Italian court dismisses appeal on shift differential calculation, upholding fixed percentage based on current minimum wage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the company's appeal against a lower court ruling that awarded workers a 6% shift differential calculated on the current minimum wage. The company argued the percentage should remain fixed in absolute terms based on 2007 rates, but the appellate court correctly interpreted the collective agreements to require recalculation against updated minimums. The supreme court affirmed this interpretation, finding the lower court's application of the 'letter, logic, and system' principles of contract law was sound and the appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1362 c.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The court held that collective agreement clauses establishing a percentage-based shift differential must be recalculated against the minimum wage in force at the time of each contract update, rather than remaining frozen in absolute terms from the original agreement date.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 13732-2022 proposto da: VELA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SATRICO 16, presso lo studio degli avvocati GIORGIO CONTE, ALBERTO BIANCHI, che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro BOSCOLO ANDREA ALDO, BALLARIN ANNABELLA, BONSO TANIA, BONZANINO CRISTINA, BONZIO FABRIZIA, BUCELLA ERIKA, FRANCESCHIN SILVIA, GASPARINI SARA, GASPARONI CARLA, MENINI ALESSIA, NOCERA ANTONIETTA, PERRE EMMA, PURISIOL FRANCESCA, SCARPA MARA, SCARPA MARTA, VIANELLO CHIARA, ZANELLA CLAUDIA, ZANIN GIORGIA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO, 58, presso lo studio degli avvocati BRUNO COSSU, SAVINA BOMBOI, che li rappresentano e difendono; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 599/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/11/2021 R.G.N. 510/2018;
Oggetto R.G.N.13732/2022 Cron. Rep. Ud.10/04/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO. Fatti di causa La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza in atti, in accoglimento dell'appello dei lavoratori e in riforma della impugnata sentenza ha accertato e dichiarato il diritto dei lavoratori appellanti a percepire l'indennità per lavoro in turni avvicendati nella misura del 6% da calcolarsi sul minimo tabellare vigente al 19/12/2007, al 18/12/2010 nonché alla data di entrata in vigore del CCNL 20 giugno 2013 ed ha condannato la società Vela S.p.A. a corrispondere le differenze retributive dovute nei limiti della prescrizione quinquennale.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società Vela S.p.A. con due motivi di ricorso ai quali hanno resistito i lavoratori sopra indicati con contro ricorso. La ricorrente ha depositato memoria. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Ragioni della decisione 1.- Col primo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art.1362 c.c. in ordine all'interpretazione dell'accordo nazionale 19/12/2007, dell'accordo nazionale 18/12/2010, dell'articolo 39 del CCNL 26/2/2013, nonché violazione dei principi generali e dellenorme in materia di interpretazione dei contratti ex articolo 360 n. 3 c.p.c.
Nel CCNL del 2007 era stato previsto che per effetto degli aumenti contrattuali i compensi e le indennità espressi in percentuale restano confermati in cifra fissa con il riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo (del 6% del minimo tabellare) La Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che ad ogni nuovo accordo si determini una nuova misura (cifra fissa) dell'indennità; ben si comprende che, se ad ogni aggiornamento contrattuale si determinano una nuova misura delle indennità, quest'ultima, se varia non può definirsi fissa.
Il termine riproporzionamento sarebbe logicamente correlato alla nuova misura; non avrebbe alcuna spiegazione invece l'interpretazione del tribunale di Venezia secondo cui in effetti fin dal CCNL 19/12/2007 le parti sociali in sede di rinnovo contrattuale hanno stabilito il congelamento di detta indennità stabilendo la conferma in cifra fissa con riproporzionamento della percentuale sulla relativa base di calcolo. 2.-Col secondo motivo si prospetta la violazione dell'articolo 112 c.p.c. per pronunzia extrapetita, ex articolo 360 n. 3 cpc, posto che nel ricorso alla Corte d'appello i lavoratori avevano richiesto accettarsi e dichiararsi il diritto di percepire l'indennità per lavoro in turni avvicendati nella misura del 6% da calcolarsi sul minimo tabellare alla data del 31/12/2012.
La Corte d'appello aveva pronunciato extra petita così motivando: non rileva invero che nelle conclusioni dell'atto d'appello si faccia riferimento al minimo tabellare vigente al 31/12/2012, posto che le conclusioni devono essere necessariamente lette alla luce della complessiva interpretazione dell'atto di parte: nella fattispecie da tale complessiva lettura emerge chiaramente che la tesi dei lavoratori è che la percentuale del 6% si applica ai minimi tabellari introdotti dagli accordi/contratti richiamati". La violazione in cui era incorsa la C orte , tra richiesto e pronunciato,sarebbe evidente. 3.-I due motivi sono infondati. 4.-Il primo motivo è infondato per le chiare ed ampie ragioni indicate nella sentenzagravata.
Secondo la corretta interpretazione dei vari accordi collettivi, in effetti, l’indennità per turni avvicendati doveva essere corrisposta in cifra fissa (congelata quindi rispetto agli aumenti previsti nel corso del periodo di vigenza dei medesimi contratti collettivi) ma andava riproporzionata sulla relativa base di calcolo (stabilita da ogni singolo CCNL) e quindi spetta nella misura del 6% del minimo contrattuale, volta per volta in vigore; sicchè essa non rimane cristallizzata nella misura spettante nel 2007, come pretende la ricorrente. Se le parti contrattuali avessero voluto ancorare l'indennità al valore del 2007 l'avrebbero semplicemente scritto, com’è avvenuto in altre occasioni,per altre indennità.
Il congelamento (in cifra fissa) c'è bensì stato, ma rispetto agli aumenti programmati nel periodo di vigenza degli stessi accordi collettivi, come correttamente affermato dalla Corte d’appello. Inoltre nel contratto collettivo del 2010 si parlava di effetto sostitutivodella relativa disciplina rispetto a quello del 2007 e quindi non potrebbe esserci giammai alcun congelamento rispetto al 2007. L'interpretazione della contrattazione operata dalla Corte appare dunque rispettosa dei canoni letterale, logico, sistematico, storico e della volontà delle parti contrattuali.
Non si capisce inoltre perché per congelare l'aumento di un’indennità al 2007 le parti avrebbero dovuto usare una formula così contorta, equivoca e diversa da quella utilizzata in altre circostanze, per conseguire il medesimo lo scopo; ad es. per l’indennità di maneggio danaro del 6,50% si dice semplicemente che essa è pari alla retribuzione base in vigore al 31 luglio 1984. 5.- Il secondo motivo è inammissibile perché in realtà non contiene alcuna censura e critica alla sentenza ed alle relative statuizioni; limitandosi semplicemente a richiamare pedissequamente quanto contenuto in sentenza senza però formulare specifiche censure. 6.- Sulla scorta delle premesse, il ricorso va quindi respinto e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.
Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 11.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie, oltre accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto