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Ordinanza — n. 17199/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal for omitted examination of a decisive document proving debt extinction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17199/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Mauro Marconi's appeal against the bankruptcy court's rejection of his claim for T.F.R. credits. Marconi argued the lower court failed to examine a document proving his debt to a financial institution was extinguished in 2018, which should have absorbed his claim. The court ruled that omitting such a decisive document invalidates the lower court's reasoning, requiring a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 380bis1 c.p.c.; The omission of examination of a decisive document justifies cassation when it renders the lower court's conviction baseless, provided the appeal specifies why the ignored document would have led to a different outcome.

Parole chiave

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omitted examination decisive document bankruptcy proceedings TFR credits debt extinction cassation appeal omission of reasoning opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 2751bis n. 1 c.c.
con decreto 28 febbraio 2023, il Tribunale di Tivoli ha rigettato l’opposizione di Mauro Marconi allo stato passivo della società cooperativa Città di Roma Metronotte in amministrazione straordinaria, per crediti in via privilegiata, ai sensi dell’art. 2751bis n.
Art. 380bis1 c.p.c.
entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.;5.

Giurisprudenza citata

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Cass. 22 giugno 2022, n. 20156
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7409-2023 proposto da: MARCONI MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE N. 21, presso lo studio dell'avvocato OSCAR DI SALVATORE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLANTONIO NARDI; -ricorrente - contro CITTÀ DI ROMA METRONOTTE SOCIETA' COOPERATIVA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e difesa dall'avvocato ADALBERTO PERULLI; -controricorrente - Oggetto Fallimento opposizione stato passivo credito T.F.R.

R.G.N.7409/2023 Cron. Rep. Ud.10/04/2024 CC avverso il decreto del TRIBUNALE di TIVOLI, depositato il 28/02/2023 R.G.N. 1052/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATOCHE 1. con decreto 28 febbraio 2023, il Tribunale di Tivoli ha rigettato l’opposizione di Mauro Marconi allo stato passivo della società cooperativa Città di Roma Metronotte in amministrazione straordinaria, per crediti in via privilegiata, ai sensi dell’art. 2751bis n. 1 c.c., nei confronti della società datrice, in particolare, per quanto ancora rileva, a titolo di T.f.r. insinuato in via tardiva (per essere il rapporto cessato dopo la chiusura dello stato passivo delle domande tempestive), escluso dallo stato passivo “in virtù dell’esistenza di un debito maggiore del dipendente verso una società finanziaria per l’importo netto di € 19.530,45”;

2. esso ha negato la fondatezza dell’opposizione per la risultanza della comunicazione del lavoratore di anticipata estinzione del suo debito verso la società finanziaria soltanto il 27 febbraio 2020 alla PEC della procedura, successivamente all’esame della domanda di ammissione in via tardiva allo stato passivo (come da verbale del 1° marzo 2019) e addirittura al deposito del ricorso in opposizione (notificato il 16 maggio 2020);

3. con atto notificato il 30 marzo 2023, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui la società in procedura ha resistito con controricorso;

4. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.;5. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. CONSIDERATO CHE 1. il ricorrente ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale il deposito della comunicazione 26 febbraio 2019 della società finanziaria, di anticipata estinzione del finanziamento in oggetto a partire dal 31 luglio 2018, giàprodotta con il ricorso in opposizione ed allegata dal ricorrente alla PEC inviata alla procedura il 27 febbraio 2020 per sollecitare la modifica dello stato passivo (unico motivo);

2. esso è fondato;

3. il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendivenga a trovarsi priva di fondamento; con la conseguenza che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass.22 giugno 2022, n. 20156, in motivazione subp.to 7.3); 3.1. nel caso di specie, risulta evidente l’omesso esame del documento in oggetto (all’ultimo capoverso della parte motiva di pg. 5 del decreto: di correttezza dell’esclusione del credito per la tardiva comunicazione del 27 febbraio 2020 sopra citata), indubbiamente decisivo, rispetto alla sua idoneità a fondare una decisione diversa, siccome relativo all’anticipata estinzione del credito della società terza nei confronti del lavoratore, assorbente il suo credito verso la procedura;

4. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione del decreto impugnato e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Tivoli in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribuna