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Ordinanza — n. 16832/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling collective agreements cannot bind the state pension fund regarding end-of-service pay.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16832/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation overturned the Florence Court of Appeal's decision, allowing workers to claim end-of-service pay from the INPS Guarantee Fund. The workers argued a 2013 collective agreement shifted liability to the new company, while INPS contended the agreement was not binding on the state fund. The court held that the collective agreement lacks erga omnes effect against the INPS and that the workers' pension rights are distinct from their labor contract with the insolvent entity.

Regesto Legislator

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Art. 47, co. 5 l. n. 428/90; Art. 1372 c.c.: A collective agreement concluded between private entities cannot be opposable to the INPS Guarantee Fund, as the fund's liability stems from an autonomous statutory relationship distinct from the labor contract.

Parole chiave

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collective agreement opposability INPS Guarantee Fund liability end of service pay claim labor transfer succession statutory pension rights finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione restituzione delle indennità di disoccupazione fondo di garanzia assicurativo

Disposizioni normative citate

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Art. 47, co. 5 l. n. 428/90
Art. 161, 163, 180 legge fallimentare
Art. 2112 c.c.
Art. 2, co. 1, 2, 4, 5, 7, 8 l. n. 297/82
Art. 1372 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 6842/23
Cass. 37789/22
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7040-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO; -ricorrente - contro NARDI STEFANO, SANDHU HARJIT SINGH, SBAIBY KHALID, PARENTI FABRIZIO, PINTI FRANCESCO, DIALLO OUMAR ALPHA BAH; -intimati - avverso la sentenza n. 548/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/09/2018 R.G.N. 676/2017;

Oggetto Fondo di garanzia inps R.G.N.7040/2019 Cron. Rep. Ud.27/03/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d’appello di Firenze confermava la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto il diritto di Nardi Stefano, Diallo Oumar Alpha Bah, Parenti Fabrizio, Pinti Francesco, Sandhu Harjit Singh, Sbaiby Khalid, ad ottenere il t.f.r. dal Fondo di garanzia istituito presso l’Inps, in relazione all’insolvenza della società di cui costoro erano stati dipendenti fino al 30.4.2013.

I lavoratori erano stati poi ceduti all’affittuaria di ramo d’azienda, ai sensi dell’art.2112 c.c. Affermava la Corte che, in base all’art.47 l. n.428/90, nel 2013 era stato concluso un accordo sindacale tra le due imprese in forza del quale il t.f.r. maturato per il periodo antecedente alla cessione dei lavoratori, doveva rimanere a carico della affittante , poi sottoposta a procedura concorsuale. Tale accordo sindacale aveva effetti nei confronti dell’Inps. Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo, illustrato da memoria. Nardi Stefano, Diallo Oumar Alpha Bah, Parenti Fabrizio, Pinti Francesco, Sandhu Harjit Singh, Sbaiby Khalid sono rimasti intimati.

All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHECon l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce falsa applicazione dell’art.47, co.5 l. n.428/90, in riferimento agli artt.161, 163, 180 legge fallimentare, all’art.2112 c.c., all’art.2, co.1, 2, 4, 5, 7, 8 l. n.297/82. La Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere opponibile all’Inps il verbale di accordo concluso in sede sindacale, né rilevava il fatto che il credito per t.f.r. fosse stato riconosciuto in sede concorsuale, poiché il diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia deriva dall’autonomo rapporto previdenziale.

Il motivo è fondato. In fatto è pacifico che i lavoratori hanno cessato il rapporto di lavoro quando già erano alle dipendenze della azienda affittuaria, la quale non era, al tempo della risoluzione del rapporto di lavoro, in condizioni di insolvenza. Il rapporto di lavoro è proseguito senza soluzione di continuità, in forza del fenomeno successorio di cui all’art.2112 c.c., dalla impresa affittante l’azienda alla impresa affittuaria. Dato questo quadro fattuale, e considerato che l’obbligazione di pagamento del t.f.r. diviene esigibile solo alla data di risoluzione del rapporto, e alla data di tale risoluzione il datore di lavoro (l’affittuario) non versava in stato di insolvenza, va richiamato il costante orientamento di questa Corte (Cass.19277/18, Cass.4897/21, Cass.38696/21, Cass.39698/21) secondo cui non sussiste un obbligo in capo al Fondo di garanzia, proprio perché, al tempo dell’insolvenza dell’impresa affittante, il t.f.r. nonera esigibile, essendo il rapporto di lavoro proseguito senza soluzione di continuità in capo all’impresa affittuaria.

Né osta a tale conclusione il fatto che il credito dei lavoratori per t.f.r. sia stato accertato e riconosciuto in sede concorsuale nei confronti dell’impresa affittante. Infatti, il lavoratore che fa valere la garanzia del Fondo,fa valere un diritto discendente dal rapporto previdenziale sorto con l’Inps, distinto e autonomo dal rapporto di lavoro intercorrente con il datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale, l’unico ad essere accertato in sede concorsuale con il riconoscimento e la condanna al pagamento del t.f.r. L’accordo sindacale con cui fu stabilito tra le due aziende che il t.f.r. maturato alle dipendenze della cedente rimanesse in capo alla stessa non può essere opponibile all’Inps.

Tanto deriva dal principio di relatività degli effetti del contratto ex art.1372 c.c. Né l’Inps è successore dell’azienda affittante negli effetti del contratto. Come detto, infatti, l’Inps è obbligato verso il lavoratore in forza del distinto eautonomo rapporto previdenziale che si instaura tra lavoratore e Inps, avente ad oggetto l’intervento del Fondo di garanzia in caso di insolvenza. Tale rapporto previdenziale e il discendente obbligo di prestazione restano soggett i alla sola disciplina imperativa di legge, distinta da quella civilistica che regola, ai sensi dell’art.2112 c.c., i rapporti tra lavoratore, affittante e affittuario dell’azienda.

L’accordo sindacale incide su tali rapporti, non sul rapporto previdenziale (in questo senso, v. Cass.6842/23, Cass.37789/22). Tale orientamento va in questa sede confermato, non essendo applicabile il nuovo comma 5- bis dell’art.47 l. n.428/90, introdotto dall’art.368 d.lgs. n.14/19, in base al quale: “Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.

80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell'articolo 85, comma 7, del codice della crisi e dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo.” Trattasi infatti di una disciplina innovativa (v. Cass.37789/22), come tale non applicabile retroattivamente ad un accordo sindacal e conclus o n el 2013, ovvero antecedentemente alla sua entrata in vigore. Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’a