Italian Supreme Court corrects a judgment's header for the wrong lawyer's name and denies costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court granted the INPGI's request to correct a material error in the header of its previous order. The court found that the document incorrectly listed Bruno Del Vecchio instead of the actual representative, Marco Petrocelli. Consequently, the order was amended to reflect the correct representation details while no costs were assigned.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287 and Art. 391-bis c.p.p.: In proceedings for the correction of material errors, no ruling on litigation costs is permitted.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19148-2023 proposto da: I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 6, presso lo studio dell'avvocato MARCO GUSTAVO PETROCELLI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro GAZZETTA DI PARMA S.R.L, -intimata - per la correzione dell'ordinanza n. 24538/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/08/2022 R.G.N. 23150/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere Dott.
GABRIELLA MARCHESE RILEVATOCHE: è chiesta la correzione materiale dell'ordinanza di questa Corte nr. 24538/2022, depositata il 9 agosto 2022, perché, nell'epigrafe del provvedimento, è stato indicato , quale Oggetto Correzione errore materiale R.G.N.19148/2023 Cron. Rep. Ud.13/02/2024 CC difensore dell’I.N.P.G.I. , l'avv.to Bruno Del Vecchio e non l’avv.to Marco Petrocelli; l'INPS è rimasto intimato. CONSIDERATOCHE: dagli atti di causa, risulta che l’I.N.P.G.I. era assistito dall'avv.to Marco Petrocelli (c.f. PTRMCG54D10A271N) ed era domiciliato presso il suo studio, in Roma, via Cassiodoro nr. 6; nell'epigrafe della corrigenda ordinanza sono, invece, riportate indicazioni diverse; sussiste, pertanto, il segnalato errore materiale: l'ordinanza nr. 24538/2022, depositata il 9 agosto 2022, va corretta nel senso che, nell’epigrafe della stessa, dopo «I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA”, in persona del legale rappresentante pro tempore», deve scriversi:
«elettivamente domiciliato in Roma, via Cassiodoro nr. 6, presso lo studio dell’avvocato Marco Petrocelli che lo rappresenta e difende»; nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agliartt. 287 e 391 - bis c od .p roc .c iv . , non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n r . 21213 del 2013). PQM accoglie il ricorso e dispone che l'ordinanza di questa Corte nr. 24538/2022 sia corretta nei sensi indicati in parte motiva. Così deciso