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Ordinanza — n. 16933/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses INPS sanctions against lawyers for missing 2010 separate management registration due to prescription and constitutional unconstitutionality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16933/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially overturned a lower court ruling that had upheld sanctions against a lawyer for failing to register with the INPS separate management for 2010. While the court rejected the argument that the registration obligation was automatic, it found the sanctions inadmissible because the statute of limitations had expired and the specific legal provision imposing them was declared unconstitutional by the Constitutional Court. Consequently, the case was remanded to the Court of Appeal of Salerno for a new decision on the remaining issues.

Regesto Legislator

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Art. 2, commi 25-26 e 3, comma 12, l. n. 335/1995; Art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011: Sanctions for missing registration with the INPS separate management are subject to the statute of limitations and are unconstitutional if imposed for periods prior to the entry into force of the exemption rule for lawyers not meeting income or volume thresholds.

Parole chiave

Generato dall'IA
INPS separate management statute of limitations lawyers professional liability constitutional unconstitutionality omission registration civil sanctions remand to appeal court istituto di previdenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2, commi 25-26 e 3, comma 12, l. n. 335/1995
98/2011, cit., un precetto normativo che la disposizione interpretata (ossia l’art. 2, comma 26, l.n.
Art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011
576/1980, e dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv.
art. 2935 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 32167 del 2018
Cass. n. 24047 del 2022
Cass. n. 27950 del 2018
Corte Costituzionale n. 104 del 2022
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36013-2019 proposto da: ESPOSITO GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MARRANA 72, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CATTIVERA, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA ANTONIO FRATTOLILLO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; -resistente con mandato - E SUL RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale Oggetto Gestione separata INPS, soggetti obbligati, decorrenza prescrizione, sanzioni R.G.N.36013/2019 Cron. Rep. Ud.11/04/2024 CC rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; -ricorrenti successivi - contro ESPOSITO GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MARRANA 72, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CATTIVERA, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA ANTONIO FRATTOLILLO; -controricorrente al ricorso successivo - avverso la sentenza n. 332/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 10/06/2019 R.G.N. 81/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 10.6.2019, la Corte d’appello di Salerno, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, che aveva rigettato la domanda dell’Avv. Giuseppina Esposito volta all’annullamento della sua iscrizione presso la Gestione separata per l’anno 2010 e dichiarato i contributi non prescritti, ha dichiarato dovute le sanzioni per omissione invece che per evasione; che avverso tale pronuncia l’Avv. Giuseppina Esposito ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli e ha altresì proposto successivo ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza, deducendo un motivo di censura;che l’Avv.

Giuseppina Esposito ha resistito con controricorso al ricorso successivo e ha illustrato successivamente con memoria le proprie argomentazioni difensive a sostegno sia del ricorso principale che del controricorso al ricorso successivo; che, chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11.4.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo del ricorso principale, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 25-26, e 3, comma 12, l. n. 335/1995, del d.lgs. n. 509/1994 e del d.lgs. n. 103/1996, degli artt. 11 e 22, l. n. 576/1980, e dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), per avere la Corte di merito ritenuto, sulla scorta di Cass. n. 32167 del 2018, che sussistesse a suo carico l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata sul presupposto che il versamento del contributo integrativo non fosse sufficiente all’esonero, non essendo utile ai fini della costituzione di alcuna posizione previdenziale; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 17, d.P.R. n. 435/2001 (e succ. mod. e integraz.), per avere la Corte territoriale ritenuto l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione dei contributi sul rilievo che la decorrenza del termine andasse ancorata alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi; che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione dell’art. 116, l. n. 388/2000, in combinato disposto con il d.lgs. 218/1997, per avere la Corte di merito che a suo carico andassero comminate le sanzioni civili, sia pure nella misura inferiore prevista per l’omissione contributiva;che, con l’unico motivo del ricorso successivo, l’INPS si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 116, comma 8, lett. a)e b), l. n. 388/2000, per avere la Corte territoriale ritenuto che le sanzioni civili andassero commisurate alla più lieve ipotesi dell’omissione contributiva , invece che a quella dell’evasione; che il primo motivo del ricorso principale è infondato, dovendosi dare continuità al principio di diritto secondo cui gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell’abitualità, non hanno – secondo la disciplina vigente ratione temporis , antecedente l’introduzione dell’automatismo della iscrizione – l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (così Cass. n. 32167 del 2018 e innumerevoli successive conformi; v. da ult.

Cass. n. 24047 del 2022); che il secondo motivo del ricorso principale è viceversa fondato, essendo del pari orientamento consolidato di questa Corte che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (così già Cass. n. 27950 del 2018, cit. nel ricorso per cassazione, seguita da innumerevoli successive conformi); che, con riguardo al terzo motivo del ricorso principale, va preliminarmente ricordato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 104 del 2022, ha rilevato che il legislatore, pur fissando legittimamente, con l’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, cit., un precetto normativo che la disposizione interpretata (ossia l’art. 2, comma 26, l.n. 335/1995) era fin dall’inizio idonea ad esprimere, “avrebbe dovuto comunque tener conto, in questa particolare fattispecie, di tale già insorto affidamento in una diversa interpretazione”, dichiarando conseguentemente l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, cit., “nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore”; che, dovendo applicarsi tale pronuncia a tutti i rapporti non ancora esauriti, la censura di cui al terzo motivo del ricorso principale va del pari accolta, con consequenziale assorbimento del ricorso successivo dell’INPS, da riqualificarsi come incidentale; che, conclusivamente, la sentenza impugnata va cassata per quanto di ragione e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P. Q. M.La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, rigettato il primo e assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al