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Ordinanza — n. 17101/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn; pension fund admitted solidarity contribution illegality per established case law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17101/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinct due to the appellant's withdrawal of the lawsuit. The pension fund had previously argued that the lower courts erred in ruling the solidarity contribution illegal for retired professionals, citing financial balance and intergenerational equity. However, the court noted the fund had already submitted a formal act of renunciation, acknowledging the established jurisprudence that such contributions are unlawful.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The cassation appeal is extinguished when the appellant voluntarily withdraws the suit, even if the underlying legal issue concerns the illegality of a solidarity contribution for pensioners.

Parole chiave

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cassation appeal extinction voluntary withdrawal of suit solidarity contribution illegality pensioner rights protection intergenerational financial balance diritti a pensione incasso dei contributi di mantenimento retroattività della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 3 della Costituzione
Considerato che Con il motivo di ricorso, la Cassa deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art. 3 comma 12 della legge n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 34518-2018 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI n. 44/46, presso lo studio degli avvocati MATTIA PERSIANI, GIOVANNI BERETTA che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro POLI ENRICO; -intimato – avverso la sentenza n. 135/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 21/05/2018 R.G.N. 949/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/04/2024 dal Consigliere Dott.

LU CA SOLAINI . Rilevato che Con sentenza del giorno 21.5.18 n. 135, la Corte d’appello di Bologna respingeva il gravame proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza in favore dei Ragionieri Oggetto Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali Contributi R.G.N.34518/2018 Cron. Rep. Ud.23/04/2024 CC e Periti Commerciali (in proseguio, per brevità Cassa) avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che l’aveva condannata alla restituzione di quanto versato da Enrico Poli a titolo di contributo di solidarietà.

Il tribunale accoglieva il ricorso, ritenendo che una volta che sia maturato il diritto alla pensione di anzianità, l’Ente previdenziale debitore non può con un atto unilaterale regolamentare o negoziale, ridurne l’importo, tantomeno adducendo generiche ragioni finanziarie poiché ciò lederebbe l’affidamento del pensionato -tutelato dal capoverso dell’art. 3 della Costituzione –nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo. La Corte d’appello confermava nella sostanza la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte d’appello, la Cassa ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre Enrico Poli non ha spiegato difese scritte.

Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che Con il motivo di ricorso, la Cassa deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335 del 1995, come novellato dall’art. 1 comma 763 della legge n. 296del 2006, nonché dell’art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994, perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà a carico del professionista già in pensione, invocando la tutela dell’affidamento del professionista a conseguire una pensione proporzionale alla contribuzione versata e il rispetto del principio del pro rata, stabilito in relazione alle anzianità già maturate che concorrono a determinare il predetto trattamento pensionistico, quando invece la Cassa era abilitata a intervenire anche sui trattamenti già in corso, al fine di garantire l’equilibrio finanziario di medio e lungo periodo e il patto intergenerazionale degli iscritti alla Cassa.

In via preliminare e dirimente, la Cassa ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, avendo preso atto dell’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, consolidatosi nelle more del giudizio, che ritiene illegittimo il contributo di solidarietà introdotto dalla CNPR con i propri atti regolamentari. Stante quanto sopra, il processo va, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia, ex artt. 390 e 391 c.p.c. Le spese possono compensarsi, atteso il recente formarsi della giurisprudenza. PQM La Corte dichiara estinto