Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, resulting in case extinction and costs award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, Giuseppe Petrolo, had filed a cassation appeal against a Milan Court of Appeal judgment but did not act on the court's request to settle the proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for definition within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2538/2024 R.G. proposto da: GIUSEPPE PETROLO, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati Nico Parise e Roberto Zibetti con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro SDA EXPRESS COURIER SPA, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Giosafat Riganò con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 373/2023 emessa da CORTE D'APPELLO di Milano Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.550,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deci