Cassation court allows INPS appeal, ruling low income alone cannot prove habitual professional activity for separate management registration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the INPS's appeal against a lower court decision that had excluded a lawyer from the separate management based solely on income below €5,000. The INPS argued that low earnings automatically disqualified the professional, while the lower court had treated the income threshold as definitive proof of non-habitual activity. The court reversed this, establishing that income figures are merely one indicator and must be weighed against other evidence to determine if the profession was actually exercised habitually.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995; Art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011; Art. 44, d.l. n. 269/2003: The mere production of an annual income below the €5,000 threshold does not automatically exclude a professional from mandatory registration in the separate management, as habitual exercise must be assessed by weighing income against other process evidence rather than relying on the amount ex post.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20297-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO; -ricorrenti - contro MODICA MICAELA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MATTEO CANIGLIA COGLIOLO; -controricorrente - Oggetto Gestione separata INPS, soggetti obbligati, limite reddituale R.G.N.20297/2019 Cron.
Rep. Ud.11/04/2024 CC avverso la sentenza n. 131/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 19/04/2019 R.G.N. 264/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 19.4.2019, la Corte d’appello di Genova ha confermato, con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado che aveva annullato l’iscrizione alla Gestione separata dell’Avv. Micaela Modica per l’anno 2009; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’Avv.
Micaela Modica ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11.4.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995, dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), e dell’art. 44, d.l. n. 269/2003 (conv. con l. n. 326/2003), per avere la Corte di merito ritenuto che la produzione di un reddito annuo inferiore a € 5.000,00 valesse ex se ad escludere il libero professionista soggetto ad iscrizione ad albo dall’iscrizione alla Gestione separata; che il motivo è fondato, essendosi chiarito che l’obbligatorietà dell’iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento, mentre la produzione di un reddito superiore alla soglia di € 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità (così, espressamente, Cass. n. 4419 del 2021, in motivazione); che, in quest’ottica, la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a € 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo –per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità, fermo restando, ovviamente, che l’abitualità di cui si discute dev’essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina ch’è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall’ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all’art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., che invece rileva ai fini dell’assoggettamento a contribuzione di attività libero- professionali svolte in forma occasionale; che, sotto questo profilo, l’affermazione contenuta in Cass.n. 3799 del 2019 (cit. adesivamente nella sentenza impugnata a sostegno della diversa interpretazione ivi accolta), secondo cui la produzione di un reddito superiore a € 5.000,00 darebbe luogo ex se all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata (cfr. paragrafo 34 della parte motiva), deve essere intesa (coerentemente con quanto sostenuto al precedente paragrafo 16) come volta ad affermare che, in quella data fattispecie, la produzione di un reddito superiore alla soglia citata valeva a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell’attività libero- professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che, quand’anche se ne fosse voluta predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui all’art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., ne avrebbe comunque determinato la sottoposizione all’obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata (così ancora Cass. n. 4419 del 2021, cit., in motivazione); che, non essendosi i giudici di merito attenuti all’anzidetto principio di diritto, il ricorso va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione,