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Ordinanza — n. 17140/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses INPS appeal, confirming Guarantee Fund liability for TFR due to assignee insolvency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17140/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that ordered the INPS Guarantee Fund to pay Terminal Benefits (TFR) to employees. The INPS argued that workers should have claimed their rights from the original employer, but the court reaffirmed that the Guarantee Fund is liable when the assignee company becomes insolvent. Consequently, the court held that the Fund's obligation is not subsidiary and must cover TFR accrued during the period of employment with the original company.

Regesto Legislator

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Art. 2, co. 1, 2, 4, 5, 7, 8 l. n. 297/82; Artt. 1298, co. 1 e 2112 c.c.: The Guarantee Fund's obligation to pay Terminal Benefits is not subsidiary; it must intervene when the assignee becomes insolvent, covering benefits accrued during employment with the original employer.

Parole chiave

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Guarantee Fund liability Terminal Benefits accrual Corporate assignment insolvency Solidary obligation Subsidiary payment obligation indennità per insolvenza solvibilità finanziaria fondo di garanzia assicurativo

Disposizioni normative citate

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Art. 2, co. 1, 2, 4, 5, 7, 8 l. n. 297/82
c) l’obbligo del Fondo di garanzia non può dirsi sussidiario, cioè condizionato ad un beneficio d’ordine o di preventiva escussione da parte del lavoratore verso eventuali coobbligati in solido con il cessionario, ovvero il cedente (Cass.26021/18, 39698/21, Cass.8510/23).
Artt. 1298, co. 1 e 2112 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass.37789/22
(Cass.37789/22, Cass.4897/21, Cass.19277/18);
Cass.4897/21
(Cass.37789/22, Cass.4897/21, Cass.19277/18);
Cass.19277/18
(Cass.37789/22, Cass.4897/21, Cass.19277/18);
Cass.39698/21
maturata nel corso del rapporto con il cedente; per essa il cessionario è obbligato in solido verso il lavoratore (Cass.39698/21);
Cass.26021/18
c) l’obbligo del Fondo di garanzia non può dirsi sussidiario, cioè condizionato ad un beneficio d’ordine o di preventiva escussione da parte del lavoratore verso eventuali coobbligati in solido con il cessionario, ovvero il cedente (Cass.26021/18, 39698/21, Cass.8510/23).
Cass.8510/23
c) l’obbligo del Fondo di garanzia non può dirsi sussidiario, cioè condizionato ad un beneficio d’ordine o di preventiva escussione da parte del lavoratore verso eventuali coobbligati in solido con il cessionario, ovvero il cedente (Cass.26021/18, 39698/21, Cass.8510/23).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16843-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO; -ricorrente - contro BIOLO RENATO, CARRARO CRISTIANO, CRAINIC DANIEL CLAUDIU, DELLA REGINA ROBERTO, GALENDA RENZO, PRUNARU SORIN, VOLPATO MARCO, tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati GIORGIO GARGIULO, MARCO PAGGI; -controricorrenti - Oggetto Fondo di granzia Inps R.G.N.16843/2019 Cron.

Rep. Ud.28/03/2024 CC avverso la sentenza n. 498/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 28/11/2018 R.G.N. 824/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d’appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado che aveva condannato il Fondo di garanzia costituito presso l’Inps al pagamento in favore di Renato Biolo, Carraro Cristiano, Crainic Daniel Claudiu, Della Regina Roberto, Galenda Renzo, Prunaru Sorin e Volpato Marco, del t.f.r . maturato durante il rapporto di lavoro trascorso alle dipendenze di un’impresa la quale aveva ceduto l’azienda ai sensi dell’art.2112 c.c., compresi i predetti lavoratori, ad una società, dichiarata in seguito fallita.

Riteneva la Corte che l’insolvenza dovesse essere valutata in capo al cessionario dell’azienda alle cui dipendenze erano i dipendenti, né rilevava che si trattasse della quota di t.f.r. maturata durante il periodo lavorativo prestato presso la cedente. Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo, illustrato da memoria. Renato Biolo, Carraro Cristiano, Crainic Daniel Claudiu, Della Regina Roberto, Galenda Renzo, Prunaru Sorin e Volpato Marco resistono con controricorso, illustrato da memoria. All’odierna adunanza, la Corte riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art.2, co.1, 2, 4, 5, 7, 8 l. n.297/82 con riferimento agli artt.1298, co.1 e 2112 c.c., per non avere la Corte escluso l’obbligo del Fondo di garanzia: i lavoratori avrebbero dovuto far valere il proprio diritto nei confronti della cedente dell’azienda.

Il motivo è infondato. Premesso che l’Inps non censura l’affermazione contenuta in sentenza di una cessione d’azienda intervenuta tra le due imprese, questa Corte ha costantemente affermato che:

a) il Fondo di garanzia deve intervenire allorché l’insolvenza riguardi il datore di lavoro cessionario, poiché l’insolvenza ha determinato la cessazione del rapporto di lavoro e quindi l’esigibilità del t.f.r. (Cass.37789/22, Cass.4897/21, Cass.19277/18);

b) l’obbligo di garanzia del Fondo riguarda anche la quota di t.f.r. maturata nel corso del rapporto con il cedente; per essa il cessionario è obbligato in solido verso il lavoratore (Cass.39698/21);

c) l’obbligo del Fondo di garanzia non può dirsi sussidiario, cioè condizionato ad un beneficio d’ordine o di preventiva escussione da parte del lavoratore verso eventuali coobbligati in solido con il cessionario, ovvero il cedente (Cass.26021/18, 39698/21, Cass.8510/23). Tali principi vanno confermati in questa sede, né il novellato testo del comma 7 dell’art.2 l. n.297/82 apporta argomenti di segno contrario laddove prevede che, una volta pagato, il Fondo di garanzia si surroghi anche verso eventuali condebitori solidali, e non verso il solo datore di lavoro.

Tale norma non afferma alcuna sussidiarietà dell’obbligo di garanzia del Fondo, ma va nella direzione, già evidenziata da questa Corte (Cass.8510/23), di agevolare il diritto di surroga dell’Inps a pagamento avvenuto: l’ente si surroga, ai sensi dell’art.1203, n.3 c.c., nello stesso diritto del lavoratore, compreso il diritto di credito che poteva vantare contro il cedente dell’azienda, coobbligato in solido con il cessionario per il pagamento del t.f.r. maturatodurante il periodo lavorativo prestato presso il cedente stesso. Nel caso di specie, essendo intervenuta l’insolvenza della società (cessionaria) alle dipendenze del quale era in corso il rapporto di lavoro con i controricorrenti al tempo in cui divenne esigibile il t.f.r., sussiste l’obbligo del Fondo di garanzia, con conseguente rigetto del ricorso.

Dati i precedenti sopra richiamati, non v’è necessità di fisare pubblica udienza per la discussione d