Italian Supreme Court dismisses labor classification appeal due to mutual withdrawal of both parties' appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the main and incidental appeals extinguished without substantive ruling on the labor classification dispute. Both Agecontrol S.p.A. and Biscotti Maria Teresa had previously argued over seniority levels under the food industry collective agreement, with the lower court favoring the employee. The court ruled that the mutual withdrawal of appeals rendered further judicial intervention unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380bis1 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002: When both parties in a cassation appeal mutually withdraw their claims, the proceedings are extinguished without examination of merits or cost allocation.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23104-2019 proposto da: AGECONTROL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO TOMASSETTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA LUISA MADERA, ANTONIO TALLARIDA; -ricorrente principale - contro BISCOTTI MARIATERESA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIBIA 174, presso lo studio dell'avvocato BISCOTTI, rappresentata e difesa dagli avvocati FERRUCCIO AULETTA, GIANCARLO VIOLANTE RUGGI D'ARAGONA; -controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro AGECONTROL S.P.A.; -ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 451/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA depositata il 22/02/2019 R.G.N. 1839/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal Consigliere Dott.
ROBERTO RIVERSO. Oggetto R.G.N.23104/2019 Cron. Rep. Ud.09/04/2024 CC Fatti di causa La Corte d'appello di Roma, con la sentenza in atti, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, ha dichiarato Biscotti Maria Teresa inquadrata nella qualifica primo livello super non quadri CCNL industrie alimentari, per il periodo 24/1/2005-14/7/2006 ed ha condannato Agecontrol S.p.A. al pagamento delle differenze retributive per il diverso inquadramento in favore di Biscotti Maria Teresa oltre le spese. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Agecontrol s.p.a. con cinque motivi di ricorso ai quali ha resistito Biscotti Maria Teresa con controricorso contenente un ricorso incidentale condizionato ed un ricorso incidentale autonomo con cinquemotivi a cui ha resistito Agecontrol Spa con controricorso a ricorso incidentale.
Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Motivi della decisione. Deve essere pronunciata l’estinzione del ricorso per rinuncia, siccome attestata dall’atto congiunto di rinuncia ai ricorsi principale e incidentale, e di reciproca adesione, depositato l’11.3.2024 con il quale la ricorrente principale Agecontrol Spa e la ricorrente incidentale Biscotti Maria Teresa dichiarano di rinunciare ai rispettivi ricorsi senza altra pronuncia sulle spese. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione dei ricorsi principale e incidentale. Nulla per le spese. Così deciso nella c