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Ordinanza — n. 16923/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as extinguished due to debtor's use of tax debt settlement and full payment of contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16923/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the debtor utilized a tax debt settlement scheme and fully paid the contributions in question. The appellant had argued against an INPS assessment for contributions to the separate management, but the court noted the debt was settled under specific legislative provisions. Consequently, the court ruled that the litigation matter ceased to exist, rendering the appeal moot without needing to address procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 193/2016; Art. 391 c.p.c.: When a debtor utilizes a tax debt settlement scheme requiring a waiver of litigation rights and subsequently pays the debt in full, the corresponding judicial proceedings are extinguished by law.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax debt settlement litigation waiver full payment extinguishment INPS contributions separate management cassation appeal procedural extinction contributi previdenziali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, d.l. n. 193/2016 (conv. con l. n. 225/2016)
che, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, implicante impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6, d.l.
Art. 391 c.p.c.
Art. 1, commi 231 ss., l. n. 197/2022
art. 391 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 24083 del 2018
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6180-2022 proposto da: SORCI GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO CATALDI, rappresentato e difeso dall'avvocato LORENZO MARIA DENTICI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 729/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/09/2021 R.G.N. 14/2021;

Oggetto Gestione separata INPS R.G.N.6180/2022 Cron. Rep. Ud.11/04/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 6.9.2021, la Corte d’appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta dall’Avv. Giorgio Sorci avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS gli aveva intimato il pagamento di contributi in favore della Gestione separata; che avverso tale pronuncia l’Avv.

Giorgio Sorci ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, nelle more del giudizio, parte ricorrente ha depositato memoria con cui ha documentato di essersi avvalso della definizione agevolata dei carichi fiscali rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 1, commi 231 ss., l. n. 197/2022, c.d. rottamazione-quater;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, implicante impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 193/2016 (conv. con l. n. 225/2016), cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, questa Corte ha chiarito che il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato, ferma in entrambi i casi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cosìCass. n. 24083 del 2018); che, risultando dalla documentazione allegata alla memoria l’integrale pagamento dei contributi per cui è causa, anche il presente giudizio va dichiarato estinto, nulla dovendo statuirsi sulle spese di causa per essere la relativa regolamentazione già inclusa nella definizione agevolata (arg. ex Cass. n. 24083 del 2018, cit.);

P. Q. M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio d