Cassation appeal dismissed as inadmissible due to conflicting external judgment on prescription period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the INPS's appeal inadmissible because a prior final judgment between the same parties had already established the prescription of the contribution claim. The INPS argued that a tax declaration in 2008 interrupted the five-year prescription period, but the appellate court and a subsequent 2021 decision confirmed the debt was time-barred. The court ruled that this external res judicata prevents contradictory rulings, making the new appeal legally impossible to entertain.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2935 c.c.; Art. 1 del d.lgs. n. 462/1997; Art. 18 del d.lgs. n. 241/1997; Art. 17 DPR n. 435/2001; Art. 360 c.p.c. n. 3: An external res judicata judgment between the same parties regarding the same subject matter constitutes an abstract legal rule that must be applied to prevent contradictory judgments, rendering a subsequent appeal on the same issue inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23222/2019 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati Carla D'aloisio che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati EmanueleDe Rose, Lelio Maritato, Ester Ada Sciplino, Antonino Sgroi ; -ricorrente - contro Urso Gaspare, elettivamente domiciliato in Roma Via Del Serafico, 106 presso lo studio dell'avvocato Torre Giuseppe che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Rubera Umberto; -controricorrente - avverso la sentenza n. 532/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 27/05/2019 R.G.N. 374/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 da SOLAINI LUCA.
Rilevato che Con sentenza del giorno 27.5.2019 n. 532, la Corte d’appello di Catania rigettava il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato insussistente l’obbligo di Gaspare Urso – dipendente a tempo determinato della Riscossione Sicilia spa sin dal 3.5.1999, altresì iscritto all’Albo degli Architetti –al versamento dei contributi richiestigli, in quanto iscritto d’ufficio alla gestione separata, per l’anno 2007, con avviso di addebito del 9.3.2015, pari a € 7.739,48, in relazione all’attività libero- professionale, da questi espletata nell’anno 2007.
Il tribunale riteneva insussistente l’obbligo del versamento dei contributi in quanto il lavoratore dipendente era già iscritto ad altre forme di previdenza. La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, in quanto pur riconoscendo il diritto a pretendere i contributi, rilevava la prescrizione del credito contributivo, in quanto la decorrenza del termine di prescrizione per il 2007, era il 16.6.2008, mentre la richiesta dell’Inps, inviata il 4.6.2013, era stata ricevuta dal contribuente il successivo 22.6.2013, quindi, oltre il termine quinquennale di prescrizione della pretesa previdenziale.
Avverso tale sentenza, l’Inps ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. Gaspare Urso ha resistito con controricorso e ha depositato memoria illustrativa.Il Collegio ha riserva to ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2935 c.c., dell’art. 1 del d.lgs. n. 462 del 19 97, dell’art. 18 del d.lgs. n. 241del 1997 (come modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 422del 1998) e dall’art. 17 commi 1 e 2 del DPR n. 435 del 2001, così come modificato dall’art. 2 del DL n. 63del 2002 convertito con modificazioni nella legge n. 112del 2002, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto maturata la prescrizione del termine quinquennale mentre la presentazione della dichiarazione dei redditi, il 24.9.2008, doveva considerarsi atto interruttivo della prescrizione, costituendo da parte del lavoratore autonomo riconoscimento del debito.
Il motivo è inammissibile. Con l’ordinanza n. 33261 del 2021, pronunciata a definizione del giudizio tra le stesse parti ed avente ad oggetto la medesima annualità contributiva (il 2007) è stata confermata la sentenza di appello che aveva accertato l’intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere i contributi da parte dell’ente previdenziale. Si tratta di giudicato esterno che è rilevabile d’ufficio anche se intervenuto in corso di giudizio in quanto può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto.
Ne consegue cheil suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mira ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem" (cfr. Cass. n. 16847 del 2018). Per l’effetto il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Attesa la causa sopravvenuta d’inammissibilità, il contributo unificato non è dovuto (cfr. Cass. n. 13636del 2015 e n. 3470 del 2020 ).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Inps a pagare a Urso Gaspare le spese di lite che liquida nell’importo di € 2.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per