Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, B.KOLORMAKEUP SKINCARE S.P.A., filed a decree against the second-instance judgment but did not formally ask for the ruling within the required timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request the decision of the appeal within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6604/2023 R.G. proposto da: B.KOLORMAKEUP SKINCARE S.P.A. SB -BENEFIT CORPORATION, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avv. Rosa Capriotti con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro ALESSI Deborah, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avv. Vera Chiozzi con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- nonché contro RKM Società Cooperativa in liquidazione, in persona della legale rappresentante pro-tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avv.
Stefano Rossi con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 215/2022 emessa da CORTE D'APPELLO di Brescia _ _ _ _ _ _ Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti (da distrarre a favore dell’avv. Vera Chiozzicon riguardo alla controricorrente ALESSI Deborah ) , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. C