Cassation court dismisses appeal where appellate court partially rejected claims and fully compensated litigation costs between parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by a worker against a Milan appellate court's decision to fully compensate litigation costs. Although the first-instance court rejected all claims regarding employment status and unpaid leave, the appellate court only partially upheld the worker's request by awarding damages for missed holidays while dismissing the claim for subordinate status. The court ruled that because the appellate court rejected some demands, the principle of total victory does not apply, allowing full cost compensation despite the opposing party's absence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91, 92 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: When an appellate court partially rejects a plaintiff's claims, total cost compensation is permissible as the plaintiff is not entirely victorious, preventing reciprocal loss of costs.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14229-2023 proposto da: KOPEC MAGDALENA MONIKA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRA ROMAN TOMAT; -ricorrente - contro QUARTO DANILO titolare della ditta individuale SLY SERVICE SECURITY DI QUARTO DANILO, FRIENDS S.R.L.; -intimati - avverso la sentenza n. 889/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/12/2022 R.G.N. 273/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere Dott.
ROBERTO RIVERSO. Fatti di causa La Corte d'appello di Milano, con la sentenza in atti, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale di Milano ha condannato Sly Service Security di Quarto Danilo ed srl Friends in solido tra loro a pagare a Kopec Magdalena Monika € 3810, oltre accessori ed interessi legali dal dovuto al saldo. Oggetto R.G.N.14229/2023 Cron. Rep. Ud.10/04/2024 CC In particolare, per quanto ancora rileva in questa sede , la Corte d'appello, visto l'esito complessivo del giudizio, in cui la parte appellante solo a seguito di invito espresso della Corte ha rinunciato alla domanda contributiva nei confronti dell'Inps, non evocato in giudizio; e rilevato che era stata accolta soltanto una domanda tra quelle proposte dalla ricorrente, ha interamente compensato tra le parti le spese processuali dei due gradi di giudizio.
Ha ricordato la Corte d’appello che il tribunale di Milano con la sentenza impugnata, rilevata la contumacia delle parti resistenti e previa escussione della prova testimoniale, aveva respinto tutte le domande proposte dalla ricorrente Kopec Magdalena Monika nei confronti di Sly Service Security di Quarto Danilo e di Srl Friends dirette ad ottenere sia il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di cui al contratto del 10 febbraio 2016, unitamente alla condanna al pagamento dei correlati contributi previdenziali e delle differenze retributive quantificate in atti, sia il risarcimento del danno da omesso godimento delle ferie e del riposo settimanale.
In particolare , il tribunale aveva respinto la domanda di riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro non ritenendo assolto l'onere della prova relativo alla sussistenza degli elementi tipici della subordinazione. Il giudice di primo grado aveva respinto anche la domanda risarcitoria per danno da usura psicofisica correlata al mancato godimento delle ferie e del riposo settimanale, all'uopo rilevando la totale assenza di idonee allegazioni sul preteso danno da parte della ricorrente. La sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte d'appello di Milano con la pronuncia in oggetto per quanto riguarda la insussistenza del rapporto di lavoro subordinato, come per la somma pretesa in giudizio a titolo di mancato riposo e mancato godimento delle ferie; su invito della Corte d’appello, inoltre,il ricorrente aveva rinunciato alla domanda per il versamento dei contributi previdenziali all'Inps.
La Corte d'appello ha invece accolto come unica domanda quella del pagamento di € 3810 in base al contratto di lavoro allegato (senza altra specificazione) assumendo che fossero le parti resistenti a dover fornire la prova dell'avvenuto pagamento in difetto della quale ha condannato i due soggetti che sono stati convenuti in giudizio dalla lavoratrice . Contro la sentenza è stato proposto ricorso per cassazione dalla lavoratrice con un unico motivo di ricorso, le controparti intimate non hanno svolto attività difensiva. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Ragione della decisione 1.- Con l'unico motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell'art.360 numero 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. anche in relazione all'articolo 24, comma 1 della Costituzione per avere la Corte d'appello compensato per intero le spese tra le parti, nonostante la mancata costituzione in entrambi i gradi di giudizio delle controparti e la necessità della ricorrente diproporre appello rispetto alla sentenza di primo grado che era stata totalmente negativa laddove l'appello si era risolto invece nel positivo riconoscimento di un diritto della medesima lavoratrice. 2.- Il motivo non è fondato perché la Corte d'appello ha deciso sul capo relativo alla spese in base al principio di soccombenza avendo pronunciato, come risulta dalle premesse in fatto, il rigetto di alcune delle diverse domande proposte dal ricorrente e configurate in più capi: come quella relativa al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e quella relativa all'indennità per mancati riposi; la ratio decidendi relativa alla rinuncia, su invito della Corte, alla domanda di condanna del pagamento dei contributi nei confronti dell'Inps è pure superflua e sovrabbondante ai fini della legittimità della statuizione sulla compensazione delle spese che non può essere comunque censurata in questa sede, essendo noto che il potere discrezionale di compensazione da parte del giudice di merito incontra soltanto il limite della soccombenza della parte interamente vincitrice (Sez. 5 - , Ordinanza n. 10685 del 17/04/2019) ; limite che nel presente caso non è stato superato, per i motivi già detti.
Per quanto riguardo l’articolazione della domanda in più capi, poi,di recente le Sez. Unite di questa Corte, con sentenza n. 32061 del 31/10/2022,hanno statuito che in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
3. Sulla scorta delle premesse, il ricorso va quindi respinto. Nulla per le spese non avendo la controparte svolto attività difensiva. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per