Italian Supreme Court dismisses appeal regarding contractor liability for worker reassignment under specific contract terms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected Camassambiente S.p.A.'s appeal against a lower court ruling that ordered the company to pay worker reassignment costs. The appellate court held that the contractor's obligation to assume workers stemmed from a specific tender clause rather than the collective bargaining agreement. The Court of Cassation found the appeal inadmissible because it mixed procedural and substantive errors and failed to address the correct legal basis established by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 CCNL; Art. 29 Capitolato d'appalto: The Court of Cassation holds that when a tender clause explicitly establishes an independent obligation to assume workers, this contractual duty prevails over general collective bargaining agreement provisions, and the interpretation of such specific terms belongs to the court of first instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1425-2022 proposto da: CAMASSAMBIENTE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO SILVIO DODARO, FELICE MANGIERI; -ricorrente - contro PORCINO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 18, presso lo studio dell'avvocato EUGENIA BARONE ADESI, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO MARIO LABATE, SABINA PIZZUTO; -controricorrente - nonchè contro COMUNE DI ROSARNO, in persona dei Commissari Straordinari pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ROSARIO CASELLA, VITTORIO VECCHIO; -controricorrente - Oggetto R.G.N.1425/2022 Cron.
Rep. Ud.09/04/2024 CC avverso la sentenza n. 364/2021 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 01/10/2021 R.G.N. 182/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO. Fatti di causa La Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza in atti, pronunziando sull'appello proposto da Porcino Vincenzo nei confronti della Camassambiente S.p.A. e del Comune di Rosarno, in parziale accoglimento dell'appello, ha riformato parzialmente la sentenza impugnata confermata nel resto (quanto al difetto di legittimatio ad causam del Comune di Rosarno ed al regolamento delle spese rispetto a tale parte) ed ha condannato Camassambiente alla corresponsione in favore di Porcino Vincenzo delle retribuzioni maturate dal 23 giugno 2015 al 31 maggio 2017, da definire in base alle condizioni di orario e qualifiche operanti per i lavoratori presso Piana Ambiente, oltre accessori di legge e spese nei termini regolati dalla sentenza.
In particolare la Corte d'appello di Reggio Calabria ha affermato che la domanda risarcitoria del lavoratore dovesse essere accolta in base all'art. 29 del Capitolato di appalto, a mente del quale non solo l'impresa subentrante si era obbligata ad assumere i lavoratori ex Piana Ambiente, transitati in Locride Ambiente ed inclusi in un apposito elenco, ma anche "secondo le indicazioni di ciascun Comune, dovrà recepire il numero dei lavoratori ex Piana Ambiente già cantierati presso i singoli comuni appaltanti, da inserire nell'organico destinato ai servizi oggetto dell'appalto in seguito al tavolo tecnico istituito presso la prefettura di Reggio Calabria a salvaguardia dei posti di lavoro messi a rischio dalla liquidazione della società Piana Ambiente S.p.A." Secondo la Corte si trattava di un obbligo contrattuale (fra l'altro il contratto di servizio di raccolta sottoscritto da Camassambiente col Comune di Rosarno il 17 dicembre 2013 rimanda espressamente a tale art. 29 che riproduce pedissequamente) distinto ed autonomo rispetto a quello definito dal contratto collettivo (art.6), rispetto al quale estendeva l'ampiezza dell'obbligo di assunzione dell'impresa subentrante ancorandolo ad un'unica condizione: che si trattasse di lavoratori ex Piana Ambiente già (in passato) cantierati in uno dei Comuni ( Rosarno, Cinquefrondi, San Giorgio Morgeto, San Ferdinando) che avevano conferito l'appalto assunto da Camassambiente per il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e/o avvio e recupero dei rifiuti solidi urbani e differenziati.
Si trattava per di più di un obbligo che, come prevede il contratto, era stato definito proprio per lasalvaguardia dei posti di lavoro messi a rischio dalla liquidazione della società Piana Ambiente S.p.A. Pertanto anche la contestazione dell'impresa Camassambiente che il lavoratore di cui oggi si discute non avesse lavorato nel Comune di Rosarno dal momento in cui il servizio era stato affidato a Locride Ambiente (ossia dal maggio 2012) fino al subingresso della Camassambiente, non era rilevante, e difatti ciò non escludeva che questi avesse comunque lavorato fino al maggio 2012 presso uno (o più) dei cantieri dei comuni appaltanti (per poi essere messo in cassa integrazione a zero ore, per come emergeva dagli atti fino al licenziamento), condizione che era di per sè sola sufficiente a ritenere l'obbligo del subentrante.
Avverso la sentenza ha proposto di ricorso per cassazione Camassambiente S.p.A. con due motivi di ricorso ai quali hanno resistito con controricorso Porcino Vincenzo e il Comune di Rosarno. Il ricorrente ha depositato memoria. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione ex articolo 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c. in relazione all’articolo sei CCNL FISE Assoambiente e dall'articolo 29 del Csa. Si deduce con lo stesso motivo un evidente manifesto errore di fatto posto che il signor Porcino non era mai stato dipendente di Locri Ambiente S.p.A. che svolgeva il servizio di igiene urbana prima di Camassambiente e dunque non era dipendente dell'impresa cessante l'appalto, presupposto che ai sensi dell’art. 6 del CCNL Fise Assoambiente determinava il diritto all'assunzione; inoltre di seguito, un conseguente errore di diritto ex art. 360, comma 1 n. 3 dal momento che non essendo Porcino dipendente dell'impresa cessante l'appalto, nei suoi confronti non era applicabile all'articolo 6 del CCNL Fise Assoambiente.
Di seguito, ancora, una ulteriore censura prospettata come evidente e manifesto errore di fatto e di diritto. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché viola il principio di specificità del ricorso per cassazione, promuovendo censure eterogenee, di fatto e di diritto, processuali e sostanziali, promiscuamente accorpate (v. Cass n. 7009/2017). In secondo luogo, il motivo deduce per buona parte censure che attengono agli accertamenti di fatto ed alla valutazione delle prove, come tali non deferibili a questa Corte di legittimità (v.
Cass n. 30577/2019). In ogni caso, il motivo non coglie la ratio decidendi della sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che si fonda non sull’art. 6 del CCNL ma sul più volte menzionato art. 29 del capitolato di appalto. Il motivo va,pertanto, disatteso essendo stato prospettato ai sensi dell'art. 6 del CCNL laddove la Corte d'appello ha affermato che il diritto del lavoratore di essere assunto non si fondava sull'articolo 6 del CCNL bensì sull'art. 29 del Capitolato speciale d'appalto. 2.-Col secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 numero 3 e numero 4 c.p.c., vizio di ultra extrapetizione ex art. 112 c.p.c. ed in via gradata erronea individuazione dell'eventuali responsabilità.
Si sostiene che non fosse stata devoluta alla cognizione della Corte d'appello la questione della applicazione dell'art. 29 del capitolato speciale d'appalto. Il motivo, oltre ad essere inammissibile perché non è autosufficiente, in quanto non riproduce né la sentenza di primo grado né l'atto d'appello, è comunque infondato avendo la Corte d'appello affermato che il signor Alpi avesse richiamato l'applicabilità dell'articolo 29 del capitolato d'appalto, argomento non esaminato dal tribunale, ma esposto dal ricorrente ab origine, riprodotto nelle conclusioni del gravame al fine di ottenere l'affermazione del diritto all'assunzione.
E come noto l'interpretazione della domanda appartiene alla cognizione del giudice di merito e non è censurabile da questa Corte di cassazione. 3.- Inoltre in via gradata, secondo la ricorrente Camassambiente la sentenza andrebbe cassata nella parte in cui non ha considerato responsabile il Comune di Rosarno nell'ipotesi in cui il signor Alpi avesse avuto effettivamente diritto ad essere assunto. La censura è inammissibile perché, come risulta dalla sentenza gravata, la decisione del giudice di primo grado circa l'assenza di legittimatio ad causamdel Comune non era stata impugnata né dal lavoratore appellante, né dalla attuale ricorrente che non risulta abbia proposto appello incidentale sul punto.
Tanto che tale tesi non è stata sottoposta testualmente a riforma in appello. 4.-Tanto premesso, il ricorso va quindi respinto e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore di ciascun controricorrente, in euro 3.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie, oltre accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contri