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Ordinanza — n. 16909/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses lawyer's appeal regarding medical malpractice fees and liability insurance under collective labor agreements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16909/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected Stefano Lipomani's appeal against a lower court ruling that increased his legal fees and denied liability insurance coverage. Lipomani argued that the new collective agreement should apply retroactively to cover the medical incident, while the opposing party contended the incident occurred before the new rules took effect. The court upheld the lower decision, ruling that the principle of non-retroactivity barred the application of the new insurance provisions to past events.

Regesto Legislator

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Art. 24, 25 CCNL Comparto 8.6.2000; Art. 41 DPR 270/1987: The principle of non-retroactivity excludes the application of new collective labor agreement provisions regarding liability insurance to legal actions arising from events occurring prior to the agreement's entry into force.

Parole chiave

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non-retroactivity principle medical malpractice liability collective labor agreement legal fees adjustment insurance coverage denial supreme court appeal public employment sector responsabilità medica

Disposizioni normative citate

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Art. 24 CCNL Comparto 8.6.2000
25 – induce ad escludere l’estensione della garanzia all’attività intramuraria, viceversa considerata nell’art. 24 del CCNL 8.6.2000 e, dall’altro, in quanto lo stesso art.
Art. 25 CCNL Comparto 8.6.2000
Art. 41 DPR 270/1987
art. 41 d.P.R. n. 270/1987
art. 41 d.P.R. 270/1987

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4978/2014
Cass. n. 4978/2014 e Cass.
Cass. n. 18946/2016
4978/2014 e Cass. n. 18946/2016); - che il ricorso va, dunque, rigettato; - che, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
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Ordinanza — n. 22978/2025 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding burden of proof on health fund for exceeding spending caps.
Ordinanza 366/2004
Italian Constitutional Court dismisses abortion law challenge due to lack of motivation regarding fetal viability. The court ruled the question inadmissible because the lower court failed to explicitly state that the fetus lacked autonomous life, a necessary condition for post-ninety-day termination under the law. Without this specific finding, the legal basis for the claim that the mother could have terminated the pregnancy remains unproven, rendering the constitutional question moot and the lower court's decision on damages legally sound. Consequently, the Court declared the constitutional question manifestly inadmissible, upholding the original judgment against the parents' claim for damages resulting from the alleged failure to inform them of the fetal anomaly in time. The ruling emphasizes that the lower court must clearly articulate the factual prerequisites for the right to terminate the pregnancy after the first ninety days, particularly the absence of fetal autonomous life, to justify the rejection of the damages claim. This decision reinforces the strict procedural requirements for raising constitutional questions in Italian civil proceedings, ensuring that the Court only addresses issues where the lower court has properly established the necessary legal conditions. The Court's reasoning highlights the importance of precise motivation in determining the relevance of constitutional challenges, preventing the Court from reviewing cases where the underlying legal basis for the claim is not fully substantiated by the lower court's findings.
Sentenza — n. 14834/2026 — snpen
Cassation court dismisses appeal against home detention order due to sufficient reasoning on evidence contamination risk.
Ordinanza — n. 8690/2024 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal on prescription statute violation and lack of EU preliminary ruling necessity.
Ordinanza — n. 8691/2024 — snciv
Italian Supreme Court dismisses claim for damages due to late EU directive implementation as time-barred by prescription.

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 4268-2019 proposto da: LIPOMANI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO SCHIOPPA; -ricorrente - contro AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA (già ULSS N. 9 VENETO), in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VOLTERRA 15, presso lo studio dell'avvocato CARLO ROSSI, rappresentata e difesa dall'avvocato MATTEO ANGELILLIS; -controricorrente - nonché contro BOCCATO GIUSEPPE; -intimato - Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.4268/2019 Cron.

Rep. Ud.21/05/2024 CC avverso la sentenza n. 1835/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/06/2018 R.G.N. 97/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza de l 27 giugno 20 18, la Corte d'Appello di Venezia, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Venezia, esaminando l’appello proposto da Stefano Lipomani nei confronti della ULSS n. 9 Veneto, ora Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana e dell’avv. Giuseppe Boccato, rideterminava in aumento l’importo dovuto dal Lipomani all’avv.

