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Ordinanza — n. 17202/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding selection of evidence in labor classification case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17202/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant's criticism of the lower court's evidence selection violated procedural rules on admissibility. The appellant argued that the appellate court misinterpreted witness testimonies and ignored documents to deny a higher job classification based on professional competence. The court ruled that such challenges to evidence evaluation are only admissible when they concern a decisive historical fact omitted from the judgment, which was not the case here.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5; The appeal against a labor classification decision is inadmissible if it merely criticizes the selection and evaluation of evidence without demonstrating an omission of a decisive historical fact.

Parole chiave

Generato dall'IA
labor classification appeal evidence selection admissibility witness testimony evaluation professional competence requirement Italian Supreme Court procedure potere gerarchico avanzamento di scatto decisioni relative al trattamento economico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Con il motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Con il motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La declaratoria di inammissibilità del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 360 c.p
Con il motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. n. 8053 del 2014
Cass. S.U. n. 8054 del 2014
Cass. S.U. n. 4315 del 2020
Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 20333-2019 proposto da: DEL CORE GENNARO, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE PIETRA PAPA 185, presso lo studio dell'avvocato SIMONA DONATI, rappresentato e difeso dagli avvocati DANIELA MOCELLA, MARCO MOCELLA; -ricorrente - contro A.N.M. - AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati VITTORIO RIZZO, GAETANO RIZZO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 7127/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/12/2018 R.G.N. 1578/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dallaConsiglier a CARLA PONTERIO. Oggetto Inquadramento superiore R.G.N.20333/2019 Cron. Rep. Ud.10/04/2024 CC Rilevato che:

1. La Corte d'Appello di Napoli ha accolto l’appello della ANM – Azienda Napoletana Mobilità spa e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di Gennaro Del Core, di inquadramento nel superiore parametro 230 del c.c.n.l. Trasporto Pubblico Locale per il periodo dall’1.12.2004 al 31.8.2010.

2. La Corte territoriale, sulla base delle prove testimoniali raccolte, ha escluso che il Del Core, capo unità tecnica (parametro 205 del c.c.n.l.), avesse svolto mansioni di capo unità organizzativa amministrativa/tecnica, riconducibili al parametro 230 del contratto collettivo, non essendo “emersa né l'esistenza di una effettiva discrezionalità ed autonomia nella gestione degli interventi, né nella pianificazione, né nella gestione delle risorse finanziarie, infatti il Del Core operava con competenza tecnica specifica presso una unità di natura tecnica all'interno del deposito, agiva nel rispetto delle linee programmatiche, dei budget definiti, delle direttive ricevute, soggiacendo ai controlli del superiore, di parametro 250, con il quale collaborava e si rapportava” (sentenza p. 4, penultimo cpv.). La sentenza ha posto in evidenza come, ai fini del superiore inquadramento invocato, “sarebbe stata necessaria, oltre alla autonomia e discrezionalità, anche una notevole competenza professionale”.

3. Avverso tale sentenza Gennaro Del Core ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’ ANM – Azienda Napoletana Mobilità spa ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

4. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Considerato che:

5. Con il motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 c.p.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Il ricorrente censura la decisione d'appello poiché avrebbe travisato la deposizione di alcuni testimoni ed omesso di prendere in considerazione altre deposizioni; inoltre, perché avrebbe omesso qualsiasi riferimento ai numerosi documenti esibiti dal lavoratore; infine, per avere omesso di pronunciarsi sulla possibilità di inquadramento nel parametro 230, non per il profilo di capo unità organizzativa amministrativa/tecnica, bensì per il profilo professional.

6. Il motivo è inammissibile perché, nonostante la formale deduzione di violazione di norme di legge e di contratto collettivo, censura la selezione e la valutazione delle prove, attraverso ampi riferimenti alle deposizioni testimoniali, integralmente trascritte e che si assumono travisate o male valutate dai giudici di appello; una simile critica è, tuttavia, inammissibile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (v. Cass. S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014), calibrati sull’omesso esame di un fatto storico decisivo, nella specie non rispettati.

7. Neppure è fondata la censura relativa alla mancata valutazione del profilo professional, sempre ricompreso nel parametro 230, dovendosi ritenere che la domanda sul punto sia stata implicitamente respinta per l’assenza del requisito dell’”elevato grado di competenza tecnica” (Area professionale 1) e della “elevata competenza professionale” (Professional 230) La sentenza impugnata ha riconosciuto al dipendente competenze di carattere “tecnico legate al collaudo e alla funzionalità dei mezzi”, escludendo espressamente che la competenza professionale fosse di livello elevato e notevole.

8. Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

9. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

10. La declaratoria di inammissibilità del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per