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Ordinanza — n. 16919/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to parties' agreement ending the dispute and invalidating the appealed judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16919/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the subject matter of the dispute terminated following a negotiated settlement between the parties. Although the lower court had annulled a council resolution and ordered financial restoration, the parties subsequently agreed to resolve the matter through a new contractual regulation. Consequently, the court ruled that the appeal was precluded because the negotiated agreement rendered the appealed judgment ineffective.

Regesto Legislator

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Art. 382, comma 3; Art. 383; Art. 384 c.p.c.: When parties declare during a cassation proceeding that a conventional settlement has resolved the dispute, the court must declare the subject matter terminated, causing the appealed judgment to lose effect.

Parole chiave

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cessazione materia contendere accordo negoziale venire meno efficacia sentenza preclusione ricorso compensazione spese contenzioso dell'assicurazione invalidità fondo di beneficenza sostegno finanziario

Disposizioni normative citate

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Art. 382, comma 3 c.p.c.
Art. 383 c.p.c.
Art. 384 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., nr. 8980 del 2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 4451-2018proposto da: FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DEL GRUPPO INTESA SAN PAOLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO TOSI; -ricorrente principale - contro AMICI VITTORIO, COBIANCHI RINALDO, MARINI SERGIO, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati MICHELE IACOVIELLO, SILVIA SANTILLI; -controricorrenti - ricorrenti incidentali – nonché contro FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DEL GRUPPO INTESA SAN PAOLO; -ricorrente principale - controricorrente incidentale - Oggetto Cessazione materia del contendere R.G.N.4451/2018 Cron.

Rep. Ud.23/04/2024 CC nonché contro CASSA PER ASSISTENZA SANITARIA PER IL PERSONALE GRUPPO INTESA, COLACE AGOSTINO; -intimati - e sulRICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da: CASSA PER L'ASSISTENZA SANITARIA PER IL PERSONALE DEL GRUPPO INTESA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO TOSI; -ricorrente successivo - contro AMICI VITTORIO, COBIANCHI RINALDO, MARINI SERGIO, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati MICHELE IACOVIELLO, SILVIA SANTILLI; -controricorrenti - ricorrenti incidentali al ricorso successivo- nonché contro CASSA PER L'ASSISTENZA SANITARIA PER IL PERSONALE DEL GRUPPO INTESA; - controricorrente al ricorso incidentale – nonché contro FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DEL GRUPPO INTESA SAN PAOLO, COLACE AGOSTINO; -intimati - avverso la sentenza n. 3030/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/06/2017 R.G.N. 4189/2014;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/04/2024 dal Consigliere Dott.

GABRIELLA MARCHESE . RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO:

1. che la Corte d’appello di Milano, con la sentenza impugnata, confermava la decisione di primo grado che, per come riportato in atti, pronunciando sulla domanda di Vittorio Amici e di altri litisconsorti, aveva « annullato » la delibera consiliare impugnata e condannatogli enti convenuti a ripristinare, in capo alla Cassa indicata in epigrafe, la titolarità del patrimonio risultante dal bilancio di esercizio del 31 dicembre 2010;

2. che avverso la decisione della Corte di appello, hanno promosso ricorso per cassazione sia il Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa San Paolo, con tre motivi, sia, con atto successivo (da qualificarsi, quindi, come ricorso incidentale), l a Cassa per l’Assistenza Sanitaria per il Personale del Gruppo Intesa, con cinque motivi;

3. che A mici Vittorio, C obianchi Rinaldo e M arini Sergio hanno resistito ad entrambi i ricorsi, con controricorso, proponendo ricorso incidentale sia nei confronti del F ondo Sanitario I ntegrativo del G ruppo I ntesa S an P aolo sia nei confronti della Cassa per l’Assistenza S anitaria per il Personale del Gruppo I ntesa . Entrambi i ricorsi incidentali sono fondatisu un unico motivo;

4. che il F ondo S anitario I ntegrativo del G ruppo I ntesa San Paoloe l a Cassa per l’Assistenza Sanitaria per il Personale del Gruppo Intesa hanno resistito, a lo ro volta, al r icorso incidentale, con controricorso;

5. che Colace Agostino è , invece, rimasto intimato;

6. che, nelle more del giudizio , le parti costituite hanno depositato una dichiarazione di intervenuta cessazione della materia del contendere, con spese compensate . H anno concordemente dato attodi aver definito transattivamente la lite, con effetto novativo e con un nuovo regolamento negozialeche si è sostituito alla decisione impugnata;

7. che l o scrutinio dei motivi d e i ricors i è , dunque, precluso dalla definizione bonaria della controversia; l e Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., nr. 8980 del 2018) hanno chiarito che, ove nel corso del giudizio di legittimità le parti dichiarino che è intervenuta una definizione della controversia con un accordo convenzionale e che la materia del contendere è stata da esso regolata, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venire meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo la situazione inquadrabile in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, terzo comma, 383 e 384 cod. proc. civ.;

8. che, come si è detto, anche n el caso in esame, è intervenuto un accordo negoziale , con cui la materia del contendere è stataregolata; è , pertanto, cessata la lite e non vi èpiù bisogno di una decisione sul contenuto de i ricorsi e sulle difese svolte nei controricorsi;

9. va, quindi , dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese del presente giudizio, in considerazione dell’intervenuto accordo e in conformità a quanto richiesto dalle parti, devono essere integralmente compensate; 10.deve darsi altresì atto della insussistenza dei presupposti per il versamento deldoppio contributo; invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso « l'adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti» ( in termini, Cass. , sez.un . , n r . 8980 del 2018cit.).

PQM La Corte dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto accordo negoziale fra le parti determinativo del venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata. Compensa integralmente