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Ordinanza — n. 16997/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it requires re-evaluation of evidence and contract interpretation reserved for trial judges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16997/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Marzia Giannotti's appeal against the Rome Court of Appeal's decision regarding her employment status with Formez PA and the Italian Digital Agency. Giannotti argued that her contracts were merely project-based collaborations rather than fixed-term employment, yet the lower court had found de facto subordination and awarded back pay. The court ruled the appeal inadmissible because it demanded a new interpretation of the initial contract and a fresh assessment of evidentiary weight, tasks exclusively reserved for the judges of fact.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 1362 ss. c.c.: An appeal alleging violation of substantive law or false application of law is inadmissible if it merely requests the Supreme Court to re-evaluate evidence or adopt a different interpretation of the contract, reserving such functions to the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissibility appeal substantive law violation contract interpretation evidence re-evaluation de facto subordination statuto di collaboratore dei servizi di intelligence periodo di presenza obbligatorio contratto di lavoro a domicilio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO CHE 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co.
Art. 1362 ss. c.c.
Art. 69, co. 2, d.lgs. n. 276/2003
2.- Il Tribunale di Roma accoglieva in parte la domanda, applicando a Formez PA la sanzione di cui all’art. 69, co. 2, d.lgs. n. 276/2003 e poi individuando l’effettivo datore di lavoro in AG.I.D.
Art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello
art. 2126 c.c
artt. 112 c.p
la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 112 c.p.c., 61 d.lgs.
art. 2094 c.c
la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2094 c.c.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9348/2019r.g., proposto da Giannotti Marzia, elett. dom.tain Via Oslavia n. 7, Roma, rappresentata e difesadall’avv. Sara d'Onofrio. ricorrente contro Agenzia per l'Italia Digitale (già DIGITPA) e Formez PA, in persona dei rispettivi legali rappresentantipro tempore, elett. dom.tiin Via dei Portoghesi n. 12, Roma, rappresentatie difesi dall’ Avvocatura generale dello Stato . controricorrenti avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 1558/2018 pubblicata in data 13/09/2018, n.r.g. 76/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 09/04/2024dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello. RILEVATO CHE 1.- Marzia Giannotti aveva lavorato dapprima presso Formez PA e poi presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (AG.I.D.) in forza di vari contratti di collaborazione sottoscritti per un primo periodo (dal 22/10/2003 al 30/12/2005) con Formez PA e poi, sino al 19/12/2010, con la predetta Agenzia. OGGETTO: lavoro subordinato - accertamento in concreto - sindacabilità -limiti Deduceva che anche nel primo periodo era stata comunque distaccata presso la segreteria dell’area innovazione per le regioni e gli enti locali (AIREL), che era un’articolazione dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

Adìva il Tribunale di Roma per ottenere l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con gli enti convenuti e la condanna di questi ultimi al pagamento delle consequenziali differenze retributive maturate a decorrere da gennaio 2006. 2.- Il Tribunale di Roma accoglieva in parte la domanda, applicando a Formez PA la sanzione di cui all’art. 69, co. 2, d.lgs. n. 276/2003 e poi individuando l’effettivo datore di lavoro in AG.I.D. in conseguenza della concreta utilizzazione delle prestazioni lavorative della ricorrente da parte della predetta Agenzia; accoglieva altresì la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva il gravame principale interposto da AG.I.D., rigettava tutte le domande proposte dalla Giannotti, dichiarava assorbito l’appello incidentale condizionato proposto da quest’ultima, rigettava quello incidentale proposto dalla Giannotti per ottenere la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto conformi al progetto i contratti da lei sottoscritti con Formez PA per il periodo 22/10/2003-30/12/2005.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:

a) nella prima fase del rapporto, il contratto del 22/10/2003 era di collaborazione e non a progetto; ciononostante il Tribunale ha applicato l’apparato sanzionatorio previsto per il contratto a progetto (art. 69, co. 2, d.lgs. n. 276/2003), riferendo le relative conseguenze ad AG.I.D., individuato come effettivo datore di lavoro;

b) orbene, quel primo periodo del rapporto – che il Tribunale ha riferito ad AG.I.D.- – non è stato attaccato dalla lavoratrice, che con l’appello incidentale si è limitata a chiedere l’estensione della subordinazione a tutto il periodo;

c) poiché il primo contratto era di collaborazione (e non un contratto a progetto), sarebbe in ipotesi applicabile l’art. 2126 c.c., tuttavia l’impostazione solo formale seguita dal Tribunale, sul punto non impugnata dalla lavoratrice, impedisce di ritenere provata la natura subordinata del rapporto di lavoroin quel periodo;

