Court allows INPS appeal, ruling low income alone cannot exclude mandatory separate management registration for habitual professional activity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court allowed the INPS's cassation appeal against a lower court decision that exempted a lawyer from separate management contributions due to low income. While the court acknowledged that income under €5,000 is an indicator of non-habitual activity, it held that this factor alone cannot exclude mandatory registration if the profession is exercised habitually. Consequently, the lower court's judgment was quashed and the case remanded for a new decision based on the correct legal interpretation of habitual activity versus income thresholds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995; Art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011; Art. 21, comma 8, l. n. 247/2010; Art. 44, d.l. n. 269/2003: The mere production of an annual income below the €5,000 threshold does not automatically exclude the mandatory registration of a listed professional in the separate management, as the requirement hinges on the habitual nature of the profession rather than the specific amount of income generated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 37101-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI; -ricorrenti - contro PANZANO FRANCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAURIZIO BUFALINI 8, presso lo studio dell'avvocato MATTEO DI PUMPO, rappresentata e difesa dagli avvocati VINCENZO DE MICHELE, BARTOLOMEO EMILIO BIUSO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1244/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 29/05/2019 R.G.N. 1616/2017;
Oggetto Gestione separata INPS, soggetti obbligati, limite reddituale R.G.N.37101/2019 Cron. Rep. Ud.11/04/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 29.5.2019, la Corte d’appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non dovuti i contributi alla Gestione separata pretesi dall’INPS nei confronti dell’Avv. Franca Panzano per l’anno 2009; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’Avv.
Franca Panzano ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11.4.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995, dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), dell’art. 21, comma 8, l. n. 247/2010, e dell’art. 44, d.l. n.269/2003 (conv. con l. n. 326/2003), per avere la Corte di merito ritenuto che la produzione di un reddito annuo inferiore a € 5.000,00 valesse ex se ad escludere il libero professionista soggetto ad iscrizione ad albo dall’iscrizione alla Gestione separata; che il motivo è fondato, essendosi chiarito che l’obbligatorietà dell’iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento, mentre la produzione di un reddito superiore alla soglia di € 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità (così, espressamente, Cass. n. 4419 del 2021, in motivazione); che, in quest’ottica, la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a € 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo –per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità, fermo restando, ovviamente, che l’abitualità di cui si discute dev’essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina ch’è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall’ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all’art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., che invece rileva ai fini dell’assoggettamento a contribuzione di attività libero- professionali svolte in forma occasionale; che, non essendosi i giudici di merito attenuti all’anzidetto principio di diritto, il ricorso va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anch