Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Bistolfi SRL, filed a decree against the second-instance judgment of the Court of Appeal of Genoa but did not act on the court's proposal for case closure. Consequently, the court applied Article 380-bis and Article 391 of the Civil Procedure Code to terminate the proceedings and order the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the court's proposal constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1486/2024 R.G. proposto da: BISTOLFI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Golda, Sergio Acquilino e Guido Fiorentino con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro ALESSANDRO VALDORA, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Cristina Bartolotta con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 208/2023 emessa da CORTE D'APPELLO di Genova Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarre. Così de