d) per il periodo dall’01/01/2006 in poi, con il primo motivo di appello l’AG.I.D. si duole dell’errata valutazione delle deposizioni testimoniali;

e) in quel periodo erano stati stipulati vari contratti di collaborazione, non vietata dalla normativa, che anzi per le pubbliche amministrazioni la prevede espressamente;

f) per superare quel dato formale sarebbe stata necessaria una prova rigorosa della subordinazione, nella specie mancata;

g) infatti l’apporto della Giannotti è stato sicuramente significativo per le finalità dell’ente, tuttavia la sua presenza quotidiana sul posto di lavoro e la necessità di coordinarsi per l’esecuzione della prestazione con i responsabili dell’ufficio sono compatibili con lo svolgimento dell’attività nell’ambito della collaborazione, considerato peraltro che nessuna testimonianza ha indicato quali fossero le specifiche direttive e come si espletasse in concreto l’esercizio del potere conformativo da parte dell’ente. 4.- Avverso tale sentenza Giannotti Marzia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 5.-Agenzia per l'Italia Digitale (già DIGITPA) e Formez PA ha nno resistito con controricorso. 6.-Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.

CONSIDERATO CHE 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 112 e 434 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di pronunziarsi sull’eccezione di inammissibilità dell’appello principale, da lei sollevata nella memoria difensiva d’appello alle pagine da 11 a 13. Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il vizio diomessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche dieccezioni pregiudiziali di rito (Cass. n. 25154/2018;

Cass. n.1876/2018) o comunque di naturaprocessuale (Cass.n. 10422/2019).2.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 112 c.p.c., 61 d.lgs. n. 276/2003 e 2126 c.c. per avere la Corte territoriale trascurato che anche il primo contratto stipulato dalla ricorrente con Formez PA faceva riferimento ad un progetto indicato nell’allegato 1; per avere erroneamente inteso la motivazione del Tribunale circa quel primo periodo come fondata su un dato solo formale e non anche sostanziale; per avere pretermesso l’esame del primo motivo di appello incidentale relativo alla mancata corrispondenza fra le mansioni effettivamente svolte e quelle oggetto dei contratti di quel primo periodo.

Il motivo è inammissibile in relazione alla prima censura, infondato in relazione alla seconda e alla terza. La qualificazione giuridica di un contratto è conseguenza della relativa interpretazione, che può allora essere censurata in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c. Nella specie una tale censura non è stata sollevata, sicché il motivo è inammissibile, perché sollecita a questa Corte una diversa interpretazione – e poi qualificazione –del primo contratto stipulato con Formez PA, attività che invece è riservata ai giudici di merito.

In relazione alla seconda censura, dalla motivazione articolata dal Tribunale, riportata dalla stessa ricorrente (v. ricorsoper cassazione, p. 15 ss.), si evince che il giudice di primo grado aveva ravvisato gli estremi della subordinazione in concreto (quindi sul piano sostanziale) non presso Formez PA –per il quale aveva ritenuto i contratti di collaborazione conformi a diritto – bensì pr esso AGID, individuato quale ente effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa. E tuttavia ha accolto la domanda nei confronti di questo ente solo a decorrereda gennaio 2006, perché in tali limiti era stata formulata dalla Giannotti in ricorso.

In relazione alla terza censura, la Corte territoriale ha esaminato tutte le testimonianze raccolte in primo grado e si è formata il proprio convincimento circa l’insussistenza della prova della subordinazione, in tal modo pervenendo quindi anche al rigetto dell’appello incidentale (non condizionato), come espressamente affermato a pag. 9 della sentenza impugnata. Quindi non sussiste il vizio denunziato di omesso esame di un motivo di appello incidentale: quand’anche fosse stata rilevata la discrasia fra mansioni indicate in quei contratti di collaborazione e quelle in concreto svolte, comunque le risultanze istruttorie – liberamente apprezzate dalla Corte territoriale ai fini del suo convincimento – non hanno condotto alla dimostrazione della subordinazione. 3.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2094 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuta non raggiunta la prova della subordinazione, nonostante che le risultanze istruttorie avessero dimostrato tutti gli indici elaborati dalla giurisprudenza a tal fine.

Il motivo è inammissibile, perché sollecita a questa Corte un diverso apprezzamento di quelle risultanze, interdetto in sede di legittimità. 4.-Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello