del Di Carlo, causa del vantaggio economico al medesimo riveniente dall’essere stato retribuito per aver prestato servizio a termine fino alla definitiva stabilizzazione; - che tutti gli esposti motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi per fondarsi tutti sulla tesi secondocui non sarebbe configurabile alcun danno,essendo stata garantita al Di Carlo dapprima la continuità dell’occupazione, attraverso le proroghe e dei rinnovi dei contratti a termine in virtù dei quali ha prestato servizio e successivamente l’immissione nei ruoli dell’ASREM, idonea, in ogni caso, a cancellare le conseguenze dell’illecito; che i motivi devono ritenersi manifestamente infondati; - che, in effetti, in primo luogo è a dirsi come non possa trovare fondamento la tesi per cui la perdurante funzionalità del rapporto a termine osti alla ravvisabilità in capo al lavoratore di un interesse giuridico attuale e concreto all’accertamento dell’abusivo ricorso a tale tipologia di rapporto configurabile come illecito e fonte di danno risarcibile; - che, in secondo luogo, la ritenuta inconfigurabilità del danno comunitario risulta ampiamente smentita alla luce del principio di diritto secondo cui l’intervenuta immissione in ruolo può essere qualificata misura satisfattiva equivalente alla conversione solo qualora sia provata la stretta correlazione tra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione, ravvisabile allorché l’immissione in ruolo sia “ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa/effetto ossia nelle ipotesi in cui la reiterazione abusiva operi come condicio sine qua non della successiva immissione in ruolo”, rapporto, questo, da escludere nei casi in cui l’assunzione a tempo indeterminato sia conseguenza del superamento di una procedura concorsuale, sia pure parzialmente riservata (cfr., da ultimo, Cass. 35145/2023); - che il principio enunciato da questa Corte è conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui «sebbene l'organizzazione di procedimenti di selezione fornisca ai lavoratori occupati in modo abusivo nell'ambito di una successione di rapporti di lavoro a tempo determinato l'occasione di tentare di accedere a un impiego stabile, potendo questi ultimi, in linea di principio, partecipare a tali procedimenti, siffatta circostanza non può dispensare gli Stati membri dal rispetto dell'obbligo di prevedere una misura adeguata per sanzionare debitamente il ricorso abusivo a una successione di contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato» ( Corte di Giustizia 22.2.2024 in cause c-59/22, c-110/22, c- 159/22); - che, infine, è da escludere che la misura risarcitoria prevista a ristoro dell’illecito subito possa trovare compensazione nella retribuzione percepita vigente il rapporto, trovando questa causa nel porsi quale corrispettiva della prestazione resa; - che il ricorso va, dunque, rigettato, con spese a carico del soccombente, liquidate come da dispositivo , da distrarre in favore dell’avvocato Domenico de Angelis, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.0 00,00 per compensi, oltrespese generali del 15% ed a ltri accessori di legge, da distrarre in favore dell’avvocato Domenico de Angelis Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto