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Ordinanza — n. 17159/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows invalidity benefit claim despite irregular transmission if substantive intent is clear.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17159/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation partially allowed the appellant's request to transform a civil invalidity allowance into a pension, overturning the lower court's dismissal. The lower court had rejected the claim because the administrative request was sent via email (PEC) rather than the specific telematic channel mandated by INPS regulations. The Court ruled that mere irregularity in transmission does not render a judicial claim inadmissible if the request actually reached the institution and clearly expressed the intended legal purpose. Consequently, the appeal was upheld regarding the admissibility of the claim, while the case was remanded for a new examination of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 20 comma 3 del d.l. n. 78/2009; The mere irregularity in the transmission of an administrative request for civil invalidity benefits does not determine the inadmissibility of the subsequent judicial claim when the request reaches the institution and proves suitable to achieve the intended legal purpose.

Parole chiave

Generato dall'IA
invalidity benefit transformation administrative request transmission inadmissibility threshold substantive intent requirement INPS telematic channel judicial claim admissibility remand for new trial

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 20 comma 3 del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78 convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102
Art. 375 secondo comma c.p.c.
Art. 380 bis 1 primo comma c.p.c.
Art. 380 bis 1 secondo comma c.p.c.
Art. 52 comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

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Testo completo

!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 17295/2018Numero sezionale 1248/2024Numero di raccolta generale 17159/2024‘AULA B Data pubblicazione 21/06/2024LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE QUARTA CIVILEComposta dagli Ill mi * Magistrati* ssa * * – Presidente –R G N 17295/2018* * * – Consigliere – * * – Consigliere – Rep* * * – Consigliere – C C 14/03/2024* * * – Consigliere Rel –* rmazionedell assegnod inva lidità ingiupriesndsiizoinoen deiha pronunciato la seguente vecchiaiaORDINANZAsul ricorso 17295 2018 proposto da* * rappresentato e difeso in forza di procura conferita incalce al ricorso dagli avvocati * * * e con domicilio eletto in ROMA VIA * * 6presso lo studio dell avvocato * *– ricorrente –controISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS inpersona del legale rappresentante pro tempore rappresentato edifeso in forza di procura conferita in calce al controricorso dagliavvocati * * * MASSA * * * * con domicilio eletto inROMA VIA * * 29 presso l Avvocatura centraledell Istituto– controricorrente –* disposto d ufficio Numero registro generale 17295/2018Numero sezionale 1248/2024Numero di raccolta generale 17159/2024Data pubblicazione 21/06/2024per la cassazione della sentenza n 3135 del 2017 della CORTED APPELLO DI LECCE depositata il 18 dicembre 2017 R G N1221/2017Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14marzo 2024 dal Consigliere * *1 – Il signor * * impugna per cassazione con tre motivi lasentenza n 3135 del 2017 pronunciata dalla Corte d appello di Leccee depositata il 18 dicembre 2017 che ha confermato la pronuncia delTribunale della medesima sede e ha dichiarato l inammissibilità delladomanda di trasformazione dell assegno d invalidità in pensione divecchiaiaA fondamento della decisione la Corte territoriale ha rilevato chela domanda è stata inoltrata via PEC e non mediante il canaletelematico prescritto dall INPS nell attuazione della specifica disciplinadettata dall art 20 comma 3 del decreto legge 1° luglio 2009 n 78convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009 n 1022 – L INPS resiste con controricorso3 – Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio in applicazionedegli artt 375 secondo comma e 380 bis 1 primo comma cod procciv4 – Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte5 – All esito della camera di consiglio il Collegio si è riservato ildeposito dell ordinanza nei successivi sessanta giorni art 380 bis 1secondo comma cod proc civRAGIONI DELLA DECISIONE1 – L art 20 comma 3 del d l n 78 del 2009 inserito in unadisposizione rubricata «Contrasto alle frodi in materia di invaliditàcivile» stabilisce che a decorrere dal primo gennaio 2010 «ledomande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civilececità civile sordità civile handicap e disabilità complete della 2* disposto d ufficio Numero registro generale 17295/2018Numero sezionale 1248/2024Numero di raccolta generale 17159/2024Data pubblicazione 21/06/2024certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti»siano «presentate all INPS secondo modalità stabilite dall entemedesimo» primo periodo ente deputato quindi a trasmetterle «intempo reale e in via telematica … alle * * *L art 38 comma 5 primo periodo del decreto legge 31 maggio2010 n 78 convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010n 122 accorda tra l altro agli enti previdenziali assistenziali eassicurativi la facoltà di «definire termini e modalità per l utilizzoesclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronicacertificata anche a mezzo di intermediari abilitati per la presentazioneda parte degli interessati di denunce istanze atti e garanziefideiussorie per l esecuzione di versamenti fiscali contributiviprevidenziali assistenziali e assicurativi nonché per la richiesta diNel caso di specie non è controverso che l odierno ricorrente abbiatrasmesso via PEC l istanza di trasformazione dell assegno d invaliditàin pensione di vecchiaia e che non abbia ottemperato alle prescrizioniimpartite dall INPS con la * * del 24 giugno2011 n 77 al fine d imporre la trasmissione per i canali telematici«via * tramite impiego del * il * center integrato e gliintermediari dell Istituto attraverso i servizi telematici da questi offerti» pagina 2 della sentenza d appelloLa Corte territoriale soggiunge che di tali prescrizioni l interessatoera ben consapevole in quanto tre anni prima si era avvalso dei canalitelematici per inoltrare la domanda di pensione di vecchiaia a carico diuno Stato estero* tali premesse la Corte d appello di Lecce ha considerato«irricevibili» le istanze pervenute per altra via e ne ha affermato«l inesistenza giuridica» pagina 3 della pronuncia impugnata con laconseguente inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio percarenza della previa domanda amministrativa 3* disposto d ufficio Numero registro generale 17295/2018Numero sezionale 1248/2024Numero di raccolta generale 17159/2024Data pubblicazione 21/06/20242 – Contro la sentenza d appello il signor * ricorre percassazione in base a tre motivi2 1 – Con il primo mezzo art 360 primo comma n 3 cod procciv il ricorrente censura la violazione dell art 1 della legge 12 giugno1984 n 222 e dell art 443 cod proc civ e lamenta che i giudicid appello abbiano reputato necessaria la domanda amministrativaanche per la trasformazione dell assegno d invalidità in pensione divecchiaia senza considerare che tale trasformazione avviene ope legise si configura come automatica2 2 – Con la seconda critica art 360 primo comma n 3 codproc civ il ricorrente si duole della violazione e della falsaapplicazione dell art 38 comma 5 del d l n 78 del 2010* errato la Corte di merito nel ritenere inammissibile eimprocedibile il ricorso introduttivo L Istituto sarebbe abilitato adefinire «termini e modalità per l utilizzo esclusivo dei propri servizitelematici e non termini e modalità esclusivi per l invio delle istanze» pagina 6 del ricorso per cassazionePertanto l inammissibilità delle domande «presentate con diversemodalità» contrasterebbe con il «tenore letterale» della previsione dilegge e con la ratio che la ispira pagina 7 del ricorso2 3 – Con la terza censura art 360 primo comma n 3 codproc civ recante il numero 4 nell esposizione del ricorso pagina 8il ricorrente si duole infine della violazione dell art 156 cod proc cive assume che erroneamente la Corte di merito abbia ravvisato la nullitàdi un atto che pure avrebbe conseguito integralmente il proprio scopo3 – Il primo motivo dev essere disatteso3 1 – * Corte ha affermato che la trasformazione previstadall art 1 della legge n 222 del 1984 postula un apposita istanzaanche ai fini della decorrenza della pensione di vecchiaia che sirivendica Cass sez lav 12 maggio 2019 n 12163 e 23 febbraio2015 n 3539 4* disposto d ufficio Numero registro generale 17295/2018Numero sezionale 1248/2024Numero di raccolta generale 17159/2024Data pubblicazione 21/06/2024Come ha rilevato l Istituto nel controricorso pagina 4 l interosistema previdenziale e assistenziale si fonda sulla «necessità di unaistanza amministrativa per ogni prestazione che si intendaconseguire» istanza che nel caso di specie attesta anche l effettivointeresse a beneficiare della trasformazione in quanto apportatrice diun concreto vantaggio3 2 – Il ricorso non prospetta ragioni plausibili per discostarsi datali principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte erichiamati anche dalla parte controricorrente4 – * invece è il secondo motivo4 1 – * interpretazione dell art 20 comma 3 del d l n 78 del2009 questa Corte ha chiarito che «l Inps non può introdurre nuovecause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato inesattoincompleto rispetto della modulistica all uopo predisposta dall enteprevidenziale» e ha escluso che «il certificato medico “negativo” – consegno di spunta sull inesistenza delle condizioni per il dirittoall indennità di accompagnamento – rilasciato su modulo predispostodall INPS possa condizionare la stessa domanda amministrativa erenderla equiparabile alla mancata presentazione della stessa conconseguente improponibilità della domanda giudiziaria per difetto delpresupposto processuale costituito dall atto d impulso delprocedimento amministrativo diretto all accertamento delle condizionisanitarie per il sorgere del beneficio richiesto» fra le molte Cass sezVI L 27 maggio 2020 n 9979 in linea con le affermazioni di Casssez lav 27 maggio 2019 n 14412 nello stesso senso Cass sezlav 14 ottobre 2019 n 25804 e 4 ottobre 2019 n 24896 e Casssez VI L 25 giugno 2020 n 12549 7 gennaio 2020 n 74 e 22 luglio2019 n 197244 2 – Tali principi enunciati con riferimento al contenutodell istanza amministrativa orientano anche nella soluzione del caso dispecie che investe sotto il connesso profilo della trasmissione 5* disposto d ufficio Numero registro generale 17295/2018Numero sezionale 1248/2024Numero di raccolta generale 17159/2024Data pubblicazione 21/06/2024dell istanza l interpretazione della medesima disciplina del 2009successivamente integrata e arricchitaSi deve ribadire che la «preventiva presentazione della domandaamministrativa costituisce un presupposto dell azione giudiziaria nellecontroversie previdenziali ed ha lo scopo di consentire una definizioneprima di adire il giudice in mancanza di questa l azione giudiziaria èimproponibile senza che in contrario possano trarsi argomenti nédall art 8 legge n 533/1973 che si limita a negare rilevanza ai vizialle preclusioni ed alle decadenze verificatisi nel corso del procedimentoamministrativo né dall art 443 cod proc civ che prevede la meraimprocedibilità della domanda giudiziale soltanto per il caso delmancato esaurimento del procedimento amministrativo che sia statoperò iniziato Il beneficio assistenziale viene attribuito a decorrere dalprimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata ladomanda amministrativa L istanza medesima vale al pari degli altripresupposti richiesti dalla legge a costituire il diritto alla prestazione» sentenza n 14412 del 2019 cit punto 5 delle Ragioni delladecisione4 3 – La Costituzione demanda in via esclusiva al legislatore ilcompito di regolare il giusto processo art 111 primo comma CostIn tale contesto la legge può introdurre eventuali condizioni diproponibilità della domanda giudiziale nel rispetto dei principi dettatidalla Carta fondamentaleNel sistema delineato dall art 443 cod proc civ e dalla legge 11agosto 1973 n 533 la domanda giudiziale è improponibile allorchédifetti in radice la previa presentazione dell istanza amministrativaAlla mancata presentazione di un istanza che consentad identificare in modo univoco la prestazione richiesta non si puòequiparare con automatismo indefettibile la mera irregolarità nellatrasmissione dell istanza che comunque pervenga nella sfera diconoscenza dell Istituto 6* disposto d ufficio Numero registro generale 17295/2018Numero sezionale 1248/2024Numero di raccolta generale 17159/2024Data pubblicazione 21/06/2024* diversa interpretazione che assimilasse indistintamente ai finidella proponibilità della domanda giudiziale l omessa presentazionedell istanza e la trasmissione secondo modalità difformi rispetto alledisposizioni impartite dall Istituto omologherebbe fattispecie primafacie eterogenee e si risolverebbe nell indebita estensione dell àmbitoapplicativo delle condizioni di proponibilità sancite dalla leggeTali condizioni non solo devono essere interpretate in sensotassativo in quanto interferiscono con il diritto di azione presidiatodall art 24 Cost ma devono essere anche intese in modo conforme eproporzionato alla ratio che le ispira il legislatore si ripromette difavorire una previa interlocuzione in sede amministrativa su unapretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti primadell approdo contenzioso4 4 – * dunque nel segno la censura nell evidenziare che lalegge non sancisce ex professo l improponibilità in ogni ipotesid irregolarità nella trasmissione dell istanza e a tal fine non consideratamquam non esset un istanza sol perché trasmessa in modoirregolare* conseguentemente la sentenza d appello nel predicare intermini indiscriminati l inesistenza giuridica dell istanza trasmessa conmodalità difformi da quelle individuate dall Istituto e nel ritenere chequalsiasi discrepanza infici di per sé la proponibilità della successivadomanda giudiziale anche quando l istanza si riveli in concreto idoneaa raggiungere lo scopo prefigurato dalla legge5 – * assorbito l esame del terzo mezzo che verte propriosull idoneità dell istanza a raggiungere lo scopo6 – Il ricorso è accolto per quanto di ragione7 – La sentenza d appello è cassata in relazione alla censuraaccoltaLa causa è rinviata alla Corte d appello di Lecce che in diversacomposizione rinnoverà l esame della fattispecie controversa in 7* disposto d ufficio Numero registro generale 17295/2018Numero sezionale 1248/2024Numero di raccolta generale 17159/2024Data pubblicazione 21/06/2024conformità al seguente principio di diritto «Con riferimento ai beneficiin materia di invalidità civile cecità civile sordità civile handicap edisabilità la mera irregolarità nella trasmissione dell istanzaamministrativa per inosservanza delle modalità che l INPS è abilitatoa stabilire non determina l improponibilità della domanda giudizialequando l istanza pervenga nella sfera di conoscenza dell Istituto e siriveli idonea a raggiungere lo scopo di esternare una pretesachiaramente identificata nei suoi presupposti»8 – Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presentegiudizio9 – Si deve disporre infine in caso di riproduzione in qualsiasiforma della presente ordinanza l omissione delle generalità e degli altridati identificativi del ricorrente ai sensi dell art 52 comma 2 deldecreto legislativo 30 giugno 2003 n 196 a tutela dei diritti dellaparte che ha instaurato una controversia concernente latrasformazione dell assegno d invalidità in pensione di vecchiaia edestinata a coinvolgere pertanto dati inerenti alla saluteCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 17295/2018Numero sezionale 1248/2024Numero di raccolta generale 17159/2024‘AULA B Data pubblicazione 21/06/2024LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE QUARTA CIVILEComposta dagli Ill mi * Magistrati* ssa * * – Presidente –R G N 17295/2018* * * – Consigliere – * * – Consigliere – Rep* * * – Consigliere – C C 14/03/2024* * * – Consigliere Rel –* rmazionedell assegnod inva lidità ingiupriesndsiizoinoen deiha pronunciato la seguente vecchiaiaORDINANZAsul ricorso 17295 2018 proposto da* * rappresentato e difeso in forza di procura conferita incalce al ricorso dagli avvocati * * * e con domicilio eletto in ROMA VIA * * 6presso lo studio dell avvocato * *– ricorrente –controISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS inpersona del legale rappresentante pro tempore rappresentato edifeso in forza di procura conferita in calce al controricorso dagliavvocati * * * MASSA * * * * con domicilio eletto inROMA VIA * * 29 presso l Avvocatura centraledell Istituto– controricorrente –* disposto d ufficio Numero registro generale 17295/2018Numero sezionale 1248/2024Numero di raccolta generale 17159/2024Data pubblicazione 21/06/2024per la cassazione della sentenza n 3135 del 2017 della CORTED APPELLO DI LECCE depositata il 18 dicembre 2017 R G N1221/2017Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14marzo 2024 dal Consigliere * *1 – Il signor * * impugna per cassazione con tre motivi lasentenza n 3135 del 2017 pronunciata dalla Corte d appello di Leccee depositata il 18 dicembre 2017 che ha confermato la pronuncia delTribunale della medesima sede e ha dichiarato l inammissibilità delladomanda di trasformazione dell assegno d invalidità in pensione divecchiaiaA fondamento della decisione la Corte territoriale ha rilevato chela domanda è stata inoltrata via PEC e non mediante il canaletelematico prescritto dall INPS nell attuazione della specifica disciplinadettata dall art 20 comma 3 del decreto legge 1° luglio 2009 n 78convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009 n 1022 – L INPS resiste con controricorso3 – Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio in applicazionedegli artt 375 secondo comma e 380 bis 1 primo comma cod procciv4 – Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte5 – All esito della camera di consiglio il Collegio si è riservato ildeposito dell ordinanza nei successivi sessanta giorni art 380 bis 1secondo comma cod proc civRAGIONI DELLA DECISIONE1 – L art 20 comma 3 del d l n 78 del 2009 inserito in unadisposizione rubricata «Contrasto alle frodi in materia di invaliditàcivile» stabilisce che a decorrere dal primo gennaio 2010 «ledomande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civilececità civile sordità civile handicap e disabilità complete della 2* disposto d ufficio Numero registro generale 17295/2018Numero sezionale 1248/2024Numero di raccolta generale 17159/2024Data pubblicazione 21/06/2024certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti»siano «presentate all INPS secondo modalità stabilite dall entemedesimo» primo periodo ente deputato quindi a trasmetterle «intempo reale e in via telematica … alle * * *L art 38 comma 5 primo periodo del decreto legge 31 maggio2010 n 78 convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010n 122 accorda tra l altro agli enti previdenziali assistenziali eassicurativi la facoltà di «definire termini e modalità per l utilizzoesclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronicacertificata anche a mezzo di intermediari abilitati per la presentazioneda parte degli interessati di denunce istanze atti e garanziefideiussorie per l esecuzione di versamenti fiscali contributiviprevidenziali assistenziali e assicurativi nonché per la richiesta diNel caso di specie non è controverso che l odierno ricorrente abbiatrasmesso via PEC l istanza di trasformazione dell assegno d invaliditàin pensione di vecchiaia e che non abbia ottemperato alle prescrizioniimpartite dall INPS con la * * del 24 giugno2011 n 77 al fine d imporre la trasmissione per i canali telematici«via * tramite impiego del * il * center integrato e gliintermediari dell Istituto attraverso i servizi telematici da questi offerti» pagina 2 della sentenza d appelloLa Corte territoriale soggiunge che di tali prescrizioni l interessatoera ben consapevole in quanto tre anni prima si era avvalso dei canalitelematici per inoltrare la domanda di pensione di vecchiaia a carico diuno Stato estero* tali premesse la Corte d appello di Lecce ha considerato«irricevibili» le istanze pervenute per altra via e ne ha affermato«l inesistenza giuridica» pagina 3 della pronuncia impugnata con laconseguente inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio percarenza della previa domanda amministrativa 3* disposto d ufficio Numero registro generale 17295/2018Numero sezionale 1248/2024Numero di raccolta generale 17159/2024Data pubblicazione 21/06/20242 – Contro la sentenza d appello il signor * ricorre percassazione in base a tre motivi2 1 – Con il primo mezzo art 360 primo comma n 3 cod procciv il ricorrente censura la violazione dell art 1 della legge 12 giugno1984 n 222 e dell art 443 cod proc civ e lamenta che i giudicid appello abbiano reputato necessaria la domanda amministrativaanche per la trasformazione dell assegno d invalidità in pensione divecchiaia senza considerare che tale trasformazione avviene ope legise si configura come automatica2 2 – Con la seconda critica art 360 primo comma n 3 codproc civ il ricorrente si duole della violazione e della falsaapplicazione dell art 38 comma 5 del d l n 78 del 2010* errato la Corte di merito nel ritenere inammissibile eimprocedibile il ricorso introduttivo L Istituto sarebbe abilitato adefinire «termini e modalità per l utilizzo esclusivo dei propri servizitelematici e non termini e modalità esclusivi per l invio delle istanze» pagina 6 del ricorso per cassazionePertanto l inammissibilità delle domande «presentate con diversemodalità» contrasterebbe con il «tenore letterale» della previsione dilegge e con la ratio che la ispira pagina 7 del ricorso2 3 – Con la terza censura art 360 primo comma n 3 codproc civ recante il numero 4 nell esposizione del ricorso pagina 8il ricorrente si duole infine della violazione dell art 156 cod proc cive assume che erroneamente la Corte di merito abbia ravvisato la nullitàdi un atto che pure avrebbe conseguito integralmente il proprio scopo3 – Il primo motivo dev essere disatteso3 1 – * Corte ha affermato che la trasformazione previstadall art 1 della legge n 222 del 1984 postula un apposita istanzaanche ai fini della decorrenza della pensione di vecchiaia che sirivendica Cass sez lav 12 maggio 2019 n 12163 e 23 febbraio2015 n 3539 4* disposto d ufficio Numero registro generale 17295/2018Numero sezionale 1248/2024Numero di raccolta generale 17159/2024Data pubblicazione 21/06/2024Come ha rilevato l Istituto nel controricorso pagina 4 l interosistema previdenziale e assistenziale si fonda sulla «necessità di unaistanza amministrativa per ogni prestazione che si intendaconseguire» istanza che nel caso di specie attesta anche l effettivointeresse a beneficiare della trasformazione in quanto apportatrice diun concreto vantaggio3 2 – Il ricorso non prospetta ragioni plausibili per discostarsi datali principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte erichiamati anche dalla parte controricorrente4 – * invece è il secondo motivo4 1 – * interpretazione dell art 20 comma 3 del d l n 78 del2009 questa Corte ha chiarito che «l Inps non può introdurre nuovecause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato inesattoincompleto rispetto della modulistica all uopo predisposta dall enteprevidenziale» e ha escluso che «il certificato medico “negativo” – consegno di spunta sull inesistenza delle condizioni per il dirittoall indennità di accompagnamento – rilasciato su modulo predispostodall INPS possa condizionare la stessa domanda amministrativa erenderla equiparabile alla mancata presentazione della stessa conconseguente improponibilità della domanda giudiziaria per difetto delpresupposto processuale costituito dall atto d impulso delprocedimento amministrativo diretto all accertamento delle condizionisanitarie per il sorgere del beneficio richiesto» fra le molte Cass sezVI L 27 maggio 2020 n 9979 in linea con le affermazioni di Casssez lav 27 maggio 2019 n 14412 nello stesso senso Cass sezlav 14 ottobre 2019 n 25804 e 4 ottobre 2019 n 24896 e Casssez VI L 25 giugno 2020 n 12549 7 gennaio 2020 n 74 e 22 luglio2019 n 197244 2 – Tali principi enunciati con riferimento al contenutodell istanza amministrativa orientano anche nella soluzione del caso dispecie che investe sotto il connesso profilo della trasmissione 5* disposto d ufficio Numero registro generale 17295/2018Numero sezionale 1248/2024Numero di raccolta generale 17159/2024Data pubblicazione 21/06/2024dell istanza l interpretazione della medesima disciplina del 2009successivamente integrata e arricchitaSi deve ribadire che la «preventiva presentazione della domandaamministrativa costituisce un presupposto dell azione giudiziaria nellecontroversie previdenziali ed ha lo scopo di consentire una definizioneprima di adire il giudice in mancanza di questa l azione giudiziaria èimproponibile senza che in contrario possano trarsi argomenti nédall art 8 legge n 533/1973 che si limita a negare rilevanza ai vizialle preclusioni ed alle decadenze verificatisi nel corso del procedimentoamministrativo né dall art 443 cod proc civ che prevede la meraimprocedibilità della domanda giudiziale soltanto per il caso delmancato esaurimento del procedimento amministrativo che sia statoperò iniziato Il beneficio assistenziale viene attribuito a decorrere dalprimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata ladomanda amministrativa L istanza medesima vale al pari degli altripresupposti richiesti dalla legge a costituire il diritto alla prestazione» sentenza n 14412 del 2019 cit punto 5 delle Ragioni delladecisione4 3 – La Costituzione demanda in via esclusiva al legislatore ilcompito di regolare il giusto processo art 111 primo comma CostIn tale contesto la legge può introdurre eventuali condizioni diproponibilità della domanda giudiziale nel rispetto dei principi dettatidalla Carta fondamentaleNel sistema delineato dall art 443 cod proc civ e dalla legge 11agosto 1973 n 533 la domanda giudiziale è improponibile allorchédifetti in radice la previa presentazione dell istanza amministrativaAlla mancata presentazione di un istanza che consentad identificare in modo univoco la prestazione richiesta non si puòequiparare con automatismo indefettibile la mera irregolarità nellatrasmissione dell istanza che comunque pervenga nella sfera diconoscenza dell Istituto 6* disposto d ufficio Numero registro generale 17295/2018Numero sezionale 1248/2024Numero di raccolta generale 17159/2024Data pubblicazione 21/06/2024* diversa interpretazione che assimilasse indistintamente ai finidella proponibilità della domanda giudiziale l omessa presentazionedell istanza e la trasmissione secondo modalità difformi rispetto alledisposizioni impartite dall Istituto omologherebbe fattispecie primafacie eterogenee e si risolverebbe nell indebita estensione dell àmbitoapplicativo delle condizioni di proponibilità sancite dalla leggeTali condizioni non solo devono essere interpretate in sensotassativo in quanto interferiscono con il diritto di azione presidiatodall art 24 Cost ma devono essere anche intese in modo conforme eproporzionato alla ratio che le ispira il legislatore si ripromette difavorire una previa interlocuzione in sede amministrativa su unapretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti primadell approdo contenzioso4 4 – * dunque nel segno la censura nell evidenziare che lalegge non sancisce ex professo l improponibilità in ogni ipotesid irregolarità nella trasmissione dell istanza e a tal fine non consideratamquam non esset un istanza sol perché trasmessa in modoirregolare* conseguentemente la sentenza d appello nel predicare intermini indiscriminati l inesistenza giuridica dell istanza trasmessa conmodalità difformi da quelle individuate dall Istituto e nel ritenere chequalsiasi discrepanza infici di per sé la proponibilità della successivadomanda giudiziale anche quando l istanza si riveli in concreto idoneaa raggiungere lo scopo prefigurato dalla legge5 – * assorbito l esame del terzo mezzo che verte propriosull idoneità dell istanza a raggiungere lo scopo6 – Il ricorso è accolto per quanto di ragione7 – La sentenza d appello è cassata in relazione alla censuraaccoltaLa causa è rinviata alla Corte d appello di Lecce che in diversacomposizione rinnoverà l esame della fattispecie controversa in 7* disposto d ufficio Numero registro generale 17295/2018Numero sezionale 1248/2024Numero di raccolta generale 17159/2024Data pubblicazione 21/06/2024conformità al seguente principio di diritto «Con riferimento ai beneficiin materia di invalidità civile cecità civile sordità civile handicap edisabilità la mera irregolarità nella trasmissione dell istanzaamministrativa per inosservanza delle modalità che l INPS è abilitatoa stabilire non determina l improponibilità della domanda giudizialequando l istanza pervenga nella sfera di conoscenza dell Istituto e siriveli idonea a raggiungere lo scopo di esternare una pretesachiaramente identificata nei suoi presupposti»8 – Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presentegiudizio9 – Si deve disporre infine in caso di riproduzione in qualsiasiforma della presente ordinanza l omissione delle generalità e degli altridati identificativi del ricorrente ai sensi dell art 52 comma 2 deldecreto legislativo 30 giugno 2003 n 196 a tutela dei diritti dellaparte che ha instaurato una controversia concernente latrasformazione dell assegno d invalidità in pensione di vecchiaia edestinata a coinvolgere pertanto dati inerenti alla salute P Q MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso respinge il primo mezzodichiara assorbita la terza critica cassa la sentenza impugnata inrelazione alla censura accolta e rinvia la causa anche per la pronunciasulle spese del presente giudizio alla Corte d appello di Lecce indiversa composizioneDispone in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presenteordinanza l omissione delle generalità e degli altri dati identificatividella parte ricorrente ai sensi dell art 52 comma 2 del decretolegislativo 30 giugno 2003 n 196Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 14 marzo 2024La Presidente 8P Q MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso respinge il primo mezzodichiara assorbita la terza critica cassa la sentenza impugnata inrelazione alla censura accolta e rinvia la causa anche per la pronunciasulle spese del presente giudizio alla Corte d appello di Lecce indiversa composizioneDispone in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presenteordinanza l omissione delle generalità e degli altri dati identificatividella parte ricorrente ai sensi dell art 52 comma 2 del decretolegislativo 30 giugno 2003 n 196Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 14 marzo 2024La Presidente 8