Cassation court quashes appeal ruling invalid enforcement notification due to lack of foreign residence search.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the Florence Court of Appeal's decision, which had upheld the INPS's rejection of a guarantee fund claim. The INPS argued the enforcement was invalid because the debtor company was deregistered before the decree and the debtor's new Romanian address was unknown without further investigation. The court ruled that valid enforcement requires diligent searches for the debtor's new residence abroad, a standard previously established but now explicitly applied to invalidate the notification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, co. 5 l. n. 297/82; Art. 143 c.p.c.: The guarantee fund's intervention requires a valid enforcement attempt; notifications are invalid if the notifier fails to conduct necessary searches for the debtor's new residence abroad after discovering their transfer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1402-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA; -ricorrente - contro SCALA MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO AIELLO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIO GIRAUDO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 827/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/10/2018 R.G.N. 658/2017;
Oggetto Fondo di garanzia inps R.G.N.1402/2019 Cron. Rep. Ud.27/03/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d’appello di Firenze confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione svolta dall’Inps avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da Marco Scala e avente ad oggetto il t.f.r. dovuto dal Fondo di garanzia in relazione all’insolvenza della società di cui era stato dipendente. Riteneva la Corte che Marco Scala avesse tentato l’esecuzione forzata con esito infruttuoso, in quanto la notifica del titolo esecutivo, costituito da un decreto ingiuntivo, era avvenuta validamente ai sensi dell’art.143 c.p.c.
Dal certificato anagrafico comunale risultava che illegale rappresentante della società si era trasferito in Romania, ma non era noto il nuovo indirizzo di residenza. Inoltre, non vi era necessità che il lavoratore consegnasse in originale il decreto ingiuntivo all’Inps al fine di ottenere la prestazione. Avverso la sentenza l’Inps ricorre per due motiv i . Marco Scala resiste con controricorso illustrato da memoria. All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHECon il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce falsa violazione e falsa applicazione dell’art.2, co.5 l. n.297/82 in relazione agli artt.2945 c.c. e 143 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo e la relativa notifica doveva ritenersi in primo luogo inesistente, in quanto la società era già stata cancellata dal registro delle imprese prima della emissione e notifica del decreto ingiuntivo; in secondo luogo, la notifica era viziata poiché non erano state compiute le ricerche sulla nuova residenza in Romania. Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione o falsa applicazione dell’art.2, co.5 e 7 l. n.297/82, in relazione all’art.10 d.l. n.536/87 conv. in l. n.48/88 e all’art.26, lett.
b) l. n.88/89, per avere la Corte d’appello escluso la necessità che il lavoratore consegnasse all’Inps l’originale e non solo una copia del decreto ingiuntivo. Il primo motivo è fondato. Ai sensi dell’art.2, co.5 l.n.297/82, l’insolvenza del datore di lavoro deve emergere dall’infruttuoso esperimento dell’esecuzione forzata promossa per il pagamento del t.f.r. L’infruttuosità dell’esecuzione forzata presuppone che questa si sia svolta in modo valido. Solo in tal caso, e quindi solo in mancanza di vizi procedimentali, l’azione esecutiva conclusasi senza esito può integrare la condizione richiesta dall’art.2, co.5 l. n.297/82 per l’intervento del Fondo di garanzia.
Nell’ipotesi di specie, la notifica del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) risulta nulla, con la conseguenza che rispetto all’Inps, soggetto terzo, l’esecuzione forza non può ritenersi fisiologicamente conclusa con esito di mancato pagamento da parte del datore di lavoro.Quanto all’invalidità della notifica va detto che non è stata compiuta alcuna attività di ricerca della nuova residenza all’estero dopo la scoperta del trasferimento in Romania dellegale rappresentante. La Corte d’appello ha citato la pronuncia di questa Corte, Cass. 10223/94,che ha ammesso la validità della notifica ex art.143 c.p.c. ove dalle ricerche anagrafiche non risulti il nuovo indirizzodi residenza all’estero.
Tale orientamento è però da tempo superato. Questa Corte (Cass.2966/19, Cass.17307/15, Cass.28695/13) in più occasioni ha affermato che la notifica ex art.143 c.p.c. non è valida in mancanza di previe ulteriori ricerche dopo la scoperta del trasferimento della residenza all’estero. In particolare,rientra nell’ordinaria diligenza esigibile da parte del notificante, quale espressione della lealtà processuale, un'attività di indagine coerente con le informazioni disponibili, da svolgersi, al fine di accertare la nuova residenza, mediante verifiche presso l'ufficio consolare di riferimento di cui all'art.6 l. n.470/88.
Il secondo motivo restaassorbito. Conclusivamente, la sentenza impugnata va cassata in accoglimento del primo motivo con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in div