Cassation appeal dismissed for lack of interest; joint request for dismissal and fee compensation granted.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible due to a subsequent lack of legal interest while granting the parties' joint request to dismiss the case and compensate litigation costs. The appellant, ASREM, challenged a lower court ruling that awarded Carla Scioli community damage compensation for fixed-term contract irregularities, arguing the appeal was dilatory. The Court ruled that the sanction for inadmissibility applies only to original frivolous appeals, not those losing interest later, and thus dismissed the appeal while allowing the fee settlement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002; The sanction for inadmissibility applies only to original dilatory appeals, not to those that subsequently lose interest, allowing for dismissal and fee compensation upon joint request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 24142-2019proposto da: A.S.Re.M. - AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE, in persona del Direttore Generalee legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato PIETRO ANNESE , rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE FRATANGELO; -ricorrente - contro SCIOLI CARLA, domiciliata ope legis in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANLUCA DE MICHELE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 269/2018 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 22/01/2019 R.G.N. 301/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS; RILEVATO Oggetto CTD ALTRO R.G.N.24142/2019 Cron. Rep. Ud.17/04/2024 CC - che, con sentenza del 22 gennaio 201 9 la Corte d'Appello di Campobasso confermava la decisione resa dal Tribunale di Isernia e accoglieva la domanda proposta da Carla Scioli nei confronti dell’ASREM – Azienda Sanitaria Regionale del Molise, dichiarando, sul presupposto dell’illegittimità, per difetto della causale giustificatrice, dei contratti a termine in base ai quali l’istante era stata assunta presso l’ASREM, il diritto, non alla conversione a tempo indeterminato del rapporto, come richiesto dall’istante in via principale, stante la natura pubblicistica dello stesso, ma al risarcimento del c.d. danno comunitario, non avendo riconosciuto valenza riparatoria alla stabilizzazione seguita al superamento da parte dell’istante di un concorso indetto senza collegamento alcuno con l’illecito, danno quantificato in sette mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto a motivo delle numerose proroghe dell’originaria durata dell’impiego a termine dell’istante; - che per la cassazione d i tale decisione ricorreva l’ASREM, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resisteva, con controricorso, la Scioli; - che, nelle more della fissazione dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato istanza congiunta perché questa Corte si pronunciasse dichiarando la cessazione della materia del contendere compensando integralmente le spese del presente giudizio dilegittimità; - che di tanto il Collegio dava atto all’odierna udienza così disponendo; - che non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non -come nella specie - per quella derivata dalla sop ravvenuta carenza di interesse (cfr.
Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese del presente giudiziodi cassazione Così deciso in Roma n