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Ordinanza — n. 17188/2024 — snciv Generato dall'IA

Court holds social security contributions are taxable debts, imposing unlimited joint liability on split companies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17188/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the opposition filed by FIEM Elettromeccanica s.r.l. inadmissible and partially reformed the lower court's judgment. The lower court had incorrectly treated social security contributions as civil obligations, whereas the Supreme Court ruled they must be assimilated to tax debts. Consequently, the special statutory regime requiring unlimited joint liability for split companies applies to these contributions, overriding the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 173, comma 13, d.P.R. n. 917/1986; Art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472/1997: Social security contributions and premiums are assimilated to tax obligations, thereby triggering the special rule of unlimited joint liability for companies involved in a corporate split.

Parole chiave

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social security contributions corporate split liability unlimited joint responsibility tax obligation assimilation societal debt solidarity credito di contributi riscossione dei contributi premi assicurativi non pagati

Disposizioni normative citate

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Art. 173, comma 13, d.P.R. n. 917/1986
CONSIDERATO IN DIRITTOche, con il primo motivo del ricorso principale, l’INAIL denuncia violazione dell’art. 173, comma 13, T.U.
Art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
917/1986, e dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, nonché falsa applicazione degli artt.
Art. 2506-quater, comma 3°, c.c.
46/1999; che tanto, in particolare, deve ritenersi in ordine al beneficio della limitazione della responsabilità di cui all’art. 2506- quaterc.c., trattandosi di fatto parzialmente impeditivo della pretesa altrui (così Cass.
Art. 363 c.p.c.
art. 2506-quater c.c
46/1999; che tanto, in particolare, deve ritenersi in ordine al beneficio della limitazione della responsabilità di cui all’art. 2506- quaterc.c., trattandosi di fatto parzialmente impeditivo della pretesa altrui (così Cass.
art. 615 c.p
art. 363 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 11930 del 2010
Corte cost. n. 90 del 2018
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4473-2019 proposto da: I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati RAFFAELA FABBI, LORELLA FRASCONA'che lo rappresentano e difendono; -ricorrente - contro FIEM ELETTROMECCANICA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO MOCCHEGIANI; -controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario Oggetto Contributi e premi, limitazione responsabilità R.G.N.4473/2019 Cron.

Rep. Ud.29/02/2024 CC della S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; -resistente con mandato - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.); -intimata - E SUL RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO; -ricorrente successivo - contro FIEM ELETTROMECCANICA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO MOCCHEGIANI; -controricorrente al ricorso successivo - nonché contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, AGENZIA DELLEENTRATE – RISCOSSIONE (già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.); -intimato - avverso la sentenza n. 256/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 30/07/2018 R.G.N. 261/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 30.7.2018, la Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto l’opposizione proposta da FIEM Elettromeccanica s.r.l. avverso le cartelle esattoriali con cui le era stato intimato il pagamento di contributi e premi rimasti inadempiuti d a FIEM s.r.l. , da cui essa era derivata per scissione, dichiarando che l’esecuzione intrapresa nei suoi confrontidoveva restare contenuta nel limite del patrimonio netto conferitole,pari a € 23.380,00, a fronte di una pretesa degli enti previdenziali di complessivi € 2.772.047,16; che avverso tale pronuncia l’INAIL ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che FIEM Elettromeccanica s.r.l. ha resistito con controricorso, mentre l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli; che avverso la medesima sentenza l’INPS ha proposto ricorso successivo, anch’esso fondato su due motivi, al quale FIEM Elettromeccanica s.r.l. ha resistito con altro controricorso; che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata; che l’INPS e FIEM Elettromeccanica s.r.l. hanno depositato memoria; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 29.2.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTOche, con il primo motivo del ricorso principale, l’INAIL denuncia violazione dell’art. 173, comma 13, T.U. n. 917/1986, e dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, nonché falsa applicazione degli artt. 2506-bise 2506 - quater c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che i debiti per premi non avessero natura tributaria e che ad essi non potesse pertanto estendersi la speciale disciplina dell’art. 173, comma 13, T.U. n. 917/1986, e dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, che –in deroga al principio di cui all’art. 2506-quater, comma 3°, c.c., secondo cui ciascuna delle società derivante dalla scissione è solidalmente responsabile dei debiti già gravanti sulla società scissa nei limiti del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto –prevede che tutte le società partecipanti alla scissione rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni tributarie già gravanti sulla società scissa e relative a periodi di imposta antecedenti alla scissione; che, con il secondo motivo del ricorso principale, l’INAIL lamenta violazione dell’art. 15, T.U. n. 1124/1965, per non avere la Corte territoriale considerato la specialità della disciplina concernente la circolazione dei debiti per premi, giusta la quale,in caso di trasferimento di una azienda da un datore di lavoro ad un altro, quest’ultimo resta solidalmente obbligato con il primo “per tutto quanto risulta dovuto all’istituto assicuratore per premi o contributi di assicurazione e relativi interessi e per somme supplementari a titolo di penale, riferentisi all’anno in corso e ai due antecedenti”; che, con il primo motivo del ricorso successivo, l’INPS si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 24, d.lgs. n. 46/1999, e degli artt. 615-618 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto che l’eccezione concernente la limitazione della responsabilità potesse essere fatta valere dall’odierna controricorrente anche successivamente al decorso del termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica delle cartelle recanti le pretese contributive; che, con il secondo motivo (proposto in subordine) del ricorso successivo, l’INPS deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2506-quater c.c., dell’art. 173, comma 13, T.U. n. 917/1986, del d.lgs. n. 46/1999 e dell’art. 30, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010), per avere la Corte territoriale ritenuto che la responsabilità di FIEM Elettromeccanica s.r.l. andasse limitata all’importo del patrimonio netto conferitole a seguito della scissione, nonostante che i crediti per contributi debbano essereequiparati a quelli tributari; che il primo motivo del ricorso successivo (da qualificarsi come incidentale) va esaminato con priorità, in considerazione della sua valenza potenzialmente assorbente; che, al riguardo, va premesso che deve ormai ritenersi coperta da giudicato l’affermazione del primo giudice circa l’avvenuta proposizione dell’opposizione introduttiva del presente giudizio oltre il termine di quaranta giorni dalla data della notifica all’odierna controricorrente delle cartelle esattoriali recanti l’intimazione di pagamento dei crediti per contributi e premi già gravanti in capo a FIEM s.r.l., non avendo la riforma inciso su tale specifico accertamento, ma soltanto sulla qualificazione del l’azione proposta con l’opposizione medesima (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata, dove il riferimento all’inoppugnabilità delle cartelle conseguente alla mancata opposizione tempestiva); che, ciò posto, deve ricordarsi che, per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, il mancato rispetto del termine prescritto dall’art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, per proporre opposizione sul merito delle pretese creditorie degli enti previdenziali determina l’irretrattabilità del credito oggetto di iscrizione a ruolo (Cass.

S.U. n. 23397 del 2016);che tale irretrattabilità determina a sua volta l’impossibilità di far valere in executivis ogni questione di merito relativa a tutto quanto statuito nel titolo esecutivo ormai divenuto definitivo, potendo tali questioni essere poste esclusivamente nel corso del giudizio di cognizione validamente instaurato nei termini di cui all’art. 24, d.lgs.n. 46/1999; che tanto, in particolare, deve ritenersi in ordine al beneficio della limitazione della responsabilità di cui all’art. 2506- quaterc.c., trattandosi di fatto parzialmente impeditivo della pretesa altrui (così Cass. n. 36690 del 2021) e dunque di questione che, riguardando l’estensione soggettiva e oggettiva della normativa recata dal titolo esecutivo, va proposta prima che quest’ultimo divenga irretrattabile, ossia entro i termini previsti per l’opposizione di merito; che non giova in contrario obiettare che, non essendo in contestazione l’ammontare del credito erariale bensì il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata ultra vires, residuerebbe comunque la possibilità di proporre l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., essendosi chiarito che quest’ultima è esperibile solo per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica della cartella, non anche per far valere vizi di merito riguardanti il credito fatto valere mediante iscrizione a ruolo, che sono invece da proporsi entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo (cfr. da ult.

Cass. n. 8198 del 2023); che, a riprova dell’esattezza della superiore conclusione, basterà ricordare che, statuendo in tema di opponibilità al creditore del beneficio dell’accettazione con inventario, questa Corte ha chiarito che la limitazione della responsabilità dell’erede peri debiti del de cuius entro il valore dei beni a lui pervenuti va eccepita nel giudizio di cognizione promosso dal creditore del defunto che faccia valere per intero la sua pretesa, in modo da contenere quantitativamente l’estensione e gli effetti dell’invocata pronuncia giudiziale, con la conseguenza che, ove non sia stata proposta la relativa eccezione nel processo di cognizione, la qualità di erede con beneficio d’inventario non è deducibile per la prima volta in sede esecutiva (così, tra le più recenti, Cass. nn. 9158 del 2013, 20531 del 2020 e 23393 del 2022); che, pertanto, affatto erroneamente, nel caso di specie, i giudici territoriali hanno ritenuto di poter esaminare l’eccezione concernente la limitazione della responsabilità dell’odierna controricorrente, essendo questione che poteva esser fatta valere solo qualora il presente giudizio fosse stato instaurato entro il termine di quaranta giorni di cui all’art. 24, d.lgs. n. 46/1999; che la fondatezza del primo motivo del ricorso incidentale, determinando l’inammissibilità dell’opposizione proposta dall’odierna controricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio, comporta logicamente l’assorbimento tanto del secondo motivo del ricorso incidentale quanto dei due motivi del ricorso principale; che, nondimeno, reputa il Collegio di dover esaminare, ex art.363 c.p.c., anche la questione oggetto del secondo motivo del ricorso incidentale e del primo motivo del ricorso principale; che, al riguardo, i giudici territoriali, nel dichiarare irrilevante la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 173, comma 13, d.P.R. n. 917/1986, e 15, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, paventata dall’odierna controricorrente, hanno ritenuto che i premi e i contributi previdenziali, pur costituendo prestazioni patrimoniali imposte ex lege, non sarebbero assimilabili alle obbligazioni tributarie, ricadendo piuttosto nel novero delle c.d. obbligazioni civili;che si tratta, a parere del Collegio, di affermazione non conforme a diritto; che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che l’obbligazione contributiva previdenziale partecipa della natura delle obbligazioni di natura pubblicistica, equiparabili a quelle tributarie a causa della loro origine legale e della destinazione del loro gettito ad enti pubblici e a fine all’espletamento di funzioni sociali (così Cass.

S.U. n. 10232 del 2003); che, sotto altro ma concorrente profilo, si è precisato che i contributi non costituiscono parte del salario, ma un vero e proprio tributo finalizzato ad assicurare i mezzi economici necessari per provvedere ai benefici assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori, la cui commisurazione all’ammontare della retribuzione, stante l’autonomia fra rapporto di lavoro e rapporto contributivo, deve essere considerata un mero criterio di calcolo per la sua quantificazione (così già Cass. pen. n. 11962 del 1999, richiamata in termini da Cass. pen. n. 20845 del 2011: v., adesivamente, Cass. n. 2130 del 2018); che, a riprova dell’omogeneità sussistente tra obbligazioni tributarie e obbligazioni previdenziali, l’art. 1, d.lgs. n. 462/1997 (emanato in attuazione della delega di cui all’art. 3, comma 134, lett. b), l. n. 662/1996, al fine di attuare l’unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso), ha disposto che “per la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che [...] devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi”, così demandando all’Agenzia delle Entrate un’attività di controllo sui dati denunciati dai contribuenti che può mettere capo anche alla richiesta di pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi, con effetti interruttivi della prescrizione anche nei confronti degli enti previdenziali (cfr.

Cass. n. 17769 del 2015 e succ. conf.); che, per contro, la disciplina dell’inadempimento delle obbligazioni aventi ad oggetto contributi e premi si differenzia radicalmente da quella dell’inadempimento delle obbligazioni civili, prevedendo speciali sanzioni (cfr. art. 116, l. n. 388/2000, e succ. mod. e integraz.) anche di carattere penale (cfr. art. 37, l. n. 689/1981) a carico del debitore che sia rimasto inadempiente; che analoga divaricazione è dato rilevare in tema di prescrizione, essendosi recentemente ribadito che, in materia previdenziale, a differenza che in materia civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché, una volta spirato il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva del credito e non già semplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio (cfr.

Cass.n. 6154 del 2024, sulla scorta di Cass. S.U. n. 23397 del 2016); che già alla stregua delle anzidette considerazioni emerge con chiarezza l’impossibilità di assimilare alle obbligazioni civili le obbligazioni aventi ad oggetto premi e contributi previdenziali e assistenziali, come invece ritenuto dai giudici territoriali, e per contro la loro assimilabilità a quelle tributarie; che, proprio per ciò, deve ritenersi ad esse applicabile la speciale disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 173, comma 13, d.P.R. n. 917/1986, e 15, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, secondo cui – in deroga alla previsione dell’art. 2506-quater, comma 3°, c.c. – le società partecipanti alla scissione rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni tributarie già gravanti sulla società scissa e relative a periodi di imposta antecedenti alla scissione; che a tale applicazione non è d’ostacolo la natura derogatoria della disciplina dianzi cit., essendo stato chiarito che anche le norme eccezionali sono suscettibili di interpretazione estensiva, trattandosi di operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale e di identificare l’effettivo valore semantico della disposizione tenendo conto dell’intenzione del legislatore (cfr. in tal senso Cass.

S.U. n. 11930 del 2010); che, avendo la Corte costituzionale dichiarato non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 173, comma 13, d.P.R. n. 917/1986, e 15, comma 2, d.lgs. n. 472/1997 (cfr. Corte cost. n. 90 del 2018), nessun dubbio, ad avviso del Collegio, può sussistere in relazione alla sua applicazione alle obbligazioni aventi ad oggetto premi e contributi, sussistendo anche per queste ultime la medesima connotazione di specialità che giustifica, sul piano costituzionale del rispetto del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, che in caso di scissione societaria vi sia, quanto al regime della solidarietà per i debiti sociali, una disciplina differenziata più favorevole per gli enti previdenziali; che, conclusivamente, va enunciato ex art. 363 c.p.c. il seguente principio di diritto:

“in considerazione dell’assimilazione delle obbligazioni per premi e contributi previdenziali alle obbligazioni tributarie, la speciale disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 173, comma 13, d.P.R. n. 917/1986, e 15, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, secondo cui –in deroga alla previsione dell’art. 2506-quater, comma 3°, c.c. – le società partecipanti alla scissione rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni tributarie già gravanti sulla società scissa e relative a periodi di imposta antecedenti alla scissione, si applica anche ai crediti per contributi e premi dovuti agli enti previdenziali”; che, cassata la sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, la causa, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va decisa nel merito, con la declaratoria d’inammissibilità dell’opposizione proposta da FIEM Elettromeccanica s.r.l.; che la natura e complessità delle questioni trattate suggerisce la compensazione delle spese dell’intero processo;

P. Q. M. La Corte acco