Cassation appeal dismissed as withdrawn; pension fund abandoned solidarity contribution claim citing established case law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal filed by the National Pension Fund extinguished due to the appellant's withdrawal. The fund had previously argued that the lower courts erred in ruling the solidarity contribution illegal for retired professionals, claiming they could adjust existing pensions for financial balance. However, the appellant had already submitted a formal act of renunciation, aligning with recent judicial trends that deem such contributions unlawful.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: The appeal is extinguished when the appellant voluntarily withdraws the lawsuit, regardless of the merits of the legal arguments regarding the validity of the solidarity contribution for pensioners.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22865-2018proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI n. 44/46, presso lo studio degli avvocati MATTIA PERSIANI, GIOVANNI BERETTA che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro NAPOLETANO ANTONIO UMBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GOLAMETTO n. 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCO ANTONAZZO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANFRANCESCO GARATTONI, ADRIANO DEL BIANCO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 445/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/05/2018 R.G.N. 1347/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/04/2024 dal Consigliere Dott.
LU CA SOLAINI . Oggetto Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali Contributi R.G.N.22865/2018 Cron. Rep. Ud.23/04/2024 CC Rilevato che Con sentenza del 7.5.18 n. 445, la Corte d’appello di Milano respingeva il gravame proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (in prosieguo, per brevità Cassa) avverso la sentenza del Tribunale di Milano che l’aveva condannata alla restituzione di quanto versato da Antonio Umberto Napoletano a titolo di contributo di solidarietà.
Il tribunale accoglieva il ricorso, ritenendo che una volta che sia maturato il diritto alla pensione di anzianità, l’Ente previdenziale debitore non può con un atto unilaterale regolamentare o negoziale, ridurne l’importo, tantomeno adducendo generiche ragioni finanziarie poiché ciò lederebbe l’affidamento del pensionato -tutelato dal capoverso dell’art. 3 della Costituzione –nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo. La Corte d’appello confermava,nella sostanza, la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte d’appello, la Cassa ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre Antonio Umberto Napoletano ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che Con il motivo di ricorso, la Cassa deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335 del 1995, come novellato dall’art. 1 comma 763 della legge n. 296del 2006, nonché dell’art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994, perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà a carico del professionista già in pensione, invocando la tutela dell’affidamento del professionista a conseguire una pensione proporzionale alla contribuzione versata e il rispetto del principio del pro rata, stabilito in relazione alle anzianità già maturate che concorrono a determinare il predetto trattamento pensionistico, quando invece la Cassa era abilitata a intervenire anche sui trattamenti già in corso, al fine di garantire l’equilibrio finanziario di medio e lungo periodo e il patto intergenerazionale degli iscritti alla Cassa.
In via preliminare e dirimente, la Cassa ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, avendo preso atto dell’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, consolidatosi nelle more del giudizio, che ritiene illegittimo il contributo di solidarietà introdotto dalla CNPR con i propri atti regolamentari. Stante quanto sopra, il processo va, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia, ex artt. 390 e 391 c.p.c. Le spese possono compensarsi, atteso il recente formarsi della giurisprudenza. PQM La Corte dichiara est