Cassation appeal dismissed for non-response; judgment extinguished due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal for settlement. The appellant, Claudia Andrini, did not respond to the procedural proposal sent by the court, while the respondent, Asta Fruttaltedo s.r.l., argued that the silence constituted a waiver of rights. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23517/2022 R.G. proposto da: CLAUDIA ANDRINI, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dell’avvocato Luigi Belvederi con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro ASTA FRUTTALTEDO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Focareta e Annafilomena Guercio con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 415/2022 emessa da CORTE D'APPELLO di Bologna. _ _ _ _ _ _ Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così de