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Ordinanza — n. 17208/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on demotion damages, citing lack of specific prejudice allegations and improper factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17208/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Laurenza Bruno inadmissible, ordering her to pay costs. Bruno argued that the lower court improperly dismissed her claim for professional demotion damages due to insufficient initial allegations, while Fiat Group contended the appeal sought a factual re-evaluation rather than correcting a legal error. The court rejected this distinction, ruling that the lower court correctly applied the principle that specific allegations of prejudice are mandatory and that the appeal improperly attempted to re-examine the historical facts underlying the decision.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., nn. 4 e 3; Art. 111 Cost., comma 6: Appeals alleging nullity for lack of motivation or failure to examine decisive facts are inadmissible if they merely seek a re-evaluation of the historical facts rather than correcting a specific legal error.

Parole chiave

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professional demotion damages insufficient prejudice allegations inadmissible appeal factual re-evaluation nullity of judgment judicial discretion presumptions of fact risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 2059 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 2729 c.c.
Art. 2 e 24 Cost.
Art. 360 c.p.c., nn. 4 e 3
in relazione all'art. 360 c.p.c., n.
Art. 111 Cost., comma 6
art. 111 Cost., comma 6, art.
Art. 132 c.p.c.
111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., art.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., art.
art. 360 c.p
in relazione all'art. 360 c.p.c., n.

Giurisprudenza citata

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Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019
Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf.
Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019
Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass.
Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020
Cass. n. 10847 del 2007
Cass. n. 10847 del 2007; Cass.
Cass. n. 24028 del 2009
10847 del 2007; Cass. n. 24028 del 2009; Cass.
Cass. n. 21961 del 2010
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 9352-2023proposto da: LAURENZA BRUNO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO FERDINANDI; -ricorrente - contro FCA - FIAT CHRYSLER ITALY S.P.A. (già FIAT GROUP AUTOMOBILE S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 10, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ITALICO PERLINI, GAETANO CAPPUCCI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3877/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/10/2022 R.G.N. 3141/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/04/2024 dal Consigliere Dott.

FABRIZIO AMENDOLA . Oggetto Dequalificazione professionale R.G.N.9352/2023 Cron. Rep. Ud.23/04/2024 CC RILEVATO CHE 1.la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha riformato la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto il danno subito da Bruno Laurenza per la dequalificazione professionale operata dalla Fiat Group Automobiles Spa che lo aveva destinato a compiti di “gestione modifiche” da apportare ai particolari delle autovetture, senza più il coordinamento di altri dipendenti;

2. la Corte territoriale, in estrema sintesi, richiamando precedenti di legittimità secondo i quali il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo, ha ritenuto che nella specie mancasse “ogni allegazione circa precisi fatti o circostanze da cui poter desumere, anche in via presuntiva, la sussistenza del pregiudizio alla professionalità lamentato dal Laurenza”; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Laurenza con due motivi, cui ha resistito l’intimata società con controricorso; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;

CONSIDERATO CHE 1. i motivi di ricorso possono essere sintetizzati come di seguito; 1.1. col primo motivo si denuncia: “violazione e falsa applicazione degli artt. 2059, 2697 e 2729 c.c., artt. 2 e 24 Cost. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4 e 3 (nullità del procedimento per omessa pronuncia connessa a mancata o falsa valutazione di rilevanti prove)”; si critica la sentenza impugnata per avere ritenuto che nella specie non fossero stati allegati, nell’atto introduttivo del giudizio, elementi idonei a liquidare il danno da demansionamento sulla base di elementi presuntivi; 1.2. con il secondo motivo si denuncia:

“Violazione degli artt. art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4 (nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione solo apparente)”; si sostiene che la Corte territoriale non avrebbe esaminato “il fatto decisivo costituito dalla circostanza che un impiegato di 6° livello (che aveva svolto mansioni di 7° livello), con esperienza qualificata, era stato destinato da 6 anni a svolgere operazioni di quarto livello”; 2.il ricorso è inammissibile; 2.1. i giudici d’appello hanno tenuto ben presente l’insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; esso va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo dilavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (Cass.

SS.UU. n. 6572 del 2006); 2.2. nella specie, la sentenza impugnata, dando specificamente atto che il danno può essere anche inferito in via presuntiva, ha considerato che tali elementi non fossero stati dedotti nell’atto introduttivo del giudizio, sicché i motivi di ricorso, lungi dall’evidenziare realmente errori di diritto ovvero omesso esame di fatti certamente decisivi, si traduce in un diverso convincimento nel merito della vicenda storica; le Sezioni unite di questa Corte hanno sovente ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr.

Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020); 2.3.in particolare, poi, circa la pretesa violazione degli artt.2727 e 2729 del codice civile, è noto che le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione; spetta quindi al giudice del merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico, apprezzarne la rilevanza, l'attendibilità e la concludenza al fine di saggiarne l'attitudine, anche solo parziale o potenziale, a consentire inferenze logiche (cfr.

Cass. n. 10847 del 2007; Cass. n. 24028 del 2009; Cass. n. 21961 del 2010) e compete sempre al giudice del merito procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari precedentemente selezionati ed accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione, e non piuttosto una visione parcellizzata di essi, sia in grado di fornire una valida prova presuntiva tale da ingenerare il convincimento in ordine all'esistenza o, al contrario, all'inesistenza del fatto ignoto;

3. conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.500,00, oltre esborsi pari ad euro 200,00, spese generali al 15% ed accessori secondo legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato