Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16910/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses territorial jurisdiction objection for self-employed contribution disputes, ruling competence lies with the labor court in the plaintiff's residence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16910/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the Tribunal of Turin's request for a regulation of jurisdiction, declaring the Tribunal of Ivrea competent. The plaintiff, an independent contractor, challenged INPS contribution notices, and the lower court initially claimed Turin jurisdiction based on residence but later identified Ivrea as the correct venue. The Court ruled that disputes over self-employed contributions fall under the labor court's jurisdiction, which is determined by the plaintiff's residence, thereby invalidating Turin's claim.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 444, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 45, 47 cod. proc. civ.: Disputes regarding contribution obligations of self-employed persons fall under the jurisdiction of the labor court in the district where the employee resides.

Parole chiave

Generato dall'IA
labor court jurisdiction self-employed contributions territorial competence regulation of jurisdiction independent contractor status incompetenza territoriale risoluzione del conflitto giurisdizionale competenza secondo il regolamento Dublino

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444, comma 1, cod. proc. civ.
Art. 45 cod. proc. civ.
Art. 47 cod. proc. civ.
art. 444 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 18373 del 2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza d'ufficio n. 20603- 2023 proposto da: TRIBUNALE DI TORINO, con ordinanza R.G.N. 5008/2023 del 24/10/2023, nel procedimento pendente tra: SPANTI PAOLO VALENTINO; INPS -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' ha depositato conclusioni scritte. Rilevato che: Paolo Valentino Spanti ha proposto dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria opposizione avverso alcuni avvisi di addebito Inps, aventi ad oggetto contributi dovuti alla Gestione Commercianti; il Tribunale di Reggio Calabria, pronunciando sull’eccezione di incompetenza territoriale dell’Istituto, con ordinanza del 27/6/2023,ha dichiarato la sua incompetenza Oggetto Regolamento di competenza R.G.N.20603/2023 Cron.

Rep. Ud.13/02/2024 CC per territorio ai sensi dell'art. 444 c.p.c., comma 1, ritenendo competente il Tribunale di Torino, quale giudice nella cui circoscrizione l'attore ha la sua residenza; riassunta la causa dinanzi al giudice dichiarato competente, il Tribunale di Torino, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato regolamento di competenza d'ufficio ai sensi degliartt. 45 e 47 c od .p roc .c iv . ; il Tribunale di Torino ha con cordato in ordine all’applicazione del criterio di cui all’art. 444, comma 1, cod.proc.civ. Ha, però, osservato che il Comune di Leinì, di residenza del ricorrente, rientra nella circoscrizione del Tribunale di Ivrea; il PG ha conclusoper l’accoglimento del proposto ricorso.

Considerato che: va accolto il proposto regolamento di competenza; la controversia ha ad oggetto un'opposizione adavvisi di addebito aventi ad oggetto il pagamento di contributi che riguardano la gestione commercianti; pertanto, trattandosi di « controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo» non vi è dubbio che essa rientr i nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, comma 1, cod.proc.civ.(per tutte, v. Cass. n r 18373 del 2020) ; nel caso in esame, incontestato che il ricorrente risiede a Leinì, la competenza territoriale è del Tribunale di Ivrea, nel cui circondario rientra il comune di residenza dell’attore; ricorrendo un regolamento di ufficio , non v a adottato alcun provvedimento sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribu