Cassation court dismisses Inps appeal, ruling that cooperative dissolution under art. 2545-septiesdecies c.c. does not trigger the guarantee fund's 3-month payment rule.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the Inps appeal against the Ancona Court of Appeal, which had ordered the Inps Guarantee Fund to pay three months of unpaid wages to the employee. The Inps argued that the fund's trigger requires a 'coercive administrative liquidation' proceeding, but the lower court found that the cooperative's dissolution under Article 2545-septiesdecies of the Civil Code was merely a standard liquidation due to lack of mutualistic purpose, not an insolvency proceeding. The Court agreed, holding that because the initial dissolution act did not presuppose insolvency, it could not serve as the triggering event for the Guarantee Fund under the relevant decree.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 d.lgs. n. 80/92; Art. 2545-septiesdecies c.c.: The Guarantee Fund's obligation to pay for the last three months of work is triggered only by a coercive administrative liquidation proceeding; a dissolution based on lack of mutualistic purpose or inactivity, even if followed by liquidation rules, does not constitute such a triggering act because it does not presuppose insolvency.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1379-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO; -ricorrente - contro NORCIA RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE EUROPA 100, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO PANUNZI, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO CASONI PERUGINI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 375/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 05/11/2018 R.G.N. 244/2017;
Oggetto Fondo di garanzia Inps R.G.N.1379/2019 Cron. Rep. Ud.27/03/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Ancona riconosceva a Norcia Raffaele il diritto ad ottenere nei confronti del Fondo di garanzia costituito presso l’Inps l’importo delle ultime tre mensilità non corrisposte dalla datrice di lavoro, Società Cooperativa Pluriservice, sciolta e messa in liquidazione ai sensi dell’art.2545-septiesdecies c.c., in base a verbale di accertamento ministeriale dell’11.2.2013.
Riteneva la Corte che il procedimento di cui all’art.2545 septiesdecies c.c. presupponesse lo stato di insolvenza della società, e che l’atto costituente l’accertamento dello stato di insolvenza fosse il verbale dell’11.2.2013. Avverso la sentenza ricorre l’Inps per due motivi. Norcia Raffele resiste con controricorso. All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione o falsa applicazione dell’art.1, co.1 e 2 d.lgs. n.80/92, in relazione agli artt.2545-septiesdecies c.c. e 194 ss.
R.D. n.267/42, poiché la procedura di scioglimento e liquidazione dell’art.2545-septiesdecies c.c. non presuppone lo stato di insolvenza e non è equiparabile ad una procedura concorsuale. Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2, co.1 d.lgs. n.80/92, in relazione agli artt.2545-terdecies e 2545-septiesdecies c.c. per avere ritenuto la Corte che il verbale di accertamento dell’11.2.2013 fosse atto idoneo ad individuare il termine rilevante delle ultime tre mensilità. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art.2 d.lgs. n.80/92 il Fondo di garanzia corrisponde i crediti relativi agli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro rientranti negli ultimi 12 mesi antecedenti il provvedimento che determina l’apertura di una delle procedure concorsuali di cui all’art.1, tra cui la procedura di liquidazione coatta amministrativa. Il primo motivo pone la seguente questione giuridica: se il provvedimento di scioglimento della cooperativa con conseguente messa in liquidazione ai sensi dell’art.2545- septiesdecies c.c. (in precedenza art.2544 c.c.), determini l’inizio della procedura di liquidazione coatta amministrativa.
La risposta in senso negativo deriva innanzitutto dal confronto con l’art.2545-terdecies c.c. (in precedenza art.2540 c.c.), il quale presuppone l’insolvenza e prevede che il provvedimento dell’autorità amministrativa dispongala liquidazione coatta amministrativa. L’art.2545-septiesdecies c.c. pre suppone non l’insolvenza ma il mancato perseguimento dello scopo mutualistico, l’impossibilità di raggiungerlo, l’inattività della cooperativa (mancanza di atti di gestione per un biennio) o il mancato deposito dei bilanci per un biennio.
Proprio perché lo scioglimento non presuppone l’insolvenza, la norma parla non di liquidazione coatta amministrativa, ma di liquidazione. La differenza è mantenuta dall’art.1 l. n.400/75, che distingue tra liquidazione coatta amministrativa nel caso dell’art.2540 c.c. (oggi art.2545-terdecies c.c.) e liquidazione nel caso dell’art.2544 c.c. (oggi art.2545- septiesdecies c.c.). Il fatto che la liquidazione di cui all’art.2545- septiesdecies c.c. sia poi disciplinata dalle regole della liquidazione coatta amministrativa (v. Cass.1083/16) non muta i termini della questione, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello.
Come detto, ai fini dell’art.2 d.lgs. n.80/92, importa il provvedimento di apertura della liquidazione coatta amministrativa, che nell’art.2545-septiesdecies c.c. non c’è, poiché viene dichiarata aperta la liquidazione. Questa poi segue le norme della liquidazione coatta amministrativa, ma ciò non toglie che l’atto primigenio di messa in liquidazione non presuppone l’insolvenza, diversamente dall’art.2545-terdecies c.c., e quindi non è un atto di messa in liquidazione coatta amministrativa. L’insolvenza, se presente, viene accertata ai sensi dell’art.202 l.f. (oggi art.299 l.f.), a procedura di liquidazione già aperta, su ricorso del p.m. o del commissario liquidatore, e dichiarata con sentenza dal tribunale.
È a questa fase, come detto successiva al provvedimento di messa in liquidazione ex art.2545- septiesdecies c.c., e in particolare alla domanda del p.m. o del commissario liquidatore, che va correlato l’art.2 d.lgs. n.80/92, quando parla di atto che apre la procedura di liquidazione coatta amministrativa. Questo perché la domanda e la sentenza del tribunale accertano, per la prima volta, lo stato di insolvenza che costituisce il rischio considerato dall’assicurazione sociale. La sentenza, non essendosi attenuta ai suesposti principi, va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, in accoglimento d