Boccato a titolo di onorari per l’assistenza legale nella causa per responsabilità medica proposta a suo carico e dichiarava non essere la AULSS datrice tenuta, ai sensi dell’art. 25 del CCNL per l’area della dirigenza medica del SSN dell’8.6.2000, alla manleva nei confronti del Lipomani per le spese di lite sostenute e alla rifusione delle stesse; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di dover riconoscere all’avv. Boccato– fermo restando lo scaglione della tariffa forense individuato nella CTU espletata in primo grado –un importo maggiorato del 20% rispetto all’esito della CTU a motivo della pluralità delle parti in causa nonché la decorrenza degli interessi dalla costituzione in mora e di dover rigettare la domanda di manleva per essere la condotta imputata al Lipomani risalente ad un periodo antecedente all’entrata in vigore della disposizione di cui agli artt. 24 e 25 del CCNLdi Comparto 8.6.2000; - che per la cassazione d i tale decisione ricorre il Lipomani, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’Azienda ULSS Marca Trevigiana; - che il ricorrente ha poi depositato memoria;CONSIDERATO - che , con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della disciplina di legge e di contratto collettivo in relazioni alle previsioni del CCNL per l’area della dirigenza medica del SSN dell’8.6.2000, imputa alla Corte territoriale l’erronea interpretazione degli artt. 24 e 25 dell’invocato CCNL, di cui assume l’applicabilità alla fattispecie quale diritto inerente al rapporto di lavoro del dirigente medico, esteso all’attività intramuraria e tale da prescindere dal tempo diverificazione dell’evento cui ha riferimento l’azione legale; - che, con il secondo motivo, il ricorrente, in via subordinata, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 41 del d.P.R. n. 270/1987 imputando alla Corte la mancata considerazione della normativa precedentemente vigente e disapplicata solo a seguito dell’entrata in vigore degli artt. 24 e 25 del CCNL dell’8.6.2000 che sanciva lo stesso obbligo a carico delle AUSSL; - che il primo motivo deve ritenersi infondato, atteso che la Corte territoriale correttamente, in base al principio di irretroattività delle norme, ha ritenuto di escludere l’operatività nella specie della garanzia di cui all’art. 25 del CCNL 8.6.2000 avendo riguardo all’evento che era oggetto della copertura assicurativa e dell’assunzione della difesa del ricorrente e delle relative spese, evento dato dalla mancata diagnosi di malformazione fetale risalente a data anteriore a quella di entrata in vigore dell’invocato CCNL; - che parimenti infondato – essendo ininfluente che il r icorrente non abbia dato qui conto di aver invocato la norma di cui all’art. 41 d.P.R. n. 270/1987 quale causa petendidell’azione proposta visto che a tale norma ha fatto riferimento la Corte territoriale –risulta il secondo motivo, atteso che la norma in questione non vale a fondare la pretesa azionata, da un lato, in quanto la formulazione letterale della norma medesima, che lo stesso ricorrente riconosce essere più rigorosa rispetto a quella dell’art.25 del CCNL 8.6.2000 – nel richiedere che l’obbligo di assunzione della difesa del dirigente insorga allorché il procedimento avviato a carico del medesimo riguardi atti o fatti “direttamente” connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, avverbio che non figura nell’art. 25 – induce ad escludere l’estensione della garanzia all’attività intramuraria, viceversa considerata nell’art. 24 del CCNL 8.6.2000 e, dall’altro, in quanto lo stesso art. 41 d.P.R. 270/1987 onera il dirigente della comunicazione preventiva all’amministrazione, procedura della cui osservanza nulla è qui allegato, postulando una necessaria valutazione ex ante da parte dell’amministrazione, che deve essere messa in condizione di verificare la sussistenza o meno del conflitto di interessi con il dipendente, la cui insussistenza è condizione per il riconoscimento del beneficio e, ove questo venga escluso, di indicare il difensore, sul cui nominativo dovrà essere espresso il gradimento da parte del dirigente (cfr.

Cass. n. 4978/2014 e Cass. n. 18946/2016); - che il ricorso va, dunque, rigettato; - che, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da partedel ricorrent e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se do