Cassation court dismisses workers' appeal regarding debt assignment scope, upholding lower court's factual finding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the workers' appeal inadmissible, rejecting their challenge to the lower court's interpretation of a debt assignment contract. The workers argued the assignment covered only a partial period, while the lower court found the text and acceptance letter indicated a full year's scope. The supreme court ruled that the lower court's factual assessment, supported by extrinsic evidence and consistent with legal interpretation rules, was unassailable in a review of legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater DPR 115/02: The court of appeal's finding on the scope of a debt assignment, based on the contract text and acceptance letter, constitutes an unassailable factual appreciation when properly motivated.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16021-2023 proposto da: CAPORUSSO TERESA, AMENDOLAGINE ANNAMARIA, ARNESE GIUSEPPE ANTONIO, BARBERIO FRANCESCA, BOZZETTI FRANCESCO, BUONAMASSA SALVATORE, CAMPANILE LEONARDO, CASCIONE GIUSEPPE, CHIOCCHIO ALBERTO, CIALDELLA CINZIA SIMONA, CICCOLECCHIA JENNIFER, CIRASOLA MARIA, COLAPIETRO MARIANGELA, COLELLA DINO, DE BENEDICTIS TERESA, DI LERNIA VALERIA, DIPALO PASQUA, FICARELLI LUIGI, FRACCHIOLLA ANTONIO, GAROFALO ROSANNA, LA CAVA MAGDA, LAFORGIA TIZIANA, LAFORTEZZA VALERIA, LAMARGESE VINCENZO GIOVANNI, LEPORE MARCELLO, LOVAGLIO TOMMASO, MANICONE INNOCENZO, MATERA PASQUA, MEMOLI MARIKA, MONGELLI ROSA GRAZIA, NITTI CHIARA, NUZZOLESE ANGELO, PANICO AMBROGIO, PAPPALARDI GIUSEPPE, POSA ROSANNA, RESTA DOMENICO, ROCA TIZIANA, TRAVERSA GIUSEPPE, TROTTA MASSIMILIANO, URBANO ROSA, VERNI GAETANA, VOLPICELLA FONTE MARIA, tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Oggetto Retribuzione rapporto privato R.G.N.16021/2023 Cron.
Rep. Ud.27/03/2024 CC CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE PALUMBO; -ricorrenti - contro ASL BA -AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio PLACIDI, rappresentata e difesa dall'avvocato GAETANO CAPUTO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2319/2022 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 01/02/2023 R.G.N. 932/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere Dott.
GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO CHE 1. Previo ricorso al Tribunale di Bari i lavoratori in epigrafe indicati ne ottenevano il decreto del 15.11.2017 con il quale veniva ingiunto alla ASL BA il pagamento degli importi in esso indicati, ex art. 1676 cc, nella sua qualità di obbligata in solido per la corresponsione delle retribuzioni dovute ai ricorrenti, quali dipendenti della Gestione Management Sanitaria spa (d’ora in poi GMS), per avere lavorato presso il Presidio Sanitario Padre Pio di Capurso nell’esecuzione di attività sanitaria in regime privatistico/convenzionato, in particolare per prestazioni specialistiche di riabilitazione, senza percepire, per il periodo in contestazione (luglio/settembre 2017), la retribuzione comprovata nell’ammontare dei prospetti paga rilasciati dalla società datrice.
2. Proposta opposizione il Tribunale di Bari, con sentenza del 26.4.2021, revocava il decreto ingiuntivo e la Corte di appello di Bari, con la pronuncia impugnata in questa sede, rigettava il gravame presentato dai lavoratori.
3. Per quello che interessa i giudici di seconde cure hanno ritenuto che, dalla lettura dell’atto di cessione dei crediti pro solvendo, stipulato in data 29.12.2016 tra la GMS spa e la Banca Popolare di Bari, la cessione aveva riguardato tutti i crediti relativi alle prestazioni da erogarsi dalla GMS spa alla ASL BA dall’1.1.2017 al 31.12.2017 per cui, in quanto ceduto, era insussistente il debito della ASL BA verso la GSM spa alla data di proposizione della domanda ex art. 1676 cc da parte dei lavoratori.
4. Avverso la sentenza di secondo grado proponevano ricorso per cassazione i lavoratori in epigrafe indicati affidato ad un unico articolato motivo cui resisteva con controricorso la Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari (ASL BARI).
5. I ricorrenti hanno depositato memoria .
6. Il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico articolato motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 cc. Essi sostengono che, dalla lettura dell’atto per Notar Fornaro del 29.12.2016, non potevano dirsi oggetto di cessione da parte di GSM spa i crediti maturati successivamente alla sottoscrizione del contratto per l’anno 2017 e la interpretazione della Corte territoriale non era aderente al disposto dell’art. 1362 cc (senso letterale delle parole), dell’art.1363 cc (valutazione complessiva delle clausole contrattuali) la cui esegesi, invece, a loro conforme, deponeva chiaramente nel senso di intendere che, oggetto di cessione erano stati unicamente i crediti derivanti dalle prestazioni da effettuarsi nell’anno 2017 sino alla sottoscrizione del nuovo contratto, avvenuta il 31.3.2017, e non i crediti successivi quali quelli azionati dai lavoratori per il periodo luglio-settembre 2017.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Deve precisarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione; è stato pure puntualizzato che, ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, mentre la denuncia del vizio di motivazione dev'essere effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza.
In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che è stata privilegiata un'altra (Cass. n. 19044/2010,Cass. n. 15604/2007, in motivazione; Cass.n. 4178/2007) dovendosi escludere che la semplice contrapposizione dell’interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai fini dell'annullamento di quest'ultima (Cass. n.14318/2013, Cass. n. 23635/2010).
4. Le censure in concreto articolate con il motivo in esame non sono coerenti con le richiamate indicazioni del giudice di legittimità in quanto prospettano, secondo una modalità di mera contrapposizione, una diversa e più favorevole interpretazione della clausola dell’atto di cessione del contratto del 29.12.2016, intercorso tra la GMS spa e la Banca Popolare di Bari, senza veicolarla in modo idoneo attraverso la individuazione delle modalità con le quali la Corte di merito si è discostata dalle richiamate regole legali di interpretazione e senza evidenziare specifiche implausibilità o illogicità della motivazione esibita dal giudice di appello nel pervenire al contestato approdo ermeneutico.5.
I giudici di seconde cure, invero, con una motivazione esente dai vizi di cui alla nuova formulazione dell’art. 360 co. 1 n.5 cpc, ratione temporisapplicabile, hanno dato atto della discrasia tra quanto indicato nella premessa dell’atto di cessione e quanto indicato nella parte normativa, ma hanno ritenuto che la volontà delle parti contraenti era quella di cedere tutti i crediti derivanti dalle prestazioni da effettuarsi nell’anno 2017 riscontrando tale esegesi-oltre che con la mancata espressa previsione di un limite di tempo- non solo con l’importo presuntivo dei crediti oggetto della cessione indicati in euro 7.000.000,00 che non poteva essere riferito, chiaramente, al solo spazio temporale di tre mesi (gennaio -marzo 2017), ma anche dal tenore testuale e contenutistico della accettazione della cessione, da parte della ASL BARI del 25.1.2017, ove era stato ribadito che il segmento temporale di riferimento, per i crediti ceduti, era quello dall’1.1.2017 al 31.12.2017 e non quelli del solo periodo 1.1.2017 –31.3.2017 nonché dalla riduzione della quantificazione del credito, operata dalla ceduta ASL BA, in ragione del tetto di spesa sanitaria per l’anno 2017.
6. Si è in presenza, pertanto, di un accertamento che, in quanto fondato su ogni circostanza, anche estrinseca, idonea a chiarire la portata, le ragioni e le finalità perseguite con l’atto di cessione e senza alcuna violazione dei canoni interpretativi previsti dalla legge, involge un apprezzamento di fatto spettante al giudice del merito che, se adeguatamente motivato, come nel caso di specie, è incensurabile in sede di legittimità.
7. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
8. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano come da dispositivo.
9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific