Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, representing a national pension fund, had filed a challenge against a lower court judgment regarding a dispute with a medical professional. The court ruled that silence on the settlement offer constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19767/2019 R.G. proposto da : CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA FAVORE RAGIONIERI PERITI COMMERCIALI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio dell’avvocato PERSIANI MATTIA (PRSMTT32A19H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BERETTA GIOVANNI (BRTGNN68S23B157H) -ricorrente- contro MEDICI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GOLAMETTO 4 (P.LE CLODIO), presso lo studio dell’avvocato ANTONAZZO FRANCO (NTNFNC46A08F839N) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DEL BIANCO ADRIANO (DLBDRN38E28H294N), GARATTONI GIANFRANCESCO (GRTGFR74R24H294W) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1992/2018 depositata il 17/12/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di le