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Ordinanza — n. 16776/2024 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court dismisses INPS appeal, ruling original title not required for guarantee fund payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16776/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the INPS's appeal against a lower court order requiring the institution to pay a worker via its guarantee fund. The INPS argued that the worker failed to deliver the original enforceable title, yet the court found this objection unfounded because a certified copy holds equal probative value. Consequently, the court held that the guarantee fund must pay regardless of the document's form, as the institution cannot unilaterally deny rights based on procedural formalities.

Regesto Legislator

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Art. 2 co. 5 e 7 l. n. 297/82; Art. 26 lett. b) l. n. 88/89: The guarantee fund must pay the worker even if the original enforceable title is not delivered, as a certified copy suffices and the institution cannot arbitrarily deny rights.

Parole chiave

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social security guarantee fund enforceable title original certified copy validity INPS payment obligation subrogation rights documenti mancanti indennità per insolvenza finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 2, co. 5 e 7 l. n. 297/82
Art. 1, co. 2 e 2, co. 3 d.lgs. n. 80/92
Il potere di indicare la documentazione necessaria deve però essere esercitato secondo ragionevolezza, in modo da non rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto, giungendo a vanificarlo (Cass.1052/91, Cass.9231/10).
Art. 10 d.l. n. 536/87 conv. in l. n. 48/88
Il potere di indicare la documentazione necessaria deve però essere esercitato secondo ragionevolezza, in modo da non rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto, giungendo a vanificarlo (Cass.1052/91, Cass.9231/10).
Art. 26, lett. b) l. n. 88/89
Art. 2719 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 1052/91
Cass. 9231/10
Cass. 935/04
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Sentenza — n. 25279/2023 — snciv
Cassation court allows INPS appeal, overturning lower court on burden of proof for cooperative voluntary contributions.
Ordinanza — n. 19045/2025 — snciv
Cassation court allows Inps appeal, quashing lower court for failing to assess total debts exceeding €30k threshold for bankruptcy.
Sentenza — n. 37246/2022 — snciv
Cassation court dismisses appeal against INPS, ruling worker failed to prove pre-1997 social security contributions for TFR guarantee fund.
Sentenza — n. 1934/2025 — snciv
Cassation court rejects INPS claim that workers must prove debt before claiming TFR from Guarantee Fund. Workers win against INPS. Court rules debt must be verified against shareholders if company is dissolved.
Ordinanza — n. 22140/2022 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding discretionary compensation of litigation costs after matter's subject ceased. The court rejects claims of legal error in cost allocation. The decision upholds the lower court's discretion on cost sharing. The ruling confirms the appeal is inadmissible due to lack of legal violation. The case involves workers claiming funds from an insolvent province. The opposing party successfully argued against the cost claim. The court ruled that cost allocation is a matter of judicial discretion. The decision emphasizes the limits of cassation review on procedural costs. The outcome favors the institution that paid the debt. The legal principle protects judicial discretion in cost matters.

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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21956-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO; -ricorrente - contro TOCCHINI SABRINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO AIELLO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIULIO GIRAUDO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 24/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/01/2019 R.G.N. 246/2018;

Oggetto Fondo garanzia inps R.G.N.21956/2019 Cron. Rep. Ud.28/03/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d’appello di Firenze confermava la pronuncia di primo grado che aveva condannato l’Inps a pagare a Tocchini Sabrina il t.f.r. non corrisposto dal datore di lavoro, risultato insolvente a seguito di infruttuosa esecuzione forzata nei suoi confronti. Riteneva la Corte che non ostasse all’intervento del Fondo di garanzia costituito presso l’Inps il fatto che la lavoratrice non avesse consegnato all’ente l’originale del titolo esecutivo.

Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo. Tocchini Sabrina resiste con controricorso, illustrato da memoria. All’odierna adunanza, la Corte riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione o falsa applicazione degli artt.2, co.5 e 7 l. n.297/82, 1, co.2 e 2, co.3 d.lgs. n.80/92, in relazione all’art.10 d.l. n.536/87 conv. in l. n.48/88, nonché all’art.26, lett.

b) l. n.88/89, per non avere la Corte affermato che la mancata consegna dell’originale del titolo esecutivo impedisse all’Inps il pagamento della prestazione. Il motivo è infondato.Ai sensi dell’art.26, lett.

b) l. n.88/89 spetta all’Inps, tramite il Comitato amministratore, determinare le modalità di erogazione delle prestazioni. Questa Corte, proprio in tema di intervento del Fondo di garanzia, ha affermato che il lavoratore è tenuto a fornire la documentazione richiesta dall’Inps in vista del pagamento della prestazione, non essendo l’Istituto tenuto a provvedere d’ufficio. Il potere di indicare la documentazione necessaria deve però essere esercitato secondo ragionevolezza, in modo da non rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto, giungendo a vanificarlo (Cass.1052/91, Cass.9231/10).

Nel caso di specie, l’Inps pretende nella sostanza di far venir meno il diritto alla prestazione a carico del Fondo in ragione della mancata consegna dell’originale del titolo esecutivo. Tale pretesa non risponde ad alcun apprezzabile interesse dell’Inps. Va considerato che non è soltanto l’ originale del documento (titolo esecutivo) a fondare la giustificazione dell’intervento del Fondo; anche una copia conforme del titolo esecutivo ha il medesimo valore dell’originale (art.2719c.c.). Del pari, la copia semplice ha la stessa valenza probatoria dell’originaria ove non espressamente disconosciuta (art.2719 c.c.); il disconoscimento è dovuto anche rispetto a documenti provenienti da terzi (Cass.935/04).

Ebbene, non risulta che l’Inps abbia mai disconosciuto la conformità della copia all’originale del decreto ingiuntivo, ovvero di un documento rispetto al quale l’Inps era terzo. Il mancato disconoscimento della conformità all’originale priva di rilievo la contestazione dell’Inps sulla necessità della produzione in originale del titolo esecutivo, atteso il disposto dell’art.2719 c.c. Del resto, non è necessario l’originale del titolo esecutivo per legittimare l’azione di surroga dell’Inps ai sensi dell’art.2, co.7 l. n.297/82: nessuna norma subordina l’esercizio della surroga alla produzione dell’originale del titolo esecutivo, anziché di una copia conforme; secondo l’art.2, co.7 la surroga pre suppone la prova del pagamento effettuato dall’Inps al lavoratore, integrata dalla “contabile di pagamento”.

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