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Ordinanza — n. 16774/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming trial court improperly evaluated evidence of payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16774/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to order the heirs to repay funds to the railway company. The heirs argued that the appellate court erred by accepting evidence of payment without sufficient scrutiny, claiming a violation of procedural rules regarding evidence evaluation. The Court rejected this, ruling that assessing the value and existence of contested facts, including non-objections to payment, is exclusively the domain of the trial judge on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 2697 c.c.; Art. 115 c.p.c.: The appellate court cannot declare a violation of substantive or procedural law by merely criticizing the trial judge's evaluation of evidence or the finding of facts regarding payment, as such determinations fall within the exclusive competence of the judge of the merits.

Parole chiave

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appellate review limits evaluation of evidence non-objection to payment competence of trial judge inadmissibility of appeal responsabilità per debiti ereditari restituzione delle prestazioni rimborso del debito

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 c.c.
col motivo di ricorso si denuncia: “Violazione ed errata applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art.
Art. 115 c.p.c.
sia dell’art. 115 c.p.c.; per il primo aspetto la violazione dell'art.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
20540 del 2023, alla quale ultima si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp.
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 2697 c.c
col motivo di ricorso si denuncia: “Violazione ed errata applicazione dell’art. 2697 c.c.
art. 115 c.p
sia dell’art. 115 c.p.c.; per il primo aspetto la violazione dell'art.
art. 118 disp. att. c.p
20540 del 2023, alla quale ultima si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2657 del 2022
Cass. n. 2657 del 2022; conf.
Cass. n. 13898 del 2022
Cass. n. 13898 del 2022; Cass.n.
Cass. n. 28772 del 2022
Cass. n. 20540 del 2023
28772 del 2022; Cass. n. 20540 del 2023, alla quale ultima si rinvia anche ai sensi dell’art.
Cass. n. 15107 del 2013
Cass. n. 13395 del 2018
Cass. n. 10182 del 2007
Cass. n. 27833 del 2005
Cass. n. 27833 del 2005); spetta, infatti, solo al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass.
Cass. n. 3680 del 2019
27833 del 2005); spetta, infatti, solo al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. n. 3680 del 2019; Cass.
Cass. n. 27490 del 2019
3680 del 2019; Cass. n. 27490 del 2019); per l’altro aspetto, come ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr.
Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020
Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020), per dedurre la violazione dell'art.
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15480-2023 proposto da: ZEPPA AMBROGIA, CAPOBIANCO ANTONELLA, CAPOBIANCO EMANUELE in qualità di eredi di CAPOBIANCO GIUSEPPE, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato MARIO BATTISTI; -ricorrenti - contro RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato LEONARDO ALESII, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 709/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/02/2023 R.G.N. 23/2022;

Oggetto Restituzione somme R.G.N.15480/2023 Cron. Rep. Ud.10/04/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1.la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato Capobianco Antonella, Capobianco Emanuele e Zeppa Ambrogia, in solido, quali eredi di Giuseppe Capobianco, al pagamento in favore di Rete Ferroviaria Italiana Spa della somma di euro 7.458,57, oltre interessi;

2. la Corte territoriale, in estrema sintesi, ha ritenuto raggiunta la prova che la società avesse versato detta somma al loro dante causa, a titolo di riliquidazione dell'indennità di buonuscita, in esecuzione della sentenza di primo grado del Pretore di Latina del 18 settembre 1998, confermata in appello ma, poi, cassata da questa Corte con sentenza n. 6449 del 2006; 3.per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti con un motivo, cui ha resistito l’intimata società; la sola società controricorrente ha comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;

CONSIDERATO CHE 1. col motivo di ricorso si denuncia: “Violazione ed errata applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. Travisamento della prova”; si critica la sentenza impugnata per avere “ritenuto che le parti oggi ricorrenti non avessero negato decisamente l’avvenuta erogazione delle somme di denaro pretese in restituzione”; si sostiene che la Corte di appello avrebbe dato rilievo a documenti che non costituivano prova di alcun pagamento e che erano stati sempre contestati dai convenuti; 2.il ricorso è inammissibile; come reiteratamente ribadito in analoghe controversie, infatti, si censura “come violazione di norme di legge, sostanziale o processuale, ciò che è inevitabilmente l'accertamento di un fatto qual è il pagamento o meno di una somma di denaro, accertamento di competenza del giudice del merito ed estraneo alla sede di legittimità” (in termini:

Cass. n. 2657 del 2022; conf. Cass. n. 13898 del 2022; Cass.n. 28772 del 2022; Cass. n. 20540 del 2023, alla quale ultima si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.); neanche ci si misura adeguatamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata che non si fonda solo sulla mancanza, in sede giudiziale, di contestazione dell’avvenuto pagamento, ma anche su un insieme di ulteriori elementi, compresi i comportamenti extragiudiziali, che i giudici del merito hanno ritenuto avere valenza indiziaria idonea a fondare il loro convincimento;

è noto che le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione;spetta quindi al giudice del merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico, apprezzarne la rilevanza, l'attendibilità e la concludenza al fine di saggiarne l'attitudine, anche solo parziale o potenziale, a consentire inferenze logiche (cfr.

Cass. n. 10847 del 2007; Cass. n. 24028 del 2009; Cass. n. 21961 del 2010) e compete sempre al giudice del merito procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari precedentemente selezionati ed accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione, e non piuttosto una visione parcellizzata di essi, sia in grado di fornire una valida prova presuntiva tale da ingenerare il convincimento in ordine all'esistenza o, al contrario, all'inesistenza del fatto ignoto; nella specie, parte ricorrente neppure deduce la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., né, tanto meno, la pone nei termini indicati dalle Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 1785 del 2018); piuttosto, conclama il tentativo di rivalutare il merito della vicenda attraverso l’inappropriato richiamo alla violazione sia dell’art. 2697 c.c. sia dell’art. 115 c.p.c.; per il primo aspetto la violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013;

Cass. n. 13395 del 2018), mentre nella specie parte ricorrente critica l’apprezzamento operato dai giudici del merito circa la prova del versamento, opponendo una diversa valutazione; per quanto riguarda, poi, il regime della non contestazione, va ribadito il principio di diritto secondo cui l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito (Cass. n. 10182 del 2007;

Cass. n. 27833 del 2005); spetta, infatti, solo al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. n. 3680 del 2019; Cass. n. 27490 del 2019); per l’altro aspetto, come ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020), per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre);

3. conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in euro 2.500,00, oltre esborsi pari ad euro 200,00, spese generali al 15% ed accessori secondo legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contribu