Cassation court declares appeal inadmissible due to loss of interest, rejecting joint settlement request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by ASREM against Di Giulio inadmissible due to a subsequent lack of legal interest. While the parties requested a joint settlement to terminate the dispute and share costs, the court found this mechanism inapplicable because the sanctioning purpose of Article 13 of DPR 115/2002 targets original dilatory appeals, not those losing interest later. Consequently, the appeal was rejected, and litigation costs were allocated between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002; The sanctioning mechanism for inadmissible appeals applies only to original dilatory or pretextuous grievances, not to appeals that subsequently lose their legal interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 24232-2019proposto da: A.S.Re.M. - AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE, in persona del Direttore Generalee legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato PIETRO ANNESE , rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE FRATANGELO; -ricorrente - contro DI GIULIO FILOMENA, domiciliata ope legisin ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato BICE ANTONELLI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 262/2018 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 22/01/2019 R.G.N. 304/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS. RILEVATO Oggetto CTD ALTRO R.G.N.24232/2019 Cron. Rep. Ud.17/04/2024 CC - che, con sentenza del 22 gennaio 201 9 la Corte d'Appello di Campobasso confermava la decisione resa dal Tribunale di Isernia e accoglieva la domanda proposta da Filomena Di Giulio nei confronti dell’ASREM –Azienda Sanitaria Regionale del Molise, dichiarando, sul presupposto dell’illegittimità, per difetto della causale giustificatrice, dei contratti a termine in base ai quali era stata assunta presso l’ASREM, il diritto, non alla conversione a tempo indeterminato del rapporto, come richiesto dall’istante in via principale, stante la natura pubblicistica dello stesso, ma al risarcimento del c.d. danno comunitario, quantificato in nove mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; - che per la cassazione d i tale decisione ricorreva l’ASREM, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resisteva, con controricorso, la Di Giulio; - che, nelle more della fissazione dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato istanza congiunta perché questa Corte si pronunciasse dichiarando la cessazione della materia del contendere compensando integralmente le spese del presente giudizio di legittimità; - che di tanto il Collegio dava atto all’odierna udienza così disponendo; - che non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non -come nella specie - per quella derivata dalla sop ravvenuta carenza di interesse (cfr.
Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso