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Ordinanza — n. 17210/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to mutual withdrawal of lawsuit between plaintiff and RAI.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17210/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the lawsuit extinguished following a mutual withdrawal of the appeal by Sveva Nicolotti and RAI. Although Nicolotti initially sought higher classification and damages for demotion, both parties subsequently submitted authenticated declarations to withdraw their positions. The court ruled that because the withdrawal was regular and accepted by both sides, the proceedings terminated without further analysis of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When both parties in a civil proceeding mutually withdraw their claims or appeals through regular declarations, the judgment is extinguished and the case is closed.

Parole chiave

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mutual withdrawal of lawsuit extinguishment of proceedings civil procedure withdrawal RAI employment dispute demotion compensation claim desistenza dall'azione rinuncia a pretese di salario azione di contestazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391, comma primo, c.p.c.
essendo rinuncia ed accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio, giusta l’art. 391, comma primo, c.p.c. 4.4.
art. 390 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 34025/2023
228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato (Cass. n. 34025/2023, Cass.
Cass. n. 33175/2015
34025/2023, Cass. n. 33175/2015);
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12208-2022proposto da: NICOLOTTI SVEVA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 20, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO IACOVINO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3506/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/11/2021 R.G.N. 2843/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2024 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA. Oggetto R.G.N.12208/2022 Cron. Rep. Ud.07/05/2024 CC Rilevato che 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, di rigetto delle domande di Sveva Nicolotti intese all’accertamento del diritto all’inquadramento in mansioni superiori a quelle di formale appartenenza ed al risarcimento del danno per demansionamento e per forzata attività;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Sveva Nicolotti sulla base di due motivi; la parte intimata ha depositato controricorso;

3. successivamente è stato depositato atto di rinunzia agli atti del giudizio di parte ricorrente che è stato accettato dalla Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a.; Considerato che 1. il difensore della ricorrente ha depositato telematicamente atto sottoscritto personalmente da Sveva Nicolotti, con firma autenticata dal procuratore, in cui la odierna ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso ex art. 390 c.p.c.; a sua volta i l difensor e della controricorrente ha depositato dichiarazione di accettazione della rinunzia sottoscritta dal rappresentante della Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a., con firma autenticata dal procuratore;

2. rinuncia e accettazione sono entrambe “a spese compensate”;

3. essendo rinuncia ed accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio, giusta l’art. 391, comma primo, c.p.c. 4.4. in conformità alle concordi richieste dalle parti, le spese del giudizio devono intendersi integralmente compensate;

5. alla declaratoria di estinzione consegue la inapplicabilità dell’art. art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato (Cass. n. 34025/2023, Cass. n. 33175/2015);

